CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 32454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte d'appello di Cagliari nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; Pt STA P....(Tb4 udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 novembre 2022, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati ai medesimi ascritti di cui agli artt. 110 e 349 cod.pen. (capo A) e art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), accertati il 02/02/2017 e art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), accertato il 07/10/2017, per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova.2. Avverso la sentenza impugnata, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater cod.pen. e artt. 464 bis cod.proc.pen. Impugna il ricorrente l'ordinanza di messa alla prova e la sentenza del Tribunale di Cagliari nella parte in cui ha ammesso gli imputati alla prova senza stabilire alcuna prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato che, nella specie, apparivano necessarie tenuto conto degli illeciti edilizi di costruzione abusiva di cui ai capi B) e C). Da cui la violazione dell'art. 464 bis comma 4, lett. b) cod.proc.pen. - Vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'esito positivo della messa alla prova senza avere eseguito le condotte ripristinatorie. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata e l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza di messa alla prova unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (S.U. n. n. 14840 del 27/10/2022, Rv. 284273 — 01; Sez. 1 n. 43293 del 27/10/2021, Rv. 282156 - 01). Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Sotto un primo profilo deve rammentarsi che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, Quiroz, Rv. 266299). Ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta poi l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, nonché relativa alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.Come evidenzia chiaramente il testo dell'art. 168 bis coci.pen., il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, alla "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato". Pertanto, la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non assume rilievo, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicziimente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo, in quanto la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, P.G./Mangano, Rv. 284247 - 01). 2. Quanto ai reati in materia edilizia, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni punti fermi, affermando che "la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l'applicazione dell'istituto, passa obbligatoriamente per l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, "idest" per la preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità" (Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, P.G. in proc. Aquaro, Rv. 283664 - 01: Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 271642 - 01). Tali condotte sono pregiudiziali, in senso logico, ma non necessariamente cronologico, rispetto all'affidamento dell'imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell'obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio. 3. Nel caso in esame, non risulta né dal programma né dall'ordinanza di ammissione alla messa alla prova in data 14 giugno 2021, l'individuazione delle condotte di "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" edilizio. 4. Il Tribunale ha errato nel pronunciare sentenza di proscioglimento sulla base della lettura della relazione conclusiva dell'UEPE che aveva concluso per il positivo superamento della messa alla prova, senza tuttavia valutare se, come pure prevede obbligatoriamente ("in ogni caso") l'art. 464-bis, comma quarto, lett. b), "gli altri impegni specifici che l'imputato assume, anche al fine di eliclere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine.. le condotte riparatorie...".5. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova del 14 giugno 2021, non potendo essere dichiarata l'estinzione del reato, per compiuto e positivo superamento della messa alla prova, non avendo gli imputati demolito le opere edilizie abusive né avendo ottenuto alcuna concessione edilizia in sanatoria. L'annullamento deve essere disposto con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione personale, perché applichi il predetto principio di diritto. 6. Per completezza, infine, si rileva che il reato non è ancora estinto per prescrizione atteso che al termine quinquennale, che sarebbe maturato in data 3.06.2022, devono aggiungersi 384 giorni di sospensione ex art. 159 comma 1 cod.pen. (sospensione del procedimento o dei processo penale imposta da una particolare disposizione di legge), in particolare, come prevede il combinato disposto dei commi 5 e 6, lett. a), dell'art. 464-quater, cod.proc.pen., dal momento dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova (14/06/2021) all'udienza di definizione del giudizio (03/11/2022) per complessivi 507 giorni, e poi di un ulteriore periodo di sospensione del processo per astensione del difensore e per altre cause di sospensione per complessivi giorni 397, con conseguente maturazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 339 cod.proc.pen. (capo A) alla data del 26/01/2027, del reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B) alla data del 28/07/2024, del reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C) alla data del 27/03/2025. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di ammissione di messa alla prova del 14/06/2001 e la sentenza