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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 44580/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso ai danni di un esercizio commerciale. 1.1.Scerra era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2016 annullata con successiva ordinanza del Tribunale del Riesame del 18 maggio 2016.

Giudicato con le forme del rito abbreviato era stato assolto per non aver commesso il fatto. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la richiesta ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta dell'imputato consistita nell'avere egli, poco prima del furto, prelevato con indosso un casco da un'autovettura in sosta sulla strada un oggetto simile ad un piede di porco (la scena era stata ripresa dalle telecamere apposte nei pressi di un garage nella sua disponibilità).

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte della riparazione avrebbe valorizzato una condotta che, contrariamente a quanto sostenuto, era stata posta in essere non già in orario prossimo al furto, bensì due ore e mezza prima, e in un luogo diverso rispetto a quello di commissione del reato.

La condotta dell'istante non era, in ogni caso, caratterizzata da grave negligenza: Scerra aveva semplicemente prelevato un cavo di rame con cui doveva avviare un motorino di sua proprietà e aveva indosso il casco in quanto era in procinto, appunto, di guidare il mezzo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

4. L'Avvocatura dello Stato in data 14 ottobre 2022 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Occorre premettere che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di furto, sulla base di una comparazione delle immagini che avevano ritratto i tre autori del furto all'interno di un locale commerciale con quelle che qualche ora prima avevano ritratto l'imputato nei pressi del garage dell'abitazione dei genitori.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare rilevando che la identificazione di Scerra come l'autore del furto fosse alquanto incerta: i giudici avevano sottolineato che quest'ultimo indossava il casco integrale nero ed un giubbotto smanicato di colore chiaro, mentre Scerra, nel momento in cui era stato ripreso dalla telecamere del garage dei suoi genitori, indossava un giubbotto di colore scuro e avevano ritenuto non convincente la spiegazione fornita dalle forze dell'ordine per cui la differenza di colore fosse da attribuire ad un'alterazione causata dalla ripresa notturna delle telecamere a raggi infrarossi. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato e sulla base dello stesso compendio probatorio, aveva assolto Scerra, ribadendo che non vi era certezza in ordine alla sua identificazione come uno dei tre autori del furto.

3. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza ravvisando la condizione ostativa della colpa grave, ma non ha tenuto conto, come invece sarebbe stato necessario, che nel caso in esame veniva in rilievo l'ipotesi della ingiustizia formale di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari era stata annullata dal Tribunale del Riesame in ragione della assenza dei gravi indizi di colpevolezza.

4. Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.

Ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022).

Qualora sia accertata in modo irrevocabile la illegittimità del provvedimento coercitivo, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ.

Finanze, Rv. 270099).

In altri termini anche nelle ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen, la condotta gravemente colposa o dolosa può rilevare quale condizione ostativa alla riparazione, ma solo qualora la illegittimità della misura sia stata dichiarata sulla base di un compendio probatorio diverso rispetto a quello valutato dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo.

In tale ipotesi, peraltro, valgono i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la valutazione in ordine alla sussistenza della condotta colposa o dolosa, ostativa alla riparazione, deve essere compiuta sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente ( Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

5. Ne consegue, per ritornare al caso in esame, che la Corte della riparazione avrebbe dovuto in primo luogo accertare le ragioni poste a base della annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame ed in particolare se detto annullamento per mancanza delle condizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen. fosse avvenuto sulla base degli stessi elementi valutati dal Gip nella emissione del provvedimento genetico, ovvero sulla base di elementi ulteriori che ancora il Gip non aveva avuto a diposizione.

Solo in tale seconda ipotesi avrebbe dovuto valutare, con giudizio ex ante, se l'indagato (imputato) avesse posto in essere condotte dolose o gravemente colpose tali da creare un'apparenza di reato e da trarre così in inganno il giudice del provvedimento genetico.

Nella prima ipotesi, invece, la Corte non avrebbe potuto che prendere atto della coincidenza del compendio probatorio valutato dal Gip rispetto a quello valutato dal Tribunale del Riesame e determinarsi, indi, nel senso del riconoscimento dell'indennizzo.

6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi supra richiamati.

Non si rimanda la regolamentazione delle spese fra le parti al giudizio di rinvio, alla luce delle generiche e inconferenti argomentazioni versate in atti dall'Avvocatura dello Stato, palesemente inefficaci a contrastare i motivi di cui al proposto ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso ai danni di un esercizio commerciale. 1.1.Scerra era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2016 annullata con successiva ordinanza del Tribunale del Riesame del 18 maggio 2016. Giudicato con le forme del rito abbreviato era stato assolto per non aver commesso il fatto. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la richiesta ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta dell'imputato consistita nell'avere egli, poco prima del furto, prelevato con indosso un casco da un'autovettura in sosta sulla strada un oggetto simile ad un piede di porco (la scena era stata ripresa dalle telecamere apposte nei pressi di un garage nella sua disponibilità). 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte della riparazione avrebbe valorizzato una condotta che, contrariamente a quanto sostenuto, era stata posta in essere non già in orario prossimo al furto, bensì due ore e mezza prima, e in un luogo diverso rispetto a quello di commissione del reato. La condotta dell'istante non era, in ogni caso, caratterizzata da grave negligenza: Scerra aveva semplicemente prelevato un cavo di rame con cui doveva avviare un motorino di sua proprietà e aveva indosso il casco in quanto era in procinto, appunto, di guidare il mezzo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata 4. L'Avvocatura dello Stato in data 14 ottobre 2022 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Occorre premettere che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di furto, sulla base di una comparazione delle immagini che avevano ritratto i tre autori del furto all'interno di un locale commerciale con quelle che qualche ora prima avevano ritratto l'imputato nei pressi del garage dell'abitazione dei genitori. Il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare rilevando che la identificazione di Scerra come l'autore del furto fosse alquanto incerta: i giudici avevano sottolineato che quest'ultimo indossava il casco integrale nero ed un giubbotto smanicato di colore chiaro, mentre Scerra, nel momento in cui era stato ripreso dalla telecamere del garage dei suoi genitori, indossava un giubbotto di colore scuro e avevano ritenuto non convincente la spiegazione fornita dalle forze dell'ordine per cui la differenza di colore fosse da attribuire ad un'alterazione causata dalla ripresa notturna delle telecamere a raggi infrarossi. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato e sulla base dello stesso compendio probatorio, aveva assolto Scerra, ribadendo che non vi era certezza in ordine alla sua identificazione come uno dei tre autori del furto. 3. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza ravvisando la condizione ostativa della colpa grave, ma non ha tenuto conto, come invece sarebbe stato necessario, che nel caso in esame veniva in rilievo l'ipotesi della ingiustizia formale di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari era stata annullata dal Tribunale del Riesame in ragione della assenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4. Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022). Qualora sia accertata in modo irrevocabile la illegittimità del provvedimento coercitivo, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). In altri termini anche nelle ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen, la condotta gravemente colposa o dolosa può rilevare quale condizione ostativa alla riparazione, ma solo qualora la illegittimità della misura sia stata dichiarata sulla base di un compendio probatorio diverso rispetto a quello valutato dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. In tale ipotesi, peraltro, valgono i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la valutazione in ordine alla sussistenza della condotta colposa o dolosa, ostativa alla riparazione, deve essere compiuta sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente ( Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). 5. Ne consegue, per ritornare al caso in esame, che la Corte della riparazione avrebbe dovuto in primo luogo accertare le ragioni poste a base della annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame ed in particolare se detto annullamento per mancanza delle condizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen. fosse avvenuto sulla base degli stessi elementi valutati dal Gip nella emissione del provvedimento genetico, ovvero sulla base di elementi ulteriori che ancora il Gip non aveva avuto a diposizione. Solo in tale seconda ipotesi avrebbe dovuto valutare, con giudizio ex ante, se l'indagato (imputato) avesse posto in essere condotte dolose o gravemente colpose tali da creare un'apparenza di reato e da trarre così in inganno il giudice del provvedimento genetico. Nella prima ipotesi, invece, la Corte non avrebbe potuto che prendere atto della coincidenza del compendio probatorio valutato dal Gip rispetto a quello valutato dal Tribunale del Riesame e determinarsi, indi, nel senso del riconoscimento dell'indennizzo. 6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi supra richiamati. Non si rimanda la regolamentazione delle spese fra le parti al giudizio di rinvio, alla luce delle generiche e inconferenti argomentazioni versate in atti dall'Avvocatura dello Stato, palesemente inefficaci a contrastare i motivi di cui al proposto ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ca
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