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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17403/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano vizi di motivazione manifestamente infondati, facendo leva su indici esteriori quali la medesimezza del bene giuridico e del cd. modus operandi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 3 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano vizi di motivazione manifestamente infondati, facendo leva su indici esteriori quali la medesimezza del bene giuridico e del cd. modus operandi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 3 2
Sentenza Cassazione n. 17403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris