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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 37868/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla inflizione di due giorni di reclusione, inammissibilità nel resto L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità dei ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato dall'esposizione delle cose danneggiate alla pubblica fede, oltre che per il reato di minaccia aggravata e - previa dichiarazione dell'estinzione del reato previsto dall'art. 4 della L. n. 110 del 1975 - condannava lo stesso alla pena di anni sei, mesi due di reclusione.

Si contestava al ricorrente di avere minacciato vittima di morte e di avere tentato di entrare nella sua abitazione, sferrando pugni e calci al portone di casa, nonché di avere danneggiato i pneumatici della sua autovettura, parcheggiata nella pubblica via.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius, in quanto la pena inflitta dalla Corte di appello era stata aumentata di due giorni di reclusione;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di quanto allegato con la memoria depositata il 21 settembre 2022, con la quale si instava per il riconoscimento dell'assenza della condizione di procedibilità, in quanto il danneggiamento non sarebbe stato consumato su "cose esposte alla pubblica fede" tenuto conto che lo stesso avveniva sotto la sfera di diretta vigilanza del proprietario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato in quanto, come rilevato dal ricorrente, la pena inflitta dalla Corte d'appello risulta peggiorativa rispetto a quella determinata dal primo giudice, tenuto conto che il ricorrente veniva condannato in appello alla pena di mesi sei e giorni due di reclusione, laddove il primo giudice aveva inflitto la pena di soli mesi sei di reclusione oltre alla multa (che era riferita alla contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione e, dunque era stata eliminata in grado di appello).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione alla inflizione di due giorni di reclusione, mentre la pena deve essere rideterminata in mesi sei di reclusione. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente si duole della mancata considerazione di una memoria con la quale si proponeva censure non riconducibili ai motivi di l'appello, che dunque erano qualificabili come "motivi aggiunti tardivi", e dunque erano inammissibili.

Sul punto il collegio riafferma che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 - 01; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493).

Tanto premesso, non si rileva alcuna illegittimità nella mancata valutazione delle doglianze tardivamente allegate con la memoria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto del ricorso.

Così deciso in Roma, il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla inflizione di due giorni di reclusione, inammissibilità nel resto L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità dei ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato dall'esposizione delle cose danneggiate alla pubblica fede, oltre che per il reato di minaccia aggravata e - previa dichiarazione dell'estinzione del reato previsto dall'art. 4 della L. n. 110 del 1975 - condannava lo stesso alla pena di anni sei, mesi due di reclusione. Si contestava al ricorrente di avere minacciato vittima di morte e di avere tentato di entrare nella sua abitazione, sferrando pugni e calci al portone di casa, nonché di avere danneggiato i pneumatici della sua autovettura, parcheggiata nella pubblica via. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius, in quanto la pena inflitta dalla Corte di appello era stata aumentata di due giorni di reclusione; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di quanto allegato con la memoria depositata il 21 settembre 2022, con la quale si instava per il riconoscimento dell'assenza della condizione di procedibilità, in quanto il danneggiamento non sarebbe stato consumato su "cose esposte alla pubblica fede" tenuto conto che lo stesso avveniva sotto la sfera di diretta vigilanza del proprietario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato in quanto, come rilevato dal ricorrente, la pena inflitta dalla Corte d'appello risulta peggiorativa rispetto a quella determinata dal primo giudice, tenuto conto che il ricorrente veniva condannato in appello alla pena di mesi sei e giorni due di reclusione, laddove il primo giudice aveva inflitto la pena di soli mesi sei di reclusione oltre alla multa (che era riferita alla contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione e, dunque era stata eliminata in grado di appello). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione alla inflizione di due giorni di reclusione, mentre la pena deve essere rideterminata in mesi sei di reclusione. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente si duole della mancata considerazione di una memoria con la quale si proponeva censure non riconducibili ai motivi di l'appello, che dunque erano qualificabili come "motivi aggiunti tardivi", e dunque erano inammissibili. Sul punto il collegio riafferma che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 - 01; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493). Tanto premesso, non si rileva alcuna illegittimità nella mancata valutazione delle doglianze tardivamente allegate con la memoria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto del ricorso. Così deciso in Roma, il gior
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