CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34889/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa si duole della mancata assoluzione del ricorrente per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - stante il lieve danno patrimoniale causato, il comportamento processuale collaborativo e lo stato di disagio psichico vissuto in carcere all'epoca dei fatti - non è consentito in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-4, ove si fa riferimento alle autonome pregresse manifestazioni di pericolosità dell'imputato, che - nonostante la tenuità del fatto commesso - da sole sono state considerate sufficienti a rendere non concedibile il beneficio invocato); considerato anche il secondo motivo di doglianza, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., non è formulato in termini consentiti, poiché si fonda su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di doglianze di fatto, già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e, dunque, non caratterizzate da un reale confronto con le ragioni poste a base del decisum (si veda, in particolare, la pag. 5 dell'impugnata sentenza); che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce del dato normativo e, in particolare, dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., ai sensi del quale è precluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 sette