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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 11962/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MONOPOLI avverso la sentenza del 10/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Bari che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.

Deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis, 546, 539 e 651, cod.proc.pen.

Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, così come indicato nell'accordo raggiunto dalla difesa e dal Procuratore generale.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché -a parte l'assoluta genericità di quanto dedotto- propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello.

Infatti, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.A-- proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegalee(Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 06/07/2022 Il Consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MONOPOLI avverso la sentenza del 10/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Bari che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. Deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis, 546, 539 e 651, cod.proc.pen. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, così come indicato nell'accordo raggiunto dalla difesa e dal Procuratore generale. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché -a parte l'assoluta genericità di quanto dedotto- propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. Infatti, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.A-- proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegalee(Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 06/07/2022 Il Consigliere est.
Sentenza Cassazione n. 11962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris