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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 21 marzo 2022, e, per l'effetto, previa rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva ad anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa la pena inflittagli in relazione ai reati di detenzione illegale e ricettazione di arma da sparo clandestina in quanto recante i contrassegni e le sigle identificativi abrasi.

Nel resto confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente per chiederne l'annullamento per violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati contestati ed al trattamento sanzionatorio, risultato eccessivo.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi di appello.

1. Dalla sentenza impugnata e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la rideterminazione della misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che, quindi, non avevano investito il verdetto di colpevolezza, ma soltanto il giudizio dosimetrico della pena. 1.1 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, compresi quelli sulla sussistenza dei reati oggetto di addebito e sull'entità della pena come risultante della concorde indicazione delle parti, poiché sui relativi capi e punti della sentenza impugnata risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali, liberamente effettuate dall'imputato (sez. 1., n. 944 del 23/10/2019, M, rv. 278170; sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, rv. 276102). 1.2 Sussiste altro concorrente motivo per pronunciare l'inammissibilità del ricorso, che risulta proposto personalmente dall'imputato e non a mezzo di difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione in contrasto con quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. nel testo riformato dalla legge n.03 _____, t del 2017. 1.3 Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, al sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 21 marzo 2022, e, per l'effetto, previa rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva ad anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa la pena inflittagli in relazione ai reati di detenzione illegale e ricettazione di arma da sparo clandestina in quanto recante i contrassegni e le sigle identificativi abrasi. Nel resto confermava la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente per chiederne l'annullamento per violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati contestati ed al trattamento sanzionatorio, risultato eccessivo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi di appello. 1. Dalla sentenza impugnata e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la rideterminazione della misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che, quindi, non avevano investito il verdetto di colpevolezza, ma soltanto il giudizio dosimetrico della pena. 1.1 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, compresi quelli sulla sussistenza dei reati oggetto di addebito e sull'entità della pena come risultante della concorde indicazione delle parti, poiché sui relativi capi e punti della sentenza impugnata risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali, liberamente effettuate dall'imputato (sez. 1., n. 944 del 23/10/2019, M, rv. 278170; sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, rv. 276102). 1.2 Sussiste altro concorrente motivo per pronunciare l'inammissibilità del ricorso, che risulta proposto personalmente dall'imputato e non a mezzo di difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione in contrasto con quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. nel testo riformato dalla legge n.03 _____, t del 2017. 1.3 Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, al sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 15201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris