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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22933/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e la valutazione del compendio probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, della testimonianza della persona offesa e della perquisizione dell'imputato) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e contiene asserti parimenti del tutto generici sulle statuizioni oggetto del secondo motivo (cfr. infra); considerato che il secondo motivo - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, nonché alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - è patentemente generico poiché contiene le predette allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e la valutazione del compendio probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, della testimonianza della persona offesa e della perquisizione dell'imputato) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e contiene asserti parimenti del tutto generici sulle statuizioni oggetto del secondo motivo (cfr. infra); considerato che il secondo motivo - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, nonché alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - è patentemente generico poiché contiene le predette allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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