CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 13371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.07/03/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27380/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1355/2021depositata il 13/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 30.12.2012, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa specializzata in rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte della P.A., premesso di aver ricevuto nel corso degli anni la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e di aver ottenuto, come da contratto n. 26/R/04 del 26 ottobre 2004, la cessione dei veicoli già precedentemente in custodia ex art. 38 d.l. n. 269/2003, senza che venissero liquidate e pagate le indennità di custodia, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo per richiederne la condanna al pagamento delle spese di custodia ai sensi dell’art. 38 d.l. n. 269/2003, ovvero ai sensi degli artt. 11 e 12 d.p.r. 571/1982, ovvero, in subordine, la condanna al pagamento della somma di € 130.185,59 a titolo di risarcimento del danno ovvero di indebito arricchimento. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6088/2017, ha dichiarato la nullità del contratto n. 26/R/04, stipulato con integrale richiamo alla normativa ex art. 38 d.l. 269/2003, in ragione della sentenza n. 92/2013 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta normativa ed ha accolto la domanda di pagamento del compenso in favore del custode ai sensi del d.p.r. 571/82, condannando le Amministrazioni al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 126.943,21, oltre interessi dalla domanda. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza. n. 1355/2021, ha rigettato l’appello, affermando, per quanto ancora rileva: a) che le doglianze delle Amministrazioni circa l’omessa valutazione della diligenza del custode dovevano essere respinte, in quanto meramente ripropositive della tesi già propugnata in primo grado e disattesa dal Tribunale, che aveva espressamente valutato la effettività della custodia, dando atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto in giudizio tutti i verbali di affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; b) che, sempre sotto il profilo della valutazione della diligenza del custode, non poteva ritenersi rilevante il verbale dell’Asl del 1999, in quanto si trattava di accertamento non riferibile ai mezzi oggetto di causa e superato, quanto allo stato dei luoghi, dalla rottamazione straordinaria effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2000; c) che, anche in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 38 d.l. 269/2013 da parte di Corte Cost. n. 92/2013, ai fini della liquidazione del compenso al custode dovevano ritenersi applicabili le tariffe di cui al d.p.r. 571/1982; d) che non poteva applicarsi retroattivamente l’art. 1, comma 446, L. 147/2013, atteso che il rapporto di custodia era cessato nel 2004; e) che la tesi secondo cui il custode, con riguardo al pagamento del compenso, poteva agire solo ex art.2041 c.c. era infondata. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli affidandolo a tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 dpr 571/1982. Ad avviso del Ministero ricorrente, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38 commi 2, 4, 6 e 10 DL n. 269/2003, non comporta l’automatica applicazione delle tariffe contemplate dal DPR 571/82. In particolare, dalle disposizioni emanate dal legislatore (art. 1 comma 447 L. 147/2013) - a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 92/2013 - emerge che il legislatore ha inteso introdurre un criterio di calcolo del compenso di natura forfettaria che richiede specifici accertamenti, tra cui rientra la valutazione delle condizioni dei veicoli. Nel caso di specie, tali accertamenti non solo non sono mai stati effettuati, ma, essendo la rottamazione dei veicoli avvenuta oltre 15 anni fa, non possono nemmeno essere più svolti. Alla luce della novella legislativa, non sono applicabili gli artt. 11 e 12 del DPR 571/1982 che non prendono in considerazione l’opzione della vendita finalizzata alla rottamazione, ma prevedono che la richiesta del custode possa essere presentata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca o sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. Dovrebbe, pertanto, trovare applicazione, in via diretta o in via analogica, il comma 447 della L. 147/2013. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che la Consulta, nella sentenza n. 92 /2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione dell’originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall’art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme previgenti all’entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti. Né è sostenibile la prospettazione del Ministero ricorrente secondo cui le disposizioni emanate dal legislatore successivamente al predetto intervento della Corte Costituzionale possano trovare applicare alle situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima: l’art. 1 comma 444 L 147/2013 si applica, infatti, ai “veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate” o “comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati” e non certo a veicoli rottamati da anni, quali quelli di cui è causa. Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che i parametri liquidatori introdotti con la L. 147/2013 non erano applicabili ratione temporis alle rottamazioni e custodie precedenti, ma soltanto a quelle relative ai beni ancora oggetto di custodia al tempo della sua entrata in vigore. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ.. Ad avviso del Ministero ricorrente, in difetto del provvedimento di liquidazione previsto dal DPR n. 571/82, il custode può agire solo con l’azione di indebito arricchimento. Ciò emergerebbe da quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16555/2009 e soprattutto dal precedente giurisprudenziale (Cass.6975/2000) cui quella pronuncia rinvia. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che questa Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n. 16555/2009, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, anche se non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, ha comunque facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso. Non è stato in alcun modo affermato che, in difetto del provvedimento di liquidazione, il custode possa agire solo con l’azione di indebito arricchimento. Né tale affermazione è stata fatta nel precedente (vedi Cass. n. 15602/2007) richiamato dalle Sezioni Unite. Peraltro, se è pur vero che questa Corte, nella pronuncia n. 15602/2007, ha richiamato la decisione n. 6975/2000 che si era effettivamente espressa nei termini dell’azione di arricchimento, tale pronuncia non ha fatto altro che richiamare genericamente, a sua volta, Cass. n. 5689/1993 la quale aveva ritenuto esperibile l’azione di arricchimento per un motivo ben preciso non ricorrente nel caso di specie. Si trattava, infatti, di un provvedimento di liquidazione del compenso al custode delle cose sottoposte a sequestro penale che avrebbe dovuto essere di competenza dell'organo giudiziario che aveva la disponibilità del procedimento penale sino alla definizione di questo e del giudice dell'esecuzione dopo la emissione di sentenza irrevocabile (quindi del giudice penale). Tuttavia, essendosi, in quel caso, verificata una situazione di fatto sopravvenuta, derivante dal fatto che la Presidenza del Tribunale di Roma non era stata in grado di rintracciare il singolo procedimento penale - a seguito del quale il provvedimento di sequestro era stato emesso - senza che poi si fosse proceduto alla liquidazione del compenso al custode, è stato quindi adito il giudice civile per ottenere tale liquidazione. In quel caso fu, quindi, esperita correttamente l’azione di indebito arricchimento in relazione all’impossibilità – proprio in ragione dell’irreperibilità del fascicolo penale - di far valere la specifica tutela attribuita all'avente diritto dalla normativa penale, costituita dall’art. 626 c.p.p. vecchia formulazione. Nel caso di specie, che verte in materia di indennità di custodia di veicoli sottoposti al fermo amministrativo e non a sequestro penale, il custode non ha fatto altro che far valere il titolo che lo abilitava all’indennità di custodia (una volta venuta meno la normativa dichiarata costituzionalmente illegittima), rinvenibile negli artt. 11 e 12 DPR 571/1982. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte dal Ministero ricorrente in ordine ai requisiti dell’azione di indebito arricchimento sono inconferenti. 5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Ad avviso del Ministero, il compenso avrebbe dovuto essere diminuito in ragione dello stato di conservazione dei veicoli custoditi. A tal fine, si duole che la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza ammessa dalla stessa controparte secondo cui i veicoli erano ridotti a reperti inquinanti, né delle prove documentali offerte dall’Amministrazione in relazione ai plurimi accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine e dalla ASL che comprovavano lo stato di degrado dei veicoli custoditi. Infine, il ricorrente espone che l’indennità richiesta per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta sulla scorta di una applicazione analogica del D.M. 265/2005, relativo alla determinazione delle indennità di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale, che prevede una riduzione degli importi dell’indennità giornaliera in relazione allo stato di conservazione dei beni secondo determinate percentuali. 6. Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. Va osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso la valutazione della circostanza che i veicoli rottamati fossero ridotti a reperti inquinanti ma, sul punto, ha osservato che l’Amministrazione avrebbe dovuto provare le condizioni che i veicoli presentavano al momento del loro affidamento, al fine di ricavarne la negligente custodia. Inoltre, il giudice d’appello non ha fatto omesso la valutazione del verbale dell’ASL, il quale è stato, invece, ritenuto irrilevante, essendo relativo ad un accertamento non riferibile ai mezzi di cui è causa. 7. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti p