CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 27304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA ,Q c , sul ricorso n. 8974 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Galiani, n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della "Pastificio F.11i Pagani" s.p.a. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 1041 - 9.9/8.10.2015 della Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il curatore del fallimento della "Pastificio F.11i Pagani" s.p.a. chiamava a comparire dinanzi al Tribunale di Brescia la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che la "Pastificio F.11i Pagani" in bonis, con atto del 23.12.2008, autenticato il 29.12.2008, aveva ceduto un credito i.v.a. alla "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:SOCIETA] revocare, ex art. 67, 1° co., n. 2, I.fall. ovvero, in subordine, ex art. 67, 2° co., I.fall., l'anzidetto atto di cessione e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 392.422,07, oltre interessi. 2. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], previa autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], effettivo gestore della "Pastificio F.11i Pagani", rigettare l'avversa domanda; in ipotesi di accoglimento della domanda avversa, condannare il terzo chiamato a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizievole conseguenza. 3. Si costituiva, chiamato in causa, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] dichiarare inammissibile la sua chiamata in causa e comunque rigettare ogni pretesa nei suoi confronti esperita. 4. Con sentenza n. 1738 dei 30/31.5.2012 il Tribunale di Brescia dichiarava inefficace, siccome integrante una datio in solutum, la cessione del credito i.v.a. di cui alla scrittura del 23.12.2008 e condannava la "[OSCURATO:PERSONA]" a pagare al curatore la somma di euro 392.422,07, oltre interessi; dichiarava inammissibile la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]; condannava la "[OSCURATO:PERSONA]" a rimborsare le spese di lite al curatore attore ed al terzo chiamato. 5. Proponeva appello la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] il curatore del fallimento della "Pastificio F.11i Pagani" s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. 6. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" rinunciava all'appello ed il curatore del fallimento accettava la rinuncia. La "[OSCURATO:PERSONA]" tuttavia insisteva per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a tenerla indenne da qualsivoglia conseguenza scaturita dalla transazione siglata con il curatore del fallimento. 7. Con sentenza n. 1041/2015 la Corte d'Appello di Brescia dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA]" ed il curatore del fallimento della "Pastificio F.11i Pagani"; rigettava l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato, già terzo chiamato, le spese del grado. [OSCURATO:SOCIETA] la corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la chiamata in causa era da reputare ammissibile, siccome correlantesi ad una pretesa garanzia "impropria", e nondimeno la domanda della chiamante risultava infondata nel merito. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Il curatore del fallimento del "Pastificio F.11i Pagani" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. ‘,‘C 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Premette che, contrariamente all'assunto della Corte di Brescia, la domanda di garanzia svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si correla, così come emerge dal chiaro tenore degli atti difensivi svolti in seconde cure, non già alla scrittura in data 27.8.2008, denominata "mandato senza rappresentanza" - sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non già in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. - bensì alla scrittura in data 29.1.2009. [OSCURATO:SOCIETA] quindi che la Corte bresciana per nulla ha tenuto conto della scrittura in data 29.1.2009. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che, contrariamente all'assunto della Corte di Brescia, la scrittura privata in data 29.1.2009 è stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] quindi che ha errato la Corte bresciana a disconoscere la legittimazione attiva di essa società ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] del resto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto svolgere alcuna domanda di garanzia, siccome l'azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare si fondava sul presupposto dell'avvenuto pagamento, a mezzo della cessione del credito i.v.a., delle forniture di semola eseguite da essa ricorrente, viepiù che la clausola figurante all'art. 6 della scrittura in data 29.1.2009 non avrebbe potuto esser caducata dall'avverarsi della condizione risolutiva - "la mancata consegna [entro il 9 febbraio 2009 della fideiussione "a prima richieste] dovrà considerarsi condizione risolutiva del presente accordo" - prevista all'art. 2 della medesima scrittura. 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1360, 2° co., cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di Brescia per nulla ha tenuto conto della pattuizione di cui all'art. 6 della scrittura in data 29.1.2009. [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che la Corte bresciana non ha considerato che essa ricorrente era tenuta, ai sensi dell'art. 6 della scrittura in data 29.1.2009, alle forniture di semola a partire dal 2.2.2009 e sino al 9.2.2009, antecedentemente alla scadenza del termine del 9.2.2009 previsto ai fini del rilascio - integrante condizione risolutiva ai sensi dell'art. 2 della medesima scrittura - da parte di [OSCURATO:PERSONA] della fideiussione "a prima richiesta" e che l'impegno su di essa ricorrente gravante era del tutto indipendente dalla prefigurazione della condizione risolutiva. [OSCURATO:SOCIETA] quindi - su tale premessa - che la risoluzione della scrittura del 29.1.2009 in virtù dell'avveramento della condizione risolutiva della mancata consegna della fideiussione "a prima richiesta" ha, ai sensi del 2° co. dell'art.1360 cod. civ., lasciato impregiudicate le forniture di semola da essa ricorrente in precedenza eseguite ed ha così concretizzato la responsabilità - attivata in garanzia - di [OSCURATO:PERSONA] per le conseguenze pregiudizievoli da essa subite per effetto della revocatoria fallimentare esperita nei suoi confronti e poi transatta. 12. Il primo motivo di ricorso va respinto. 13. E' da escludere recisamente che la corte distrettuale abbia omesso la disamina della scrittura in data 29.1.2009. Ed invero con il secondo passaggio motivazionale, passaggio che sostanzia un'autonoma "ratio decidendi", la corte territoriale ha senza dubbio vagliato la scrittura del 29.1.2009. 14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 15. Ai fini dell'operato riscontro di infondatezza della domanda della chiamante "[OSCURATO:PERSONA]" la corte di merito, più esattamente, ha ancorato il suo dictum a due autonome "rationes decidendi". Innanzitutto, ha opinato nel senso che la "[OSCURATO:PERSONA]" non era da reputar attivamente legittimata, siccome il complesso dei rapporti sostanziali dedotti in lite era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA]. Altresì, ha opinato nel senso, ed all'uopo ha espressamente ritenuto dirimente siffatta "ratio decidendi", che l'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] di tener indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze atte a scaturire dal contratto, denominato "mandato senza rappresentanza", sottoscritto in data 27.8.2008 - contratto cui si correlava la domanda di garanzia - doveva reputarsi superato dall'accordo risolutorio siglato in data 29.1.2009, accordo che aveva vanificato il "mandato senza rappresentanza" e "di conseguenza le garanzie prestate da [OSCURATO:PERSONA]" (così sentenza d'appello, pag. 10). 16. Su tale scorta il secondo mezzo di impugnazione innegabilmente reca censura della prima "ratio decidendi". Del resto, la seconda "ratio decidendí" è attinta dal terzo mezzo di impugnazione (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11, ove si riferisce che l'impugnata statuizione è ancorata a due distinte "ragioni"). Ebbene, si dirà che il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento. Cosicché sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass.(ord.) 11.5.2018, n. 11493). In questi termini a nulla vale che la s.r.l. ricorrente adduca - deduzione invero inammissibile - che la scrittura in data 29.1.2009 è stata sottoscritta altresì da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]". 17. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 18. Il terzo mezzo di impugnazione veicola indubbiamente una "quaestio ermeneutica" - che funge da premessa della postulata impregiudicata efficacia delle forniture di semola da essa ricorrente eseguite - atteso che la ricorrente prospetta e sollecita una diversa "lettura" della scrittura in data 29.1.2009 ed in particolare dell'art. 6 ("dalla semplice lettura della scrittura in questione risulta, infatti, evidente come la [OSCURATO:PERSONA] (...)": così ricorso, pag. 38). Esplicano valenza quindi gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell'art.360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), novello articolo applicabile alla fattispecie ratione temporis. Ovvero l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 19. Ebbene, nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l'interpretazione patrocinata dalla corte d'appello non è inficiata da alcun "error in iudicando" e, in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 10 co. dell'art.360 cod. proc. civ., va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" destinata ad acquisire significato giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Più esattamente - lo si è anticipato - la Corte di Brescia ha negato che la "[OSCURATO:PERSONA]" fosse attivamente legittimata, recte fosse titolare del preteso diritto sostanziale ad esser manlevata da [OSCURATO:PERSONA], siccome ha altresì puntualizzato (profilo reputato dirimente) che gli effetti della scrittura del 29.1.2009 erano finalizzati e circoscritti alla caducazione dei vincoli obbligatori in precedenza sottoscritti dalle parti contraenti, alla stregua, evidentemente, dell'inciso ("(...) nonché ogni altra eventuale scrittura che dovesse essere stata stipulata tra le parti, dovendosi così intendere le parti libere di ogni obbligo convenzionale l'uno nei confronti dell'altro in relazione alle operazioni di cui in premessa") figurante nell'ultima parte dell'art. 4 della medesima scrittura (scrittura riprodotta in ricorso alle pagg. 31 - 32). D'altronde, il controricorrente ha, dal canto suo, puntualmente posto in risalto che "nella scrittura 29.1.2009 non vi è alcuna assunzione di manleva da parte di Piantoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" (così controricorso, pag. 13). 20. In pari tempo, indubitabilmente, le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court - e vanamente - nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione ("parimenti, è altrettanto lapalissiano come l'obbligazione di consegna gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operasse all'interno di un rapporto plurilaterale, ove le obbligazione dell'uno (Piantoni) (...) e quelle dell'altro ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) (...) erano in correlazione tra loro": così ricorso, pag. 38; "la predetta scrittura del 29.1.2009 - (...) per i motivi sopra esposti - relativamente all'articolo 6 era pienamente valida ed efficace": così ricorso, pag. 40). 21. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento del "Pastificio F.11i Pagani" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessun provvedimento in tema di spese va nei suoi confronti assunto.22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric