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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10273/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili, emesse rispettivamente dalla Corte di appello di Genova il 13 settembre 2018 e dal Tribunale di Vercelli il 14 gennaio 2019.

2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12 marzo 2021, rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi con i quali deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 20 agosto 2020, in fase esecutiva, resa nota al giudice dell'esecuzione che aveva emesso l'ordinanza ora impugnata e recante il riconoscimento della continuazione fra reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

Per identità della logica sottesa all'affermazione del principio, deve affermarsi che lo stesso onere grava sul giudice dell'esecuzione qualora un precedente riconoscimento della continuazione sia stato pronunciato in fase esecutiva.

1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Vercelli ha riportato, nella parte narrativa dell'ordinanza impugnata, la deduzione dell'istante circa il fatto che, con ordinanza del 20 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso per i reati commessi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] fra il mese di ottobre 2010 e il mese di dicembre 2014.

Dall'ordinanza impugnata emerge, inoltre, che il reato giudicato dalla Corte di appello di Genova, con la sentenza del 13 settembre 2018 cui l'istanza è riferita, fu commesso il 26 luglio 2014, e che i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Vercelli, cui pure l'istanza è riferita, furono commessi prima del 20 dicembre 2013.

Ciò posto, il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare l'istanza di riconoscimento della continuazione rigettata con l'ordinanza qui impugnata, avrebbe dovuto - in applicazione del principio di diritto sopra richiamato - esprimere le proprie valutazioni in ordine al fatto che la continuazione era stata già riconosciuta con la citata ordinanza precedente, per reati commessi in un arco temporale al cui interno, secondo le indicazioni offerte dal provvedimento impugnato, si colloca la commissione dei reati ai quali si riferisce l'istanza più recente.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure.

Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che, libero nelle valutazioni circa la fondatezza dell'istanza, provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.

Così deciso in Roma, 24 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili, emesse rispettivamente dalla Corte di appello di Genova il 13 settembre 2018 e dal Tribunale di Vercelli il 14 gennaio 2019. 2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12 marzo 2021, rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi con i quali deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 20 agosto 2020, in fase esecutiva, resa nota al giudice dell'esecuzione che aveva emesso l'ordinanza ora impugnata e recante il riconoscimento della continuazione fra reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Per identità della logica sottesa all'affermazione del principio, deve affermarsi che lo stesso onere grava sul giudice dell'esecuzione qualora un precedente riconoscimento della continuazione sia stato pronunciato in fase esecutiva. 1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Vercelli ha riportato, nella parte narrativa dell'ordinanza impugnata, la deduzione dell'istante circa il fatto che, con ordinanza del 20 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso per i reati commessi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] fra il mese di ottobre 2010 e il mese di dicembre 2014. Dall'ordinanza impugnata emerge, inoltre, che il reato giudicato dalla Corte di appello di Genova, con la sentenza del 13 settembre 2018 cui l'istanza è riferita, fu commesso il 26 luglio 2014, e che i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Vercelli, cui pure l'istanza è riferita, furono commessi prima del 20 dicembre 2013. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare l'istanza di riconoscimento della continuazione rigettata con l'ordinanza qui impugnata, avrebbe dovuto - in applicazione del principio di diritto sopra richiamato - esprimere le proprie valutazioni in ordine al fatto che la continuazione era stata già riconosciuta con la citata ordinanza precedente, per reati commessi in un arco temporale al cui interno, secondo le indicazioni offerte dal provvedimento impugnato, si colloca la commissione dei reati ai quali si riferisce l'istanza più recente. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che, libero nelle valutazioni circa la fondatezza dell'istanza, provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli. Così deciso in Roma, 24 n
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