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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13930/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente il vizio motivazionale in relazione alla affermazione della responsabilità ed al rigetto della attenuante ex art. 114 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla responsabilità penale ed in particolare sulla impossibilità di ricondurre la condotta di palo assunta dalla donna al concetto di contributo eventuale, accessorio, fungibile e minimale); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; osservato che gli ulteriori motivi non risultano formulati in grado di appello e non sono pertanto consentiti in questa sede, violando la catena devolutiva, in base a quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente il vizio motivazionale in relazione alla affermazione della responsabilità ed al rigetto della attenuante ex art. 114 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla responsabilità penale ed in particolare sulla impossibilità di ricondurre la condotta di palo assunta dalla donna al concetto di contributo eventuale, accessorio, fungibile e minimale); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; osservato che gli ulteriori motivi non risultano formulati in grado di appello e non sono pertanto consentiti in questa sede, violando la catena devolutiva, in base a quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 13930/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris