CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 24362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 10/01/2022, rigettava la richiesta di restituzione in termini avanzata da FEBBRAIO Antonio al fine di proporre impugnazione contro la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI n. 3664/2017 in data 15/03/2017, che lo aveva condannato a pena di giustizia, divenuta irrevocabile il 5/09/2017. FEBBRAIO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e - indicando erroneamente la sentenza del TRIBUNALE NAPOLI come pronunciata in data 15/02/2017, ma comunque allegando in copia la sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. Sostiene che: • nel corso del giudizio in questione egli aveva rinunciato a comparire in quanto detenuto, dapprima in carcere, poi agli arresti domiciliari, pur essendo stato in questo caso autorizzato a comparire in udienza libero e senza scorta; • il 26/03/2014 egli era stato rimesso in libertà;I • all'udienza del 1°/04/2014 il TRIBUNALE, in assenza dell'imputato, aveva disposto che gli venisse dato avviso per l'udienza successiva, senza che a tale ordine fosse dato seguito; • all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli era stato qualificato 'libero assente', senza che avesse conosciuto né di tale udienza, né delle successive. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il motivo posto alla base di esso. Il ricorrente non contesta di essere stato considerato assente perché rinunciante a comparire, secondo le regole della previgente normativa contumaciale; sostiene che da un certo momento in poi del processo, non avendo più avuto notizia del suo svolgimento, si sarebbe verificata una causa di forza maggiore, o di caso fortuito, che ai sensi dell'art. 175 co. 1 cod. proc. pen. avrebbe dovuto consentire la rimessione in termini. Nel giudizio in questione, iniziato nel 2014 e concluso con sentenza passata in giudicato il 05/09/2017, si applica la previgente normativa di cui all'art. 175 del codice di rito, che prevedeva l'applicabilità solo nei confronti del contumace, e tale non era il ricorrente dichiarato correttamente assente perché rinunciante a comparire. La tesi difensiva in ordine alla applicazione del comma 1 va però disattesa, dovendo trovare applicazione il disposto di cui co. 2 dell'175 cod. proc. pen. previgente, che prevedeva come presupposto imprescindibile la sentenza contumaciale. Va in proposito richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cf. Sez. U sentenza n. 36848 del 17/07/2014 dep. 03/09/2014 Rv. 259992 imputato [OSCURATO:PERSONA]) nel senso che, mentre "l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67", "invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. perì. nel testo previgente". È pertanto corretta la conclusione della CORTE partenopea, poiché quello che il ricorrente censura è al più una nullità verificatesi durante il processo del quale egli era perfettamente a conoscenza: nullità che avrebbe dovuto essere dedotta in quel processo, con i motivi di impugnazione, e non con il rimedio dell'art. 175 che ha altre finalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 3/06