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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1380/2022

ECLI:EU:C:2022:917
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0259 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2022 ( *1 ) «Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/92 – Fissazione, per il 2021, delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione europea e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche – Articoli da 15 a 17 e 20 nonché articolo 59, secondo comma – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Sviamento di potere – Principio di leale cooperazione» Nella causa C‑259/21, avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da

I. Liukkonen e

I. Terwinghe, in qualità di agenti, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da S. Falek, F. Naert e A. Nowak‑Salles, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Dawes, A. Stobiecka‑Kuik e K. Walkerová, in qualità di agenti, interveniente, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede alla Corte di annullare gli articoli da 15 a 17 e 20 nonché l’articolo 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2021, L 31, pag. 31 ) (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).

Contesto normativo Trattato FUE 2 L’articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE è formulato nei termini seguenti: «2. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca».

«3.

Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

Regolamenti di base 3 Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU 2013, L 354, pag. 22 ), il regolamento (UE) 2019/472 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ( GU 2019, L 83, pag. 1 ), e il regolamento (UE) 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( GU 2019, L 198, pag. 105 ) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di base») sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Regolamento n. 1380/2013 4 L’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013 enuncia gli obiettivi della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»). 5 L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Misure della [OSCURATO:PERSONA] in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine», è così formulato: «1.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino dimostrata con prove, la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all’articolo 47, paragrafo

3. (...)

3. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA], se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l’applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi (...)». 6 L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Misure di emergenza adottate da uno Stato membro», consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino connessa all’attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato.

Regolamento 2019/472 7 Il regolamento 2019/472, come modificato dal regolamento 2019/1241 (in prosieguo: il «regolamento 2019/472»), istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. 8 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva e, nel caso degli stock di scampo, l’abbondanza di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore a determinati valori, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Dalla suddetta disposizione risulta inoltre che tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull’unità funzionale considerati e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca. 9 Secondo l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, le misure correttive di cui a tale articolo possono comprendere le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013 nonché le misure di cui all’articolo 9 del regolamento n. 2019/472. 10 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento [2019/1241]: a) l’indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l’uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; b) l’indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; c) le limitazioni o i divieti concernenti l’utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; e d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame».

Regolamento 2019/1241 11 Il regolamento 2019/1241 è volto, conformemente al suo articolo 1, a stabilire misure tecniche concernenti il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine, il funzionamento degli attrezzi da pesca e l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini. 12 L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca», così dispone: «1.

Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva [92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 )], salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva.

2. Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione. (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco. (...)». 13 L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Misure tecniche regionali», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati [da V a XI e XIII], ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1380/2013]. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento». 14 L’articolo 29 del regolamento 2019/1241, intitolato «Esercizio della delega», al paragrafo 6 recita: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni.

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio». 15 L’elenco delle specie la cui pesca è vietata, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, è contenuto nell’allegato I di quest’ultimo. 16 L’allegato VI di tale regolamento elenca le misure tecniche applicabili alle acque nordoccidentali.

Regolamento 2021/92 17 Il regolamento 2021/92 è stato adottato dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 18 I considerando da 55 a 59 di tale regolamento sono formulati nei termini seguenti: «(55) Il parere del [Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)] per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] sono al di sotto del [limite minimo (B lim )].

Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123 [del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2020, L 25, pag. 1 )].

Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati.

Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica.

Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano.

Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali [istituito dal regolamento 2019/472], quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del B lim , devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre [il rendimento massimo sostenibile].

In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano. (56) Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai [totali ammissibili di catture (TAC)] delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi.

Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali. (57) In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020.

Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020. (58) [[OSCURATO:PERSONA] scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)] ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento [1241/1241] e la [OSCURATO:PERSONA] sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali. (59) Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [1241/1241] e che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali». 19 L’articolo 15 del regolamento 2021/92, intitolato «Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel [OSCURATO:PERSONA]», prevede un certo numero di misure relative alle maglie, che si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel [OSCURATO:PERSONA]. 20 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Misure tecniche nel Mare d’Irlanda», stabilisce obblighi per quanto riguarda i pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel Mare d’Irlanda. 21 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia», prevede anch’esso misure riguardanti le maglie e applicabili ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche a ovest della Scozia. 22 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 2021/92, intitolato «Specie vietate», ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di talune specie in talune divisioni CIEM e sottozone delle acque dell’Unione dell’epoca.

Tale disposizione prevede altresì che gli esemplari delle specie indicate catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. 23 Ai sensi dell’articolo 59 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie»: «Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [2019/1241] che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali».

Accordo interistituzionale 24 Il punto 2 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea del 13 aprile 2016 ( GU 2016, L 123, pag. 1 ; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale») è così formulato: «Ricordando l’importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell’esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previste dai trattati, di osservare i principi generali del diritto dell’Unione quali la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto.

Esse convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione della normativa dell’Unione nonché di promuovere la massima trasparenza nel processo legislativo». 25 Ai sensi del punto 25, terzo e quarto comma, di tale accordo: «Se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono ad uno scambio di opinioni sulla questione.

Le tre istituzioni convengono che la scelta della base giuridica è una determinazione giuridica che deve essere compiuta in funzione di elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale».

Fatti 26 Il 27 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione [COM (2020) 668 final]. 27 Il 14 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiornato tale proposta integrandovi disposizioni identiche alle disposizioni controverse. 28 Il 28 gennaio 2021 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento 2021/92.

Conformemente al suo articolo 60, tale regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ossia il 29 gennaio 2021. 29 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, il presente ricorso, diretto all’annullamento delle disposizioni controverse.

Fatti successivi alla proposizione del ricorso 30 Il 23 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2324 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel [OSCURATO:PERSONA], nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia ( GU 2021, L 465, pag. 1 ).

Tale regolamento è stato adottato sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241. 31 Dal considerando 2 di tale regolamento delegato risulta in primo luogo che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, l’Irlanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020.

A seguito dell’invito della [OSCURATO:PERSONA], tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta il 14 dicembre 2020. 32 In secondo luogo, il considerando 3 di detto regolamento delegato precisa che, in attesa dell’adozione mediante atto delegato delle misure proposte in tale raccomandazione comune, gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92 stabiliscono misure correttive ai sensi del regolamento 2019/472, intese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone adiacenti, e ulteriori misure tecniche volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.

Secondo il suddetto considerando, si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. 33 In terzo luogo, secondo il considerando 6 del medesimo regolamento delegato, quest’ultimo mira a integrare in un unico atto le vigenti disposizioni riguardanti in particolare le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92. 34 Il 27 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 21, pag. 1 ).

Conformemente al suo articolo 60, tale regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ossia il 31 gennaio 2022.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare le disposizioni controverse, e – condannare il Consiglio alle spese. 36 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – in caso di annullamento delle disposizioni controverse, mantenere i loro effetti, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 37 Con decisione del presidente della Corte del 19 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 38 In applicazione dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, l’avvocato generale e il giudice relatore, con lettera del 13 maggio 2022, hanno invitato le parti a pronunciarsi sull’incidenza dell’adozione del regolamento 2022/109 sul ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

Sul ricorso Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 39 Nell’ambito di un’osservazione preliminare di ordine procedurale esposta nella sua replica, il Consiglio sostiene, in primo luogo, che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del regolamento delegato 2021/2324 dopo la proposizione del presente ricorso ha posto fine all’applicazione delle misure previste dagli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, cosicché il ricorso è divenuto privo di oggetto per quanto riguarda i suddetti articoli nonché l’articolo 59, secondo comma, di tale regolamento. 40 In secondo luogo, e in ogni caso, detto ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto il 31 dicembre 2021 per quanto attiene agli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, poiché l’applicazione nel tempo di tali disposizioni sarebbe stata limitata al solo 2021.

Per quanto riguarda l’articolo 20 di tale regolamento, esso avrebbe continuato a produrre i suoi effetti soltanto fino all’entrata in vigore del regolamento 2022/109, ossia il 31 gennaio 2022. 41 Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non osti a che la Corte si pronunci sulla validità degli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92.

Infatti, sebbene talune disposizioni di tale regolamento delegato corrispondano al contenuto degli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, queste ultime disposizioni continuerebbero ad esistere nell’ordinamento giuridico dell’Unione e dovrebbero essere abrogate nell’interesse della certezza del diritto. 42 Per quanto attiene all’entrata in vigore del regolamento 2022/109, il [OSCURATO:PERSONA], al pari della [OSCURATO:PERSONA], sostiene che l’adozione di tale regolamento è irrilevante per il presente ricorso. 43 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è prassi normale che un regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per un determinato anno non abroghi quello relativo all’anno precedente.

Tale modo di procedere consentirebbe in particolare di opporre le disposizioni di quest’ultimo agli Stati membri e agli operatori anche dopo la chiusura della campagna di pesca di cui trattasi, in particolare al fine di verificare a posteriori la compatibilità delle attività di pesca effettuate con le possibilità di pesca previste. 44 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte debba statuire sul presente ricorso, dal momento che il Consiglio potrebbe in futuro adottare misure tecniche come quelle contenute nelle disposizioni controverse.

Giudizio della Corte 45 La Corte ha già concluso per la ricevibilità di ricorsi diretti all’annullamento di un atto che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso (sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 17 e giurisprudenza citata). 46 Tale soluzione è giustificata, in particolare, dalla necessità di poter garantire che l’asserita illegittimità non si ripeta (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/[OSCURATO:PERSONA], 53/85 , EU:C:1986:256 , punto 21 , e del 26 aprile 1988, Apesco/[OSCURATO:PERSONA], 207/86 , EU:C:1988:200 , punto 16 ).

Ciò si verifica quando, come nel caso di specie, la legislazione adottata nel settore della pesca ha una portata limitata nel tempo e ogni anno vengono adottate nuove regole. 47 Ne consegue che né l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA] né l’entrata in vigore del regolamento 2022/109 possono mettere in discussione la persistenza dell’oggetto del presente ricorso e pregiudicarne quindi la ricevibilità. 48 In ogni caso, non essendo tenuto a dimostrare un interesse ad agire per proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni adottate dal Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 16 e giurisprudenza citata), il [OSCURATO:PERSONA] non deve neppure dimostrare la persistenza di tale interesse nel corso del procedimento. 49 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile.

Nel merito 50 A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, il primo vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base, il secondo sulla violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

Sul primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base – Argomenti delle parti 51 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio, adottando le disposizioni controverse sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ha commesso uno sviamento del potere che esso detiene in forza di tale disposizione e ha quindi aggirato la procedura prevista nei regolamenti di base per l’adozione delle misure tecniche, procedura che conferiva alla sola [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di urgenza agli Stati membri, la competenza ad adottare siffatte misure. 52 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’inosservanza da parte del Consiglio della procedura di adozione delle misure tecniche, quale prevista dai regolamenti di base, segnatamente dall’articolo 9 del regolamento 2019/472 nonché dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, costituisce uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a. ( C‑331/88 , EU:C:1990:391 , punto 24 ), nonché del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio ( C‑274/11 e C‑295/11 , EU:C:2013:240 , punto 33 e giurisprudenza citata). 53 Infatti, poiché tali disposizioni dei regolamenti di base, adottate sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, conferivano alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure tecniche, il Consiglio non poteva adottare le disposizioni controverse basandosi sul potere che esso detiene in virtù dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 54 Il potere del Consiglio di adottare misure tecniche in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sarebbe quindi limitato poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio avrebbero convenuto, in atti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il Consiglio ad adottare siffatte misure in quanto atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. 55 Facendo riferimento in particolare alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 ), il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Consiglio debba rispettare e seguire il quadro prestabilito negli atti legislativi adottati sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, quando intende adottare, in esecuzione di tali atti legislativi, misure in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 56 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento 2021/92 abbiano avuto l’effetto di modificare le regole stabilite all’allegato VI, parte B, punto 1, e parte C, nonché all’allegato I del regolamento2019/1241, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, poiché la modifica di tali regole spettava alla [OSCURATO:PERSONA] e non al Consiglio. 57 Del resto, il [OSCURATO:PERSONA] rammenta che il Consiglio ha espressamente riconosciuto, al considerando 59 e all’articolo 59, secondo comma, del regolamento 2021/92, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare le misure tecniche previste agli articoli da 15 a 17 di tale regolamento.

Orbene, il Consiglio non avrebbe affatto addotto le ragioni per le quali è stato esso stesso, al posto della [OSCURATO:PERSONA], ad adottare le disposizioni controverse. 58 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, se l’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni controverse fosse stata giustificata da una situazione di urgenza, la base giuridica adeguata a tal fine sarebbe stata costituita dagli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013, in forza dei quali misure di emergenza possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli Stati membri, ma non dal Consiglio. 59 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in assenza di una situazione di urgenza, l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevede che le misure correttive possano essere adottate soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati. 60 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che il primo motivo sia infondato. – Giudizio della Corte 61 Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del 5 maggio 2015, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑146/13 , EU:C:2015:298 , punto 56 e giurisprudenza citata). 62 Nel caso di specie, occorre esaminare se, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni controverse siano state adottate per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie. 63 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se le disposizioni controverse rientrino nella competenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 43 TFUE, occorre anzitutto ricordare che i paragrafi 2 e 3 dello stesso perseguono finalità diverse e hanno ciascuno un ambito di applicazione specifico, di modo che possono essere utilizzati separatamente per fondare l’adozione di misure determinate nell’ambito della PCP (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 58 ). 64 Orbene, quando adotta atti sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve agire rispettando i limiti delle sue competenze nonché, eventualmente, la cornice giuridica già stabilita in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 58 ). 65 Occorre poi rilevare che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. 66 La Corte ha precisato che tale disposizione può estendersi a misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implichino una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione a causa del loro carattere necessario rispetto al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 59 ). 67 Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, dai considerando da 55 a 58 di tale regolamento risulta che le misure tecniche previste da tali disposizioni hanno lo scopo, mediante il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati, al pari delle misure correttive specifiche precedentemente adottate dal regolamento 2020/123. 68 Inoltre, dal considerando 56 del regolamento 2021/92, così come dal considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, deriva che le misure tecniche previste dagli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92 sono funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, in assenza di tali misure, i livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. 69 Per quanto attiene, dall’altro lato, all’articolo 20 del regolamento 2021/92, occorre rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che i divieti di pesca da esso previsti costituiscono assenze di possibilità di pesca, che possono essere, se del caso, modificate successivamente in possibilità di pesca limitate, in funzione dell’evoluzione degli stock delle specie interessate. 70 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, a differenza delle modifiche apportate dal Consiglio in base all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE alla luce delle norme relative alla fissazione delle possibilità di pesca, di cui trattavasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 ), l’adozione delle disposizioni controverse non è destinata ad adeguare il meccanismo generale per la fissazione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca al fine di eliminare le lacune derivanti dall’applicazione delle precedenti norme, né a definire il contesto normativo in cui tali TAC e le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabiliti. 71 Al contrario, gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento 2021/92 si caratterizzano per la loro portata limitata a circostanze particolari, vale a dire che le misure da essi previste sono destinate ad applicarsi a taluni tipi di navi, operanti soltanto in talune zone, e a riguardare soltanto alcuni tipi di specie, e per il fatto che esse sono volte ad applicarsi temporaneamente.

Di conseguenza, esse non implicano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza. 72 Conseguentemente, le disposizioni controverse rientrano, in linea di principio, nella competenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 73 In secondo luogo, per quanto riguarda l’incidenza dei regolamenti di base su tale competenza, occorre osservare che tali regolamenti, più precisamente l’articolo 9 del regolamento 2019/472 nonché l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15 del regolamento 2019/1241, prevedono una procedura specifica per l’adozione di misure tecniche da parte della [OSCURATO:PERSONA], ossia l’adozione di atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. 74 Tuttavia, tale potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] non impedisce al Consiglio di adottare, in forza della competenza conferitagli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, misure tecniche riguardanti questioni simili a quelle contemplate da tali disposizioni dei regolamenti di base in circostanze come quelle della presente causa, ossia quando la [OSCURATO:PERSONA] non è intervenuta per adottare essa stessa atti delegati sul fondamento delle suddette disposizioni dei regolamenti di base. 75 Infatti, dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento 2021/92 risulta che gli articoli da 15 a 17 di quest’ultimo dovevano cessare di applicarsi non appena la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato uno o più atti delegati aventi ad oggetto le medesime misure tecniche. 76 In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, occorre considerare che le disposizioni controverse hanno carattere temporaneo e che il Consiglio non ha interferito con il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati, ma ha espressamente inteso preservarlo. 77 Tale potere della [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto non soltanto all’articolo 59, secondo comma, ma anche al considerando 59 del regolamento 2021/92: tale considerando indica infatti che le misure tecniche adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento 2019/1241 sono di portata più generale e si applicano su una base più stabile rispetto alle misure tecniche contenute nelle disposizioni controverse. 78 Per quanto riguarda il divieto di pesca contenuto nell’articolo 20 del regolamento 2021/92, occorre osservare che, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 contenga un divieto di pesca analogo, tale divieto riguarda tuttavia altre specie di pesci e di crostacei. 79 È vero che l’articolo 10 del regolamento 2019/1241 enuncia, al suo paragrafo 4, che alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato I di tale regolamento, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre procedere in tal modo. 80 Tuttavia, il medesimo articolo 10 del regolamento 2019/1241 indica, al paragrafo 2, che, oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata «in conformità di altri atti giuridici dell’Unione». 81 Orbene, occorre considerare, al pari del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], che gli «altri atti giuridici dell’Unione» menzionati all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 comprendono, tra l’altro, i regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca, adottati in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 82 Pertanto, adottando le disposizioni controverse, il Consiglio ha agito nei limiti dei poteri conferitigli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e ha rispettato il contesto normativo specifico stabilito ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. 83 In tale contesto, gli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non consentono di ritenere, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 61 della presente sentenza, che le disposizioni controverse siano viziate da uno sviamento di potere, come asserito dal [OSCURATO:PERSONA]. 84 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le misure contenute nelle disposizioni controverse avrebbero dovuto essere adottate vuoi in forma di misure di emergenza della [OSCURATO:PERSONA] o degli Stati membri volte a rispondere a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013, vuoi, in assenza di urgenza, in forma di atti delegati della [OSCURATO:PERSONA], dato che l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevede soltanto queste due possibilità. 85 Infatti, da un lato, come parimenti ammesso dal [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni controverse non costituiscono, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, misure di emergenza volte a rispondere a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013.

Dall’altro, il Consiglio è intervenuto e ha adottato le disposizioni controverse per il periodo intermedio durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora fatto uso dell’altra possibilità espressamente prevista all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 e adottato uno o più atti delegati in forza di tali disposizioni. 86 Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria d’intervento, le misure correttive precedenti contenute nell’articolo 13 del regolamento 2020/123 erano destinate a restare in vigore solo fino al 31 dicembre 2020.

Analogamente, altre misure anteriori, in particolare i divieti di pesca di talune specie vulnerabili, continuavano, conformemente all’articolo 54 di tale regolamento, ad applicarsi mutatis mutandis nel corso del 2021 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabiliva le possibilità di pesca per il 2021, vale a dire il regolamento 2021/92. 87 Inoltre, per quanto riguarda specificamente gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, dato che gli sforzi si concentravano sulla conclusione di un accordo tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] sull’adozione di misure tecniche a causa del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione, nessuna raccomandazione comune, come richiesta dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 e dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 era stata presentata con sufficiente anticipo affinché la [OSCURATO:PERSONA] adottasse un atto delegato all’inizio del 2021.

Tale circostanza è del resto confermata dal considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324, secondo il quale, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, l’Irlanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avessero presentato una prima raccomandazione comune nel mese di maggio del 2020, è solo il 14 dicembre 2020 che tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta. 88 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, l’adozione delle disposizioni controverse da parte del Consiglio ha avuto lo scopo di colmare una lacuna che sarebbe altrimenti perdurata per una parte, se non addirittura per la totalità, del 2021. 89 Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 90 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non conformandosi alle procedure previste dai regolamenti di base per l’adozione delle misure contenute nelle disposizioni controverse, il Consiglio è venuto meno al suo obbligo di leale cooperazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 91 In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Consiglio ha violato il punto 2 dell’accordo interistituzionale che esplicita l’obbligo di leale cooperazione nell’ambito delle procedure di preparazione e di adozione dei testi legislativi e degli atti delegati e che riveste carattere vincolante per le parti, in particolare per il Consiglio e per il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 295 TFUE. 92 L’adozione delle misure tecniche sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anziché l’adozione di un atto delegato conformemente ai regolamenti di base, avrebbe impedito al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo controllo sulle misure adottate sul fondamento dell’articolo 290, paragrafo 2, lettera b), TFUE e, pertanto, avrebbe privato il [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi ruolo nel processo legislativo. 93 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Consiglio non l’ha informato della sua intenzione di modificare la procedura ai fini dell’adozione delle disposizioni controverse.

Esso ricorda che il punto 25 dell’accordo interistituzionale sancisce l’obbligo di consultare le altre istituzioni su un cambiamento di base giuridica tale da alterare considerevolmente la ripartizione dei poteri quanto all’adozione di un atto rispetto a quanto previsto conformemente al diritto dell’Unione. 94 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del secondo motivo. – Giudizio della Corte 95 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Tale leale cooperazione deve tuttavia essere esercitata nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti nei Trattati a ciascuna istituzione, con la conseguenza che l’obbligo risultante da tale disposizione non può modificare detti poteri (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑48/14 , EU:C:2015:91 , punti 57 e 58 ). 96 Per sostenere, nell’ambito del suo secondo motivo, che il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione adottando le disposizioni controverse, il [OSCURATO:PERSONA] si basa, in sostanza, su un ragionamento fondato sulla premessa secondo la quale il Consiglio avrebbe adottato le disposizioni controverse violando i regolamenti di base e, pertanto, eccedendo i poteri conferitigli dai Trattati. 97 Tuttavia, dai punti 82 e 83 della presente sentenza risulta che, adottando le disposizioni controverse, il Consiglio ha agito nei limiti dei poteri conferitigli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e non ha commesso uno sviamento di potere. 98 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 99 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] relativi al punto 25 dell’accordo interistituzionale, poiché, come giustamente sostenuto dal Consiglio, il regolamento 2021/92 è stato adottato su una base giuridica identica a quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, cosicché non vi è stata una modifica della base giuridica ai sensi di tale punto

25. 100 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto. 101 Poiché nessuno dei motivi del ricorso è stato accolto, quest’ultimo dev’essere respinto integralmente.

Sulle spese 102 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio. 103 Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0259 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2022 ( *1 ) «Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/92 – Fissazione, per il 2021, delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione europea e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche – Articoli da 15 a 17 e 20 nonché articolo 59, secondo comma – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Sviamento di potere – Principio di leale cooperazione» Nella causa C‑259/21, avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da I. Liukkonen e I. Terwinghe, in qualità di agenti, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da S. Falek, F. Naert e A. Nowak‑Salles, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Dawes, A. Stobiecka‑Kuik e K. Walkerová, in qualità di agenti, interveniente, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede alla Corte di annullare gli articoli da 15 a 17 e 20 nonché l’articolo 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2021, L 31, pag. 31 ) (in prosieguo: le «disposizioni controverse»). Contesto normativo Trattato FUE 2 L’articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE è formulato nei termini seguenti: «2.   [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca». «3.   Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca». Regolamenti di base 3 Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU 2013, L 354, pag. 22 ), il regolamento (UE) 2019/472 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ( GU 2019, L 83, pag. 1 ), e il regolamento (UE) 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( GU 2019, L 198, pag. 105 ) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di base») sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Regolamento n. 1380/2013 4 L’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013 enuncia gli obiettivi della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»). 5 L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Misure della [OSCURATO:PERSONA] in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine», è così formulato: «1.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino dimostrata con prove, la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all’articolo 47, paragrafo 3. (...) 3.   Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA], se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l’applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi (...)». 6 L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Misure di emergenza adottate da uno Stato membro», consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino connessa all’attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato. Regolamento 2019/472 7 Il regolamento 2019/472, come modificato dal regolamento 2019/1241 (in prosieguo: il «regolamento 2019/472»), istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. 8 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva e, nel caso degli stock di scampo, l’abbondanza di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore a determinati valori, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Dalla suddetta disposizione risulta inoltre che tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull’unità funzionale considerati e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca. 9 Secondo l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, le misure correttive di cui a tale articolo possono comprendere le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013 nonché le misure di cui all’articolo 9 del regolamento n. 2019/472. 10 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento [2019/1241]: a) l’indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l’uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; b) l’indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; c) le limitazioni o i divieti concernenti l’utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; e d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame». Regolamento 2019/1241 11 Il regolamento 2019/1241 è volto, conformemente al suo articolo 1, a stabilire misure tecniche concernenti il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine, il funzionamento degli attrezzi da pesca e l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini. 12 L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca», così dispone: «1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva [92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 )], salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva. 2.   Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione. (...) 4.   [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco. (...)». 13 L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Misure tecniche regionali», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati [da V a XI e XIII], ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1380/2013]. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento [n. 1380/2013] e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento». 14 L’articolo 29 del regolamento 2019/1241, intitolato «Esercizio della delega», al paragrafo 6 recita: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio». 15 L’elenco delle specie la cui pesca è vietata, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, è contenuto nell’allegato I di quest’ultimo. 16 L’allegato VI di tale regolamento elenca le misure tecniche applicabili alle acque nordoccidentali. Regolamento 2021/92 17 Il regolamento 2021/92 è stato adottato dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 18 I considerando da 55 a 59 di tale regolamento sono formulati nei termini seguenti: «(55) Il parere del [Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)] per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] sono al di sotto del [limite minimo (B lim )]. Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123 [del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2020, L 25, pag. 1 )]. Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati. Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano. Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali [istituito dal regolamento 2019/472], quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del B lim , devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre [il rendimento massimo sostenibile]. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano. (56) Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai [totali ammissibili di catture (TAC)] delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi. Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali. (57) In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020. Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020. (58) [[OSCURATO:PERSONA] scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)] ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento [1241/1241] e la [OSCURATO:PERSONA] sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali. (59) Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [1241/1241] e che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali». 19 L’articolo 15 del regolamento 2021/92, intitolato «Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel [OSCURATO:PERSONA]», prevede un certo numero di misure relative alle maglie, che si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel [OSCURATO:PERSONA]. 20 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Misure tecniche nel Mare d’Irlanda», stabilisce obblighi per quanto riguarda i pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel Mare d’Irlanda. 21 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia», prevede anch’esso misure riguardanti le maglie e applicabili ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche a ovest della Scozia. 22 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 2021/92, intitolato «Specie vietate», ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di talune specie in talune divisioni CIEM e sottozone delle acque dell’Unione dell’epoca. Tale disposizione prevede altresì che gli esemplari delle specie indicate catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. 23 Ai sensi dell’articolo 59 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie»: «Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022. Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [2019/1241] che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali». Accordo interistituzionale 24 Il punto 2 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea del 13 aprile 2016 ( GU 2016, L 123, pag. 1 ; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale») è così formulato: «Ricordando l’importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell’esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previste dai trattati, di osservare i principi generali del diritto dell’Unione quali la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Esse convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione della normativa dell’Unione nonché di promuovere la massima trasparenza nel processo legislativo». 25 Ai sensi del punto 25, terzo e quarto comma, di tale accordo: «Se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono ad uno scambio di opinioni sulla questione. Le tre istituzioni convengono che la scelta della base giuridica è una determinazione giuridica che deve essere compiuta in funzione di elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale». Fatti 26 Il 27 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione [COM (2020) 668 final]. 27 Il 14 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiornato tale proposta integrandovi disposizioni identiche alle disposizioni controverse. 28 Il 28 gennaio 2021 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento 2021/92. Conformemente al suo articolo 60, tale regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ossia il 29 gennaio 2021. 29 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, il presente ricorso, diretto all’annullamento delle disposizioni controverse. Fatti successivi alla proposizione del ricorso 30 Il 23 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2324 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel [OSCURATO:PERSONA], nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia ( GU 2021, L 465, pag. 1 ). Tale regolamento è stato adottato sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241. 31 Dal considerando 2 di tale regolamento delegato risulta in primo luogo che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, l’Irlanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020. A seguito dell’invito della [OSCURATO:PERSONA], tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta il 14 dicembre 2020. 32 In secondo luogo, il considerando 3 di detto regolamento delegato precisa che, in attesa dell’adozione mediante atto delegato delle misure proposte in tale raccomandazione comune, gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92 stabiliscono misure correttive ai sensi del regolamento 2019/472, intese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone adiacenti, e ulteriori misure tecniche volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Secondo il suddetto considerando, si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. 33 In terzo luogo, secondo il considerando 6 del medesimo regolamento delegato, quest’ultimo mira a integrare in un unico atto le vigenti disposizioni riguardanti in particolare le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92. 34 Il 27 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 21, pag. 1 ). Conformemente al suo articolo 60, tale regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ossia il 31 gennaio 2022. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare le disposizioni controverse, e – condannare il Consiglio alle spese. 36 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – in caso di annullamento delle disposizioni controverse, mantenere i loro effetti, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 37 Con decisione del presidente della Corte del 19 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 38 In applicazione dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, l’avvocato generale e il giudice relatore, con lettera del 13 maggio 2022, hanno invitato le parti a pronunciarsi sull’incidenza dell’adozione del regolamento 2022/109 sul ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta. Sul ricorso Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 39 Nell’ambito di un’osservazione preliminare di ordine procedurale esposta nella sua replica, il Consiglio sostiene, in primo luogo, che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del regolamento delegato 2021/2324 dopo la proposizione del presente ricorso ha posto fine all’applicazione delle misure previste dagli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, cosicché il ricorso è divenuto privo di oggetto per quanto riguarda i suddetti articoli nonché l’articolo 59, secondo comma, di tale regolamento. 40 In secondo luogo, e in ogni caso, detto ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto il 31 dicembre 2021 per quanto attiene agli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, poiché l’applicazione nel tempo di tali disposizioni sarebbe stata limitata al solo 2021. Per quanto riguarda l’articolo 20 di tale regolamento, esso avrebbe continuato a produrre i suoi effetti soltanto fino all’entrata in vigore del regolamento 2022/109, ossia il 31 gennaio 2022. 41 Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non osti a che la Corte si pronunci sulla validità degli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92. Infatti, sebbene talune disposizioni di tale regolamento delegato corrispondano al contenuto degli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, queste ultime disposizioni continuerebbero ad esistere nell’ordinamento giuridico dell’Unione e dovrebbero essere abrogate nell’interesse della certezza del diritto. 42 Per quanto attiene all’entrata in vigore del regolamento 2022/109, il [OSCURATO:PERSONA], al pari della [OSCURATO:PERSONA], sostiene che l’adozione di tale regolamento è irrilevante per il presente ricorso. 43 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è prassi normale che un regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per un determinato anno non abroghi quello relativo all’anno precedente. Tale modo di procedere consentirebbe in particolare di opporre le disposizioni di quest’ultimo agli Stati membri e agli operatori anche dopo la chiusura della campagna di pesca di cui trattasi, in particolare al fine di verificare a posteriori la compatibilità delle attività di pesca effettuate con le possibilità di pesca previste. 44 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte debba statuire sul presente ricorso, dal momento che il Consiglio potrebbe in futuro adottare misure tecniche come quelle contenute nelle disposizioni controverse. Giudizio della Corte 45 La Corte ha già concluso per la ricevibilità di ricorsi diretti all’annullamento di un atto che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso (sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 17 e giurisprudenza citata). 46 Tale soluzione è giustificata, in particolare, dalla necessità di poter garantire che l’asserita illegittimità non si ripeta (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/[OSCURATO:PERSONA], 53/85 , EU:C:1986:256 , punto 21 , e del 26 aprile 1988, Apesco/[OSCURATO:PERSONA], 207/86 , EU:C:1988:200 , punto 16 ). Ciò si verifica quando, come nel caso di specie, la legislazione adottata nel settore della pesca ha una portata limitata nel tempo e ogni anno vengono adottate nuove regole. 47 Ne consegue che né l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA] né l’entrata in vigore del regolamento 2022/109 possono mettere in discussione la persistenza dell’oggetto del presente ricorso e pregiudicarne quindi la ricevibilità. 48 In ogni caso, non essendo tenuto a dimostrare un interesse ad agire per proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni adottate dal Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 16 e giurisprudenza citata), il [OSCURATO:PERSONA] non deve neppure dimostrare la persistenza di tale interesse nel corso del procedimento. 49 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile. Nel merito 50 A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, il primo vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base, il secondo sulla violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Sul primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base – Argomenti delle parti 51 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio, adottando le disposizioni controverse sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ha commesso uno sviamento del potere che esso detiene in forza di tale disposizione e ha quindi aggirato la procedura prevista nei regolamenti di base per l’adozione delle misure tecniche, procedura che conferiva alla sola [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di urgenza agli Stati membri, la competenza ad adottare siffatte misure. 52 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’inosservanza da parte del Consiglio della procedura di adozione delle misure tecniche, quale prevista dai regolamenti di base, segnatamente dall’articolo 9 del regolamento 2019/472 nonché dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, costituisce uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a. ( C‑331/88 , EU:C:1990:391 , punto 24 ), nonché del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio ( C‑274/11 e C‑295/11 , EU:C:2013:240 , punto 33 e giurisprudenza citata). 53 Infatti, poiché tali disposizioni dei regolamenti di base, adottate sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, conferivano alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure tecniche, il Consiglio non poteva adottare le disposizioni controverse basandosi sul potere che esso detiene in virtù dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 54 Il potere del Consiglio di adottare misure tecniche in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sarebbe quindi limitato poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio avrebbero convenuto, in atti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il Consiglio ad adottare siffatte misure in quanto atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. 55 Facendo riferimento in particolare alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 ), il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Consiglio debba rispettare e seguire il quadro prestabilito negli atti legislativi adottati sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, quando intende adottare, in esecuzione di tali atti legislativi, misure in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 56 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento 2021/92 abbiano avuto l’effetto di modificare le regole stabilite all’allegato VI, parte B, punto 1, e parte C, nonché all’allegato I del regolamento2019/1241, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, poiché la modifica di tali regole spettava alla [OSCURATO:PERSONA] e non al Consiglio. 57 Del resto, il [OSCURATO:PERSONA] rammenta che il Consiglio ha espressamente riconosciuto, al considerando 59 e all’articolo 59, secondo comma, del regolamento 2021/92, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare le misure tecniche previste agli articoli da 15 a 17 di tale regolamento. Orbene, il Consiglio non avrebbe affatto addotto le ragioni per le quali è stato esso stesso, al posto della [OSCURATO:PERSONA], ad adottare le disposizioni controverse. 58 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, se l’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni controverse fosse stata giustificata da una situazione di urgenza, la base giuridica adeguata a tal fine sarebbe stata costituita dagli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013, in forza dei quali misure di emergenza possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli Stati membri, ma non dal Consiglio. 59 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in assenza di una situazione di urgenza, l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevede che le misure correttive possano essere adottate soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati. 60 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che il primo motivo sia infondato. – Giudizio della Corte 61 Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del 5 maggio 2015, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑146/13 , EU:C:2015:298 , punto 56 e giurisprudenza citata). 62 Nel caso di specie, occorre esaminare se, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni controverse siano state adottate per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie. 63 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se le disposizioni controverse rientrino nella competenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 43 TFUE, occorre anzitutto ricordare che i paragrafi 2 e 3 dello stesso perseguono finalità diverse e hanno ciascuno un ambito di applicazione specifico, di modo che possono essere utilizzati separatamente per fondare l’adozione di misure determinate nell’ambito della PCP (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 58 ). 64 Orbene, quando adotta atti sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve agire rispettando i limiti delle sue competenze nonché, eventualmente, la cornice giuridica già stabilita in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 58 ). 65 Occorre poi rilevare che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. 66 La Corte ha precisato che tale disposizione può estendersi a misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implichino una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione a causa del loro carattere necessario rispetto al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca (sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 59 ). 67 Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, dai considerando da 55 a 58 di tale regolamento risulta che le misure tecniche previste da tali disposizioni hanno lo scopo, mediante il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati, al pari delle misure correttive specifiche precedentemente adottate dal regolamento 2020/123. 68 Inoltre, dal considerando 56 del regolamento 2021/92, così come dal considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, deriva che le misure tecniche previste dagli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92 sono funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, in assenza di tali misure, i livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. 69 Per quanto attiene, dall’altro lato, all’articolo 20 del regolamento 2021/92, occorre rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che i divieti di pesca da esso previsti costituiscono assenze di possibilità di pesca, che possono essere, se del caso, modificate successivamente in possibilità di pesca limitate, in funzione dell’evoluzione degli stock delle specie interessate. 70 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, a differenza delle modifiche apportate dal Consiglio in base all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE alla luce delle norme relative alla fissazione delle possibilità di pesca, di cui trattavasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 ), l’adozione delle disposizioni controverse non è destinata ad adeguare il meccanismo generale per la fissazione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca al fine di eliminare le lacune derivanti dall’applicazione delle precedenti norme, né a definire il contesto normativo in cui tali TAC e le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabiliti. 71 Al contrario, gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento 2021/92 si caratterizzano per la loro portata limitata a circostanze particolari, vale a dire che le misure da essi previste sono destinate ad applicarsi a taluni tipi di navi, operanti soltanto in talune zone, e a riguardare soltanto alcuni tipi di specie, e per il fatto che esse sono volte ad applicarsi temporaneamente. Di conseguenza, esse non implicano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza. 72 Conseguentemente, le disposizioni controverse rientrano, in linea di principio, nella competenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 73 In secondo luogo, per quanto riguarda l’incidenza dei regolamenti di base su tale competenza, occorre osservare che tali regolamenti, più precisamente l’articolo 9 del regolamento 2019/472 nonché l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15 del regolamento 2019/1241, prevedono una procedura specifica per l’adozione di misure tecniche da parte della [OSCURATO:PERSONA], ossia l’adozione di atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. 74 Tuttavia, tale potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] non impedisce al Consiglio di adottare, in forza della competenza conferitagli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, misure tecniche riguardanti questioni simili a quelle contemplate da tali disposizioni dei regolamenti di base in circostanze come quelle della presente causa, ossia quando la [OSCURATO:PERSONA] non è intervenuta per adottare essa stessa atti delegati sul fondamento delle suddette disposizioni dei regolamenti di base. 75 Infatti, dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento 2021/92 risulta che gli articoli da 15 a 17 di quest’ultimo dovevano cessare di applicarsi non appena la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato uno o più atti delegati aventi ad oggetto le medesime misure tecniche. 76 In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, occorre considerare che le disposizioni controverse hanno carattere temporaneo e che il Consiglio non ha interferito con il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati, ma ha espressamente inteso preservarlo. 77 Tale potere della [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto non soltanto all’articolo 59, secondo comma, ma anche al considerando 59 del regolamento 2021/92: tale considerando indica infatti che le misure tecniche adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento 2019/1241 sono di portata più generale e si applicano su una base più stabile rispetto alle misure tecniche contenute nelle disposizioni controverse. 78 Per quanto riguarda il divieto di pesca contenuto nell’articolo 20 del regolamento 2021/92, occorre osservare che, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 contenga un divieto di pesca analogo, tale divieto riguarda tuttavia altre specie di pesci e di crostacei. 79 È vero che l’articolo 10 del regolamento 2019/1241 enuncia, al suo paragrafo 4, che alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato I di tale regolamento, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre procedere in tal modo. 80 Tuttavia, il medesimo articolo 10 del regolamento 2019/1241 indica, al paragrafo 2, che, oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata «in conformità di altri atti giuridici dell’Unione». 81 Orbene, occorre considerare, al pari del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], che gli «altri atti giuridici dell’Unione» menzionati all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 comprendono, tra l’altro, i regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca, adottati in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 82 Pertanto, adottando le disposizioni controverse, il Consiglio ha agito nei limiti dei poteri conferitigli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e ha rispettato il contesto normativo specifico stabilito ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. 83 In tale contesto, gli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non consentono di ritenere, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 61 della presente sentenza, che le disposizioni controverse siano viziate da uno sviamento di potere, come asserito dal [OSCURATO:PERSONA]. 84 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le misure contenute nelle disposizioni controverse avrebbero dovuto essere adottate vuoi in forma di misure di emergenza della [OSCURATO:PERSONA] o degli Stati membri volte a rispondere a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013, vuoi, in assenza di urgenza, in forma di atti delegati della [OSCURATO:PERSONA], dato che l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevede soltanto queste due possibilità. 85 Infatti, da un lato, come parimenti ammesso dal [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni controverse non costituiscono, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, misure di emergenza volte a rispondere a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013. Dall’altro, il Consiglio è intervenuto e ha adottato le disposizioni controverse per il periodo intermedio durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora fatto uso dell’altra possibilità espressamente prevista all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 e adottato uno o più atti delegati in forza di tali disposizioni. 86 Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria d’intervento, le misure correttive precedenti contenute nell’articolo 13 del regolamento 2020/123 erano destinate a restare in vigore solo fino al 31 dicembre 2020. Analogamente, altre misure anteriori, in particolare i divieti di pesca di talune specie vulnerabili, continuavano, conformemente all’articolo 54 di tale regolamento, ad applicarsi mutatis mutandis nel corso del 2021 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabiliva le possibilità di pesca per il 2021, vale a dire il regolamento 2021/92. 87 Inoltre, per quanto riguarda specificamente gli articoli da 15 a 17 del regolamento 2021/92, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, dato che gli sforzi si concentravano sulla conclusione di un accordo tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] sull’adozione di misure tecniche a causa del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione, nessuna raccomandazione comune, come richiesta dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 e dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 era stata presentata con sufficiente anticipo affinché la [OSCURATO:PERSONA] adottasse un atto delegato all’inizio del 2021. Tale circostanza è del resto confermata dal considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324, secondo il quale, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, l’Irlanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avessero presentato una prima raccomandazione comune nel mese di maggio del 2020, è solo il 14 dicembre 2020 che tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta. 88 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, l’adozione delle disposizioni controverse da parte del Consiglio ha avuto lo scopo di colmare una lacuna che sarebbe altrimenti perdurata per una parte, se non addirittura per la totalità, del 2021. 89 Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo. Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 90 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non conformandosi alle procedure previste dai regolamenti di base per l’adozione delle misure contenute nelle disposizioni controverse, il Consiglio è venuto meno al suo obbligo di leale cooperazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 91 In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Consiglio ha violato il punto 2 dell’accordo interistituzionale che esplicita l’obbligo di leale cooperazione nell’ambito delle procedure di preparazione e di adozione dei testi legislativi e degli atti delegati e che riveste carattere vincolante per le parti, in particolare per il Consiglio e per il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 295 TFUE. 92 L’adozione delle misure tecniche sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anziché l’adozione di un atto delegato conformemente ai regolamenti di base, avrebbe impedito al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo controllo sulle misure adottate sul fondamento dell’articolo 290, paragrafo 2, lettera b), TFUE e, pertanto, avrebbe privato il [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi ruolo nel processo legislativo. 93 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Consiglio non l’ha informato della sua intenzione di modificare la procedura ai fini dell’adozione delle disposizioni controverse. Esso ricorda che il punto 25 dell’accordo interistituzionale sancisce l’obbligo di consultare le altre istituzioni su un cambiamento di base giuridica tale da alterare considerevolmente la ripartizione dei poteri quanto all’adozione di un atto rispetto a quanto previsto conformemente al diritto dell’Unione. 94 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del secondo motivo. – Giudizio della Corte 95 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Tale leale cooperazione deve tuttavia essere esercitata nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti nei Trattati a ciascuna istituzione, con la conseguenza che l’obbligo risultante da tale disposizione non può modificare detti poteri (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑48/14 , EU:C:2015:91 , punti 57 e 58 ). 96 Per sostenere, nell’ambito del suo secondo motivo, che il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione adottando le disposizioni controverse, il [OSCURATO:PERSONA] si basa, in sostanza, su un ragionamento fondato sulla premessa secondo la quale il Consiglio avrebbe adottato le disposizioni controverse violando i regolamenti di base e, pertanto, eccedendo i poteri conferitigli dai Trattati. 97 Tuttavia, dai punti 82 e 83 della presente sentenza risulta che, adottando le disposizioni controverse, il Consiglio ha agito nei limiti dei poteri conferitigli dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e non ha commesso uno sviamento di potere. 98 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 99 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] relativi al punto 25 dell’accordo interistituzionale, poiché, come giustamente sostenuto dal Consiglio, il regolamento 2021/92 è stato adottato su una base giuridica identica a quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, cosicché non vi è stata una modifica della base giuridica ai sensi di tale punto 25. 100 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto. 101 Poiché nessuno dei motivi del ricorso è stato accolto, quest’ultimo dev’essere respinto integralmente. Sulle spese 102 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio. 103 Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris