CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 36395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6000-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E CAMILLA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ERRICO, e rappresentata e difesa Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso la sentenza n. 2085/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con testamento del 10 agosto 2001, [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuiva al primo “le due case ed il vecchio capannone in via [OSCURATO:PERSONA] di Lupari”. Apertasi la successione, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il fratello Enrico e le figlie di ques t 'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, affinché, previo accertamento della lesione della propria quota di legittima per effetto del testamento, fossero ridotte le relative disposizioni fino alla concorrenza della quota di Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- riserva, con la condanna alla restituzione dei beni immobili donati, quanto alle case, alle convenute [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, ed alienati, quanto al capannone, alla convenuta società. Venivano, altresì, evocati in giudizio i terzi che avevano compiuto trascrizioni o iscrizioni sui beni oggetto di causa. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che bisognava tenere conto anche dei beni mobili caduti in successione, dovendosi calcolare il costo delle migliorie apportateai beni ricevuti per testamento. Anche le convenute si costituivano e concludevano per il loro difetto di legittimazione passiva. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2462/2016, accertava la lesione della quota di riserva dell’attrice e condannava la società alla restituzione del capannone, libero da pesi, ponendo a carico dell’attrice un conguaglio di € 35.776,00, rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], Erica e Camilla nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., cui resisteva l’originaria attrice. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2085/2018 del 20/7/2018, riformava la decisione di primo grado solo per il capo riguardante le spese di lite, confermando per il resto la statuizione relativa all’azione di riduzione. Con riferimento al motivo che lamentava l’omessa pronuncia circa l’eccezione di carenza di preterizione dell’attrice, la Corte Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- distrettuale osservava che in realtà non vi era stata un’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, avendo questi evidenziato, anche alla luce delle indagini del CTU, che i tre immobili attribuiti al convenuto esaurivano l’asse ereditario, con la totale esclusione dell’attrice dalla successione dei beni relitti. Solo il convenuto aveva sostenuto l’esistenza di altri beni mobili, di cui non si faceva menzione nel testamento, ma la prova articolata sul punto era inammissibile in quanto del tutto generica. Peraltro, si trattava degli arredi della casa di abitazione del de cuius, di modo che, alla luce del tenore del testamento, che appunto assegnava tutti gli immobili al solo figlio Enrico, ben poteva concludersi nel senso che il lascito comprendesse oltre che i fabbricati, tutto quanto vi era compreso, risultando quindi attributario dell’intero patrimonio. Comunque, mancava la prova della lor o esistenza che nemmeno poteva essere fornita amezzo CTU. Del pari infondato era il motivo di gravame quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, e ciò sul presupposto ch e , anche ove fosse risultata fondata l’azione dell’attrice, il suo accoglimento avrebbe coinvolto il solo bene alienato alla società, e non anche gli immobililoro donati dal padre. L’eccezione era, però, da ritenersi infondata, in quanto l’attrice aveva inteso agire per la restituzione di tutti i beni assegnati al germano, sicché in relazione a tale domanda Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- sussisteva la legittimazione anche delle convenute, poiché solo la concreta quantificazione della lesione poteva consentire di stabilire quali beni dovessero poi essere in concreto restituiti ex art. 563 c.c. Quanto al motivo di appello che concerneva la mancata considerazione delle migliorie apportate dal convenuto, la sentenzad’appello rilevava che la sentenza aveva compiuto la stima dei beni alla data di apertura della successione (e quindi prima degli interventi asseritamente compiuti da [OSCURATO:PERSONA]), ed aveva quindi ordinato la restituzione del solo capannone all’attrice valutato sempre alla data dell’apertura della successione. Le migliorie non avevano riguardato tale bene, e quindi alcuna incidenza avevano avuto ai fini della correttezza della soluzione alla quale era pervenuto il Tribunale, emergendo peraltro che l’unica ad essere pregiudicata, anche in ragione della riduzione di valore del capannone rispetto alla data del decesso del de cuius, era la stessa attrice che però nulla aveva dedotto sul punto. Risultava, invece, in parte fondato il motivo di appello sulle spese di lite, e ciò in quanto ognuno dei convenuti era stato singolarmente condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell’attrice, senza fare applicazione dell’art. 97 c.p.c., che prevede la condanna in solido delle parti soccombenti portatrici di un interesse comune, come nel caso in esame. Inoltre, la liquidazione delle spese risulta eccessiva e non conforme ai parametri di cui al DM n. 55/2014, dovendosi Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- quindi addivenire ad una nuova liquidazione delle spese da porre in solido a carico dei convenuti. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento al primo motivo di appello, dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sull’eccezione di assenza di preterizione dell’attrice. Si ribadisce che in primo grado si era eccepito che in realtà l’attrice concorreva nella successione ab intestato del de cuius e quindi non poteva esser reputata pretermessa, stante l’esistenza di beni mobili relitti. Inoltre, se è vero che il test a m e n t o del 10 agosto 2001 attribuiscea [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili, non per questo la disposizione aveva carattere universale tale da ricomprendere tutti i beni appartenenti al de cuius, potendo al più dare vita a dei legati ovvero ad una institutio ex certa re. Su tale eccezione – secondo i ricorrenti - il Tribunale ha omesso di statuire e la sentenza di appello non si è avveduta del reale contenuto del motivo di appello speso al riguardo, avendo offerto una risposta del tutto immotivata. Il motivo è infondato. Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- I ricorrenti anche in questa sede continuano a denunciare un’omissione di pronuncia in realtà imputata al giudice di primo grado, laddove la Corte d’Appello, pur escludendo che ricorresse nella decisione del Tribunale il vizio derivante dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., ha comunque offerto una risposta nel merito alla doglianza dei ricorrenti, osservando che, stante l’inconferenza dei mezzi di prova articolati sul punto (questione sulla quale si incentra il secondo motivo di ricorso), non vi era alcuna prova dell’esistenza di altri beni appartenenti al de cuius , oltre quelli interessati dalla disposizione in favore di [OSCURATO:PERSONA], sicché la qualità della istante era da assimilare nella sostanza a quella della legittimaria totalmente pretermessa. Non vi era alcuna prova dell’esistenza di altri beni mobili caduti in successione (beni che, ove collocati nella casa di abitazione del de cuius, dovevano intendersi comun q u e ricompresi nella disposizione attributiva della proprietà dell’immobile contenente). La conclusione del giudice di appello si fonda a ben vedere sull’assunto secondo cui il testamento, proprio perché aveva inteso attribuire al figlio maschio tutti i beni immobili caduti in successione, ed in assenza della dimostrazione di altri beni relitti, pur senza procedere anche ad una formale istituzione di erede universalein favore del figlio maschio, nella sostanza aveva carattere equivalente alla luce di un’interpretazione condotta a mente del secondo comma dell’art. 588 c.c. Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- Né avrebbe immutato l’esito della controversia il ritenere che l’attrice potesse vantare in ogni caso la qualità di erede ab intestato, in quanto, pur a fronte di una chiamata per legge, l’assenza di altri beni relitti oltre quelli attribuiti al fratello, essendo stato esaurito il patrimonio per effetto dell’assegnazione testamentaria, poneva la medesima in una condizione sostanzialmente assimilabile a quella del legittimario totalmente pretermesso, allo stesso modo di quanto avviene nei casi in cui l’asse sia stato esaurito per effetto di atti dispositivi posti in essere in vita dal de cuius (cfr. Cass. n. 19527/2005, che appunto ribadisce che qualora il "de cuius" abbia integralmenteesaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, illegittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché - non sorgendo alcuna co munione ereditaria in assenza di unasse da dividere - egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario; in termini analoghi Cass. n. 28632/2011, che parifica la posizione del legittimario pretermesso a quella dell’erede ab intestatoqualora il de cuius abbia esaurito l‘asse con atti di disposizione,in quel caso tra vivi). Il titolo successorio, pur astrattamente sussistente in capo all’attrice, era però privo di contenuto patrimoniale, non Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- rinvenendo beni relitti sui quali concretizzarsi, sicché ben poteva l’istante, come appunto avvenuto, avvalersi dell’azione di riduzione, indirizzata prioritariamente contro le disposizioni testamentarie, al fine di conseguire la quota di riserva, azione che avrebbe allo stesso modo potuto esperire anche nel caso in cui il de cuius l’avesse formalmente istituita come propria erede, in assenza però di un relictum caduto in successione idoneo a soddisfare quanto la legge riserva al legittimario. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte d’Appello chiarito le ragioni in base alle quali non poteva ritenersi precluso a [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio dell’azione di riduzione, in quanto sostanzialmente pretermessa, sia la ricorrenza di una motivazione meramente apparente, soddisfacendo ampiamente i requisiti del cd. minimo costituzionale della motivazione. 3.Il secondo motivo di ricorso denuncia l‘omessa motivazione e/o motivazione soltanto apparente circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice di appello omesso di esaminare circostanze di fatto che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione su uno dei fatti principali della controversia, ovvero sulla presenza ed esistenza nell’asse di altri beni ereditari, oltre ai beni immobili indicati nel testamento del de cuius. Si deduce che il convenuto aveva articolato specifici mezzi di prova finalizzati a dimostrare l’esistenza di altri beni mobili appartenenti al de cuius , oltre quelli menzionati nel Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- testamento, la cui esistenza avrebbe escluso la qualità di pretermessa in capo all’attrice. Si sostiene che siffatte richieste istruttorie erano state inopinatamente disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, il che implicava che la sentenza si affetta dal vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Il motivo è inammissibile ex art. 348 - ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, atteso che in relazione al profilo della rilevanza dei mezzi di prova, la sentenza di appello ha deciso in modo conforme a quella di primo grado, con la conseguente preclusione alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., invece dedotto dai ricorrenti a fondamento del mezzo in esame. 4. Il terzo mot i vo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 588 c.c. per avere il giudice di appello ravvisato una volontà del de cuius di disporre del proprio patrimonio interamente a favore del figlio Enrico. Anche in relazione a tale motivo si reitera la tesi dell’esistenza di altri beni oltre gli immobili assegnati per testamento e si deduce che in realtà la disposizione a favore del convenuto era da intendersi come un legato ovvero come una istituzione ex certa re, che non escludeva che la figlia potesse concorrere quale erede legittima alla successione sugli altri beni. Il motivo è infondato dovendosi a tal fine richiamare le argomentazioni spese in occasione della disamina del primo motivo di ricorso. Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- Rileva a tal fine la circostanza che manca la prova, anche alla luce dell’esito delle richieste di prova avanzate dal convenuto, e ritenute dalla Corte d’Appello del tutto generiche (non essendo dato censurare tale apprezzamento, come chiarito in occasione dell’esame del motivo che precede), dell’esistenza dialtri beni caduti in successione, al di fuori di quelli assegnati per testamento al figlio Enrico. Va poi ricordato che (cfr. Cass. n. 23393/2017) nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (conf. Cass. n. 6125/2020). Ciò comporta che la valutazione resa sul punto dal giudice di appello non risulta validamente censurata, non avendo i ricorrenti addotto gli elementi circa la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale nella quale sarebbe incorsa la Corte distrettuale. Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- Ma risolutiva risulta, in ogni caso, la considerazione che manca la prova dell’esistenza di altri beni in grado, ove apporzionati all’attrice, di elidere la lesione della quota di riserva lamentata, sicché, ove anche si ritenesse che la disposizione in favore del convenuto non abbia carattere onnicomprensivo, l’assenza di beni relitti implicherebbe la qualità di soggetto pretermesso in capo all’attrice, con la necessità di dover quindi comunque aggredire la disposizione testamentaria relativa agli immobili, in conformità con le modalità con le quali ha operato il giudice di merito. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, quanto alla controricorrente. Nulla deve invece disporsi quanto alle parti intimate che non hanno svolto difese in questa fase. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Ric. 2019 n. 6000 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -13- Rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed