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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02270/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31429-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1117/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nipoti della defunta [OSCURATO:PERSONA], in quanto figli rispettivamente di un fratello e di una sorella della defunta, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, previo accertamento della loro qualità di eredi legittimi, le convenute fossero condannate alla restituzione dei beni immobili ed immobili appartenenti all’asse ereditario di cui si erano appropriate.

Assumevano che avevano provveduto a far pubblicare un testamento olografo del 22 giugno 1998, con il quale la testatrice aveva revocato ogni precedente testamento, tra cui anche quello del quale erano beneficiari le convenute, con la conseguenza che la successione si era devoluta per legge, con l‘attribuzione dei beni relitti a tutti gli eredi legittimi, tra cui rientravano anche gli attori.

Si costituivano le convenute, le quali lamentavano che la de cuius a far data dal 1990 aveva subito un grave decadimento psichico e fisico, e che aveva mostrato evidente risentimento nei confronti degli attori.

Concludevano per il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale chiedevano accertare Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -3- l’inefficacia o la nullità del testamento contenente la revoca della precedenti disposizioni testamentarie in quanto, oltre che non rispettoso dei requisiti di forma prescritti per l’olografo, era stato redatto da persona incapace di intendere e di volere o era comunque affetto da vizio del consenso ex art. 1439 c.c., così che in tal modo si sarebbe dovuto confermare che le convenute erano le uniche eredi.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 747 del 21 dicembre 2017 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 591 co. 2, n. 3 c.c., la nullità della scheda testamentaria con la quale era stata disposta la revoca di ogni precedente testamento, attesa l’incapacità naturale della testatrice, e per l’effetto le convenute sono state dichiarate uniche eredi, previo rigetto di altra domanda riconvenzionale volta a far accertare l’esistenza di determinati crediti della de cuius nei confronti degli attori.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 1117 dell’11 ottobre 2020, ha rigettato l’appello proposto dagli attori.

In primo luogo, rilevava che non poteva aderirsi alla tesi secondo cui tra le parti fosse intervenuta nelle more del giudizio una transazione, e ciò sia perché non vi erano specifiche conclusioni sul punto sia perché erano stati gli stessi attori nel riassumere la causa cancellata dal ruolo a dare atto che era stato impossibile pervenire ad una definizione bonaria della vicenda.

Era altresì disatteso il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata integrazione de contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, ed in particolare degli Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -4- altri nipoti della de cuius, diversi da quelli già in causa, che ricoprirebbero la qualità di eredi legittimi in assenza del testamento favorevole alle convenute, osservando che era stata avanzata un’azione di petizione ereditaria, che non impone il litisconsorzio tra tutti i coeredi.

Quindi, passando ad esaminare le censure che investivano l’annullamento del successivo testamento, la Corte d’Appello riteneva che le prove offerte deponessero effettivamente per l’incapacità di testare della de cuius, e che quindi la decisione di prime cure dovesse essere confermata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.

Le intimate hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 c.p.c., per la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, con la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Si deduce che avuto riguardo alla proposizione nel giudizio di una domanda riconvenzionale di annullamento del testamento olografo con il quale la de cuius aveva revocato le proprie precedenti volontà testamentarie, si imponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in potenza interessati dalla detta revoca che avrebbe determinato la devoluzione della successione ab intestato.

Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -5- In particolare, al giudizio dovevano prendere parte anche le altre nipoti della de cuius, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di eredi legittime emergeva anche dagli accertamenti condotti dal CTU.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto, sempre avuto riguardo alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, la sentenza gravata ha rigettato l’analogo motivo di appello, soffermandosi sul solo contenuto della domanda principale di petizione ereditaria, senza tenere conto del diverso contenuto della domanda riconvenzionale, poi accolta, di annullamento del testamento ex art. 591 c.c.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

E’ evidente dalla stessa lettura della sentenza impugnata che nel presente giudizio, alla domanda principale che ha ad oggetto una petizione ereditaria avanzata dagli attori nei confronti delle convenute, sul presupposto che queste ultime, per effetto della revoca del testamento loro favorevole, non fossero più gli unici eredi, e che quindi si fossero indebitamente appropriate di beni e sostanze ereditarie spettanti anche agli attori, si è aggiunta, per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale, una richiesta di addivenire alla declaratoria di nullità ovvero di annullamento della successiva scheda olografa, contenente la previsione di revoca del precedente testamento.

Ed è tale ultima domanda che è stata in concreto accolta dal Tribunale, con l’effetto che, essendo stato ritenuto tuttora Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -6- efficace il primo testamento, agli attori non poteva essere riconosciuto alcun diritto sulla successione oggetto di causa.

E’ quindi altrettanto evidente che l’oggetto del giudizio, che trova il conforto di una espressa statuizione nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stato quello della verifica della validità dell’olografo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale, ove invece ritenuto valido ed efficace, avrebbe aperto le porte alla successione ab intestato, in quanto idoneo per il suo contenuto a rendere inefficace ogni precedente manifestazione di volontà testamentaria.

Occorre a tal fine richiamare il tradizionale principio affermato da questa Corte, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass. n. 8575/2019), e ciò anche nel caso in cui l’impugnazione di un testamento olografo avvenga per una causa di nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, che impone il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010).

Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -7- Ne consegue che nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento stante l’unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi (Cass. n. 8728/2005).

Né può indurre a diverse conclusioni il principio affermato in altra occasione, secondo cui, quando venga proposta azione di nullità del testamento da parte di colui che pone a fondamento della domanda la sua qualità di erede testamentario, acquisita in base ad altro precedente testamento, nonché, in relazione a quest'ultimo, si faccia questione, anche con ulteriore specifica domanda, della validità o meno della sua revoca da parte del testatore, vengono in discussione soltanto le posizioni dei soggetti nominati eredi testamentari nei due negozi "mortis causa", non anche le posizioni degli eredi legittimi; con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi esclusivamente tra i soggetti ai quali le contestate posizioni di eredi testamentari si riferiscono, rimanendo estranee alla causa le altre questioni concernenti la diversa posizione degli eredi legittimi (Cass. n. 6196/1996), e ciò in ragione del fatto che il successivo testamento di cui è stata posta in discussione la validità, non si limita ad individuare un nuovo erede testamentario, ma esaurisce il suo contenuto nella revoca del precedente testamento, con la conseguenza che la successione è devoluta Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -8- ab intestato in favore di tutti gli eredi legittimi, i quali sono evidentemente interessati e parti necessarie del giudizio, nel quale si controverte della validità di tale seconda scheda.

La sentenza impugnata ha evidentemente violato i richiamati principi, essendosi soffermata, al fine di rigettare la denuncia di invalidità della sentenza di primo grado per l’omessa partecipazione al giudizio anche degli altri potenziali eredi legittimi, sul solo contenuto della domanda principale, ma senza attribuire la necessaria rilevanza anche alla riconvenzionale, poi accolta, che, come detto, imponeva, per poter essere decisa, che vi fosse la previa integrazione del contraddittorio.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e ricorrendo un’ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, per effetto della quale anche il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice (art. 354 co. 1 c.p.c.), ex art. 383 co. 3 c.p.c., il rinvio va disposto al Tribunale di Fermo per una nuova decisione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi legittimi, come indicati in ricorso.

L’accoglimento dei primi due motivi determina poi evidentemente l’assorbimento del terzo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 591 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., quanto alla corretta verifica dell’incapacità naturale della testatrice, ed alla corretta valutazione degli elementi istruttori) e del quarto motivo (che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1967, 1326 e 1328 c.c. circa l’omesso riscontro dell’avvenuto perfezionamento di una transazione in corso di causa).

Ric. 2021 n. 31429 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -9- Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio, oltre che delle precedenti fasi di merito.

PQM Accoglie i primi due motivi, nei limiti di cui in motivazione, ed a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31429-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1117/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nipoti della defunta [OSCURATO:PERSONA], in quanto figli rispettivamente di un fratello e di una sorella della defunta, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, previo accertamento della loro qualità di eredi legittimi, le convenute fossero condannate alla restituzione dei beni immobili ed immobili appartenenti all’asse ereditario di cui si erano appropriate. Assumevano che avevano provveduto a far pubblicare un testamento olografo del 22 giugno 1998, con il quale la testatrice aveva revocato ogni precedente testamento, tra cui anche quello del quale erano beneficiari le convenute, con la conseguenza che la successione si era devoluta per legge, con l‘attribuzione dei beni relitti a tutti gli eredi legittimi, tra cui rientravano anche gli attori. Si costituivano le convenute, le quali lamentavano che la de cuius a far data dal 1990 aveva subito un grave decadimento psichico e fisico, e che aveva mostrato evidente risentimento nei confronti degli attori. Concludevano per il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale chiedevano accertare Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- l’inefficacia o la nullità del testamento contenente la revoca della precedenti disposizioni testamentarie in quanto, oltre che non rispettoso dei requisiti di forma prescritti per l’olografo, era stato redatto da persona incapace di intendere e di volere o era comunque affetto da vizio del consenso ex art. 1439 c.c., così che in tal modo si sarebbe dovuto confermare che le convenute erano le uniche eredi. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 747 del 21 dicembre 2017 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 591 co. 2, n. 3 c.c., la nullità della scheda testamentaria con la quale era stata disposta la revoca di ogni precedente testamento, attesa l’incapacità naturale della testatrice, e per l’effetto le convenute sono state dichiarate uniche eredi, previo rigetto di altra domanda riconvenzionale volta a far accertare l’esistenza di determinati crediti della de cuius nei confronti degli attori. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 1117 dell’11 ottobre 2020, ha rigettato l’appello proposto dagli attori. In primo luogo, rilevava che non poteva aderirsi alla tesi secondo cui tra le parti fosse intervenuta nelle more del giudizio una transazione, e ciò sia perché non vi erano specifiche conclusioni sul punto sia perché erano stati gli stessi attori nel riassumere la causa cancellata dal ruolo a dare atto che era stato impossibile pervenire ad una definizione bonaria della vicenda. Era altresì disatteso il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata integrazione de contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, ed in particolare degli Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- altri nipoti della de cuius, diversi da quelli già in causa, che ricoprirebbero la qualità di eredi legittimi in assenza del testamento favorevole alle convenute, osservando che era stata avanzata un’azione di petizione ereditaria, che non impone il litisconsorzio tra tutti i coeredi. Quindi, passando ad esaminare le censure che investivano l’annullamento del successivo testamento, la Corte d’Appello riteneva che le prove offerte deponessero effettivamente per l’incapacità di testare della de cuius, e che quindi la decisione di prime cure dovesse essere confermata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. Le intimate hanno resistito con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 c.p.c., per la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, con la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si deduce che avuto riguardo alla proposizione nel giudizio di una domanda riconvenzionale di annullamento del testamento olografo con il quale la de cuius aveva revocato le proprie precedenti volontà testamentarie, si imponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in potenza interessati dalla detta revoca che avrebbe determinato la devoluzione della successione ab intestato. Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- In particolare, al giudizio dovevano prendere parte anche le altre nipoti della de cuius, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui qualità di eredi legittime emergeva anche dagli accertamenti condotti dal CTU. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto, sempre avuto riguardo alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi, la sentenza gravata ha rigettato l’analogo motivo di appello, soffermandosi sul solo contenuto della domanda principale di petizione ereditaria, senza tenere conto del diverso contenuto della domanda riconvenzionale, poi accolta, di annullamento del testamento ex art. 591 c.c. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. E’ evidente dalla stessa lettura della sentenza impugnata che nel presente giudizio, alla domanda principale che ha ad oggetto una petizione ereditaria avanzata dagli attori nei confronti delle convenute, sul presupposto che queste ultime, per effetto della revoca del testamento loro favorevole, non fossero più gli unici eredi, e che quindi si fossero indebitamente appropriate di beni e sostanze ereditarie spettanti anche agli attori, si è aggiunta, per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale, una richiesta di addivenire alla declaratoria di nullità ovvero di annullamento della successiva scheda olografa, contenente la previsione di revoca del precedente testamento. Ed è tale ultima domanda che è stata in concreto accolta dal Tribunale, con l’effetto che, essendo stato ritenuto tuttora Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- efficace il primo testamento, agli attori non poteva essere riconosciuto alcun diritto sulla successione oggetto di causa. E’ quindi altrettanto evidente che l’oggetto del giudizio, che trova il conforto di una espressa statuizione nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stato quello della verifica della validità dell’olografo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale, ove invece ritenuto valido ed efficace, avrebbe aperto le porte alla successione ab intestato, in quanto idoneo per il suo contenuto a rendere inefficace ogni precedente manifestazione di volontà testamentaria. Occorre a tal fine richiamare il tradizionale principio affermato da questa Corte, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass. n. 8575/2019), e ciò anche nel caso in cui l’impugnazione di un testamento olografo avvenga per una causa di nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, che impone il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010). Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- Ne consegue che nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento stante l’unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi (Cass. n. 8728/2005). Né può indurre a diverse conclusioni il principio affermato in altra occasione, secondo cui, quando venga proposta azione di nullità del testamento da parte di colui che pone a fondamento della domanda la sua qualità di erede testamentario, acquisita in base ad altro precedente testamento, nonché, in relazione a quest'ultimo, si faccia questione, anche con ulteriore specifica domanda, della validità o meno della sua revoca da parte del testatore, vengono in discussione soltanto le posizioni dei soggetti nominati eredi testamentari nei due negozi "mortis causa", non anche le posizioni degli eredi legittimi; con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi esclusivamente tra i soggetti ai quali le contestate posizioni di eredi testamentari si riferiscono, rimanendo estranee alla causa le altre questioni concernenti la diversa posizione degli eredi legittimi (Cass. n. 6196/1996), e ciò in ragione del fatto che il successivo testamento di cui è stata posta in discussione la validità, non si limita ad individuare un nuovo erede testamentario, ma esaurisce il suo contenuto nella revoca del precedente testamento, con la conseguenza che la successione è devoluta Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -8- ab intestato in favore di tutti gli eredi legittimi, i quali sono evidentemente interessati e parti necessarie del giudizio, nel quale si controverte della validità di tale seconda scheda. La sentenza impugnata ha evidentemente violato i richiamati principi, essendosi soffermata, al fine di rigettare la denuncia di invalidità della sentenza di primo grado per l’omessa partecipazione al giudizio anche degli altri potenziali eredi legittimi, sul solo contenuto della domanda principale, ma senza attribuire la necessaria rilevanza anche alla riconvenzionale, poi accolta, che, come detto, imponeva, per poter essere decisa, che vi fosse la previa integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e ricorrendo un’ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, per effetto della quale anche il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice (art. 354 co. 1 c.p.c.), ex art. 383 co. 3 c.p.c., il rinvio va disposto al Tribunale di Fermo per una nuova decisione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi legittimi, come indicati in ricorso. L’accoglimento dei primi due motivi determina poi evidentemente l’assorbimento del terzo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 591 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., quanto alla corretta verifica dell’incapacità naturale della testatrice, ed alla corretta valutazione degli elementi istruttori) e del quarto motivo (che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1967, 1326 e 1328 c.c. circa l’omesso riscontro dell’avvenuto perfezionamento di una transazione in corso di causa). Ric. 2021 n. 31429 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -9- Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio, oltre che delle precedenti fasi di merito. PQM Accoglie i primi due motivi, nei limiti di cui in motivazione, ed a
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