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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 38078/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 luglio 2020, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 luglio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, al fine di cederla a terzi, deteneva illegalmente sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in undici involucri termosaldati, occultati nel portabagagli di un'autovettura.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.,

2.1. Con i primi due motivi di ricorso, esposti congiuntamente dalla difesa, si deducono la violazione di legge per omessa pronuncia sul gravame ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata cognizione del contenuto sostanziale dell'appello.

La Corte territoriale avrebbe completamente disatteso la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato non aveva escluso l'appartenenza dello stupefacente in quanto non proprietario dell'automobile guidata, bensì aveva sostenuto che un altro soggetto - e nella specie [OSCURATO:PERSONA] in qualità di locatore dell'immobile ove viveva il Fitah - per ragioni di risentimento personale e per motivi economici lo aveva incastrato nascondendo nell'autovettura la sostanza stupefacente al fine di liberarsi di lui, quale scomodo inquilino moroso.

Dunque i giudici del gravame avrebbero, da un lato, travisato la questione sollevata - con conseguente violazione degli artt. 101, 111 Cost. e 125, 546, 605 cod. proc. pen. - e dall'altro, omesso di motivare sul punto, non confrontandosi in nessun modo con le argomentazioni difensive prospettate nel corso del giudizio di merito.

2.2. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla decisività della questione ignorata dai giudici territoriali, sul rilievo che la Corte, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, avrebbe disatteso l'obbligo incombente sul giudice di rispondere alle possibili soluzioni alternative richiamata dal ricorrente a sua discolpa, non superando il limite del ragionevole dubbio, richiesto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla difesa - sono inammissibili.

Le censure difensive sono formulate in termini totalmente assertivi ed ipotetici, non ancorate alla prospettazione di elementi concreti idonei a comprovare la ricostruzione alternativa dei fatti ed, anzi, basate sull'asserzione - manifestamente inverosimile - secondo cui un terzo estraneo - ovverosia il locatore mosso da un risentimento personale - avrebbe "incastrato" il ricorrente nascondendo nella sua auto la sostanza stupefacente.

D'altra parte una siffatta prospettazione, basata su mere affermazioni indimostrate, risulta puntualmente smentita dall'atteggiamento serbato dall'imputato che, una volta intercettato dalle forze dell'ordine, non avrebbe arrestato la marcia del veicolo; perché, se egli fosse stato inconsapevole dell'illecito contenuto del vano portabagagli, non ci sarebbero state ragioni valide per non arrestarsi al momento del fermo.

Ad ogni modo, la motivazione del provvedimento censurato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove la Corte d'appello argomenta adeguatamente in ordine alla evidente responsabilità penale dell'imputato e al trattamento sanzionatorio riservatogli in relazione all'entità del fatto e alla sua personalità.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2020, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 luglio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, al fine di cederla a terzi, deteneva illegalmente sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in undici involucri termosaldati, occultati nel portabagagli di un'autovettura. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento., 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, esposti congiuntamente dalla difesa, si deducono la violazione di legge per omessa pronuncia sul gravame ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata cognizione del contenuto sostanziale dell'appello. La Corte territoriale avrebbe completamente disatteso la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato non aveva escluso l'appartenenza dello stupefacente in quanto non proprietario dell'automobile guidata, bensì aveva sostenuto che un altro soggetto - e nella specie [OSCURATO:PERSONA] in qualità di locatore dell'immobile ove viveva il Fitah - per ragioni di risentimento personale e per motivi economici lo aveva incastrato nascondendo nell'autovettura la sostanza stupefacente al fine di liberarsi di lui, quale scomodo inquilino moroso. Dunque i giudici del gravame avrebbero, da un lato, travisato la questione sollevata - con conseguente violazione degli artt. 101, 111 Cost. e 125, 546, 605 cod. proc. pen. - e dall'altro, omesso di motivare sul punto, non confrontandosi in nessun modo con le argomentazioni difensive prospettate nel corso del giudizio di merito. 2.2. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla decisività della questione ignorata dai giudici territoriali, sul rilievo che la Corte, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, avrebbe disatteso l'obbligo incombente sul giudice di rispondere alle possibili soluzioni alternative richiamata dal ricorrente a sua discolpa, non superando il limite del ragionevole dubbio, richiesto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla difesa - sono inammissibili. Le censure difensive sono formulate in termini totalmente assertivi ed ipotetici, non ancorate alla prospettazione di elementi concreti idonei a comprovare la ricostruzione alternativa dei fatti ed, anzi, basate sull'asserzione - manifestamente inverosimile - secondo cui un terzo estraneo - ovverosia il locatore mosso da un risentimento personale - avrebbe "incastrato" il ricorrente nascondendo nella sua auto la sostanza stupefacente. D'altra parte una siffatta prospettazione, basata su mere affermazioni indimostrate, risulta puntualmente smentita dall'atteggiamento serbato dall'imputato che, una volta intercettato dalle forze dell'ordine, non avrebbe arrestato la marcia del veicolo; perché, se egli fosse stato inconsapevole dell'illecito contenuto del vano portabagagli, non ci sarebbero state ragioni valide per non arrestarsi al momento del fermo. Ad ogni modo, la motivazione del provvedimento censurato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove la Corte d'appello argomenta adeguatamente in ordine alla evidente responsabilità penale dell'imputato e al trattamento sanzionatorio riservatogli in relazione all'entità del fatto e alla sua personalità. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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