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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02965/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di articoli posti sugli scaffali di un supermercato, del valore complessivo di euro 80,00, sottraendoli al legittimo proprietario (commesso in data 29 marzo 2012).

Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta che la Corte territoriale non abbia dato risposta al quesito sull'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., limitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche, senza tuttavia estendere le considerazioni svolte in sede di concessione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., alla valutazione sulla ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità.

Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..

Sotto il profilo dell'ammissibilità va osservato che il motivo di doglianza inerente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è stato proposto con l'appello e che la Corte territoriale ha omesso di esaminarlo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 6 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di articoli posti sugli scaffali di un supermercato, del valore complessivo di euro 80,00, sottraendoli al legittimo proprietario (commesso in data 29 marzo 2012). Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta che la Corte territoriale non abbia dato risposta al quesito sull'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., limitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche, senza tuttavia estendere le considerazioni svolte in sede di concessione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., alla valutazione sulla ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. Sotto il profilo dell'ammissibilità va osservato che il motivo di doglianza inerente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è stato proposto con l'appello e che la Corte territoriale ha omesso di esaminarlo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 ottobre 2021
Sentenza Cassazione n. 02965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris