CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai delitti di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1, cod. pen. (capi 20.1 e 20.4 della rubrica), commessi in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] - cui è stato contestato anche il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso -, impugna l'ordinanza, in data 18 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il sequestro preventivo delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'immobile sito in Rimini, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Bari in data 23 ottobre 2020 (successivamente integrato in data 9 novembre 2020), trattandosi di beni, solo formalmente intestati al deducente, costituenti il profitto dei reati provvisoriamente addebitati onde impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori tramite la loro alienazione a terzi di buona fede. 2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art.173 disp.att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. e degli artt. 157, 240 e 512-bis cod. pen., sul rilievo che il Tribunale, omettendo di considerare e valutare in modo puntuale e coerente l'allegazione di parte atta a dimostrare l'avvenuta estinzione del reato di trasferimento fraudolento di valori, per effetto dell'esclusione nel parallelo giudizio cautelare personale, in riferimento ad entrambi gli indagati, dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1. cod. pen., aveva reso una motivazione apparente sul fumus commissi delicti; motivazione che, invece, sarebbe stata tanto più necessaria considerato che, per recente giurisprudenza di legittimità, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen. e degli artt. 240 e 512-bís cod. pen., stigmatizzando del provvedimento impugnato l'omessa motivazione in punto di periculum in mora, avendo il Tribunale - con il limitarsi a condividere le ragioni addotte nell'ordinanza del G.I.P. ancorché delle stesse si fosse censurata la genericità e l'astrattezza - reso una motivazione apparente e, oltretutto, in contrasto con la linea interpretativa secondo la quale anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve motivare sul "periculum in mora". - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. e degli artt. 240 e 512-bis cod. pen. e deduce, quanto al fumus commissi delícti, l'omessa ovvero l'erronea motivazione in ordine ai presupposti d'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori: ossia, la potenziale sottoposizione a misura di prevenzione di natura patrimoniale del soggetto interponente, la provenienza illecita delle risorse patrimoniali impiegate nell'acquisto dei beni suscettibili di ablazione, il dolo specifico in capo al soggetto interposto. Requisiti, tutti, che non sarebbero sussistenti nel caso di specie, avuto riguardo, in particolare, al lecito acquisto dell'immobile sul quale [OSCURATO:PERSONA] vantava il diritto di abitazione, nel quale erano state impiegate le somme percepite dai [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno per la morte di un loro congiunto onde evitare, tra l'altro, eventuali pretese da parte della madre del defunto, come, del resto accertato, nel processo celebrato a loro carico per il delitto ex art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2001, conclusosi con l'assoluzione. 3. Con nota trasmessa a questa Corte in data 3 novembre 2021, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi: trattazione che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Invero, il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nemmeno nell'ambito di un diverso procedimento cautelare (Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Rv. 271734; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007, Rv. 235908). Donde, né il Pubblico Ministero, quanto alle determinazioni assunte circa l'esercizio dell'azione penale, né il giudice della cautela reale erano vincolati alla decisione del giudice della cautela personale in ordine all'esclusione dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata agli indagati [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai delitti di cui agli artt. 110 e 512-bis cod.pen. (capi 20.1 e 20.4 della rubrica), ciò rendendo prive di rilievo le deduzioni difensive quanto all'estinzione per prescrizione dei detti reati. 1.2. Nondimeno, quand'anche fosse maturata la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] - come desumibile dalla circostanza che non gli fossero stati contestati i delitti di cui ai capi 20.1 e 20.4 nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari formulato nei suoi confronti -, non per questo il vincolo imposto sulle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. e sull'immobile sito in Rimini, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 sarebbe destinato a venir meno: oggetto del sequestro preventivo può essere, infatti, qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Rv. 246358; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691; Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Rv. 246358). 2. Il motivo (il terzo) che censura l'argomentazione ostesa nel provvedimento impugnato a sostegno dell'esistenza del fumus commissi delicti è non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale dando conto, tramite il richiamo degli elementi probatori desumibili dagli atti (colloqui e conversazioni intercettati nonché evidenze documentali), delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo dominus dei beni sottoposti a sequestro preventivo, che intendeva sottrarre a provvedimenti ablativi applicabili a suo carico sulla base della legislazione antimafia per effetto dei suoi precedenti penali e di polizia, ha rassegnato una motivazione che non può dirsi né inesistente né apparente alla stregua di quanto statuito dal diritto vivente (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 2.2. La stessa è, oltretutto, ineccepibile in diritto. Quanto al profilo della sottoponibilità a misura di prevenzione del soggetto agente (nell'ipotesi al vaglio [OSCURATO:PERSONA]), è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il delitto previsto dall'art. 12 -quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 512-bis cod.pen.), può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (Sez. 2, n. 45 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 04/01/2012, Rv. 251750; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Rv. 227969). Si tratta, infatti, di una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto. Quanto al profilo della provenienza legittima delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati, va ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257364). Quanto al profilo della prova dell'elemento soggettivo del reato, ossia del dolo specifico in capo al ricorrente, giova ricordare come, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del "fumuscommissi delicti" può rilevare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediata evidenza (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008 - dep. 21/01/2009, Rv. 242650; conf. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Rv. 259337): situazione, questa, che di certo non si appalesa nel caso al vaglio. 3. Il secondo motivo è generico. Risulta, infatti, affidato unicamente a deduzioni astratte circa l'obbligo di motivazione sul periculum in mora che incombe sul giudice che disponga il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., senza spendere alcuna argomentazione sull'ulteriore ratio decidendi del provvedimento impugnato: ossia la strumentalità del sequestro preventivo - in effetti disposto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. - ad impedire che la libera disponibilità dei beni da parte degli indagati potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati loro ascritti, «evitando il rischio pratico che costoro, per il tramite di familiari o prestanome, potessero sottrarli o disperderli>> (pag. 8 ordinanza impugnata). 1-1 4. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 I