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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12950/2026

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57E);entrambi rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8224030587).-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione staccata di Brescia n. 4632/2022 depositata il23/11/2022.Numero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la FAPS.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.

T9H03B503237, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori IVA ed imposte sui redditiper l’anno 2014; l’avviso nasceva a seguito dell’accertamento dell’impiego,da parte della società, di fatture per operazioni oggettivamente inesistentipari complessivamente ad oltre la metà dei costi dichiarati; pertanto eranostati rideterminati i costi e, conseguentemente, i redditi ai sensi dell’art.39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, individuando i ricavi risultanti dairapporti bancari e risalendo ai costi mediante l’applicazione dellapercentuale di redditività media del settore (9,60%) individuata in basealle dichiarazioni di altre imprese.Anche il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso n.

T9H01B503245 alui notificato, avendo la società optato per l’imputazione del reddito pertrasparenza a ciascuno dei soci, ai sensi dell’art. 116 d.P.R. 917/1986.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava, osservando che era stato rispettatoil diritto al contraddittorio e che la pretesa nel merito era adeguatamenteprovata.

Riteneva inammissibili le doglianze del socio che eranosostanzialmente identiche a quelle della società ed erano pertanto rivolteavverso un atto differente da quello emesso nei suoi confronti.2.

I contribuenti proponevano appello, ma la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 4632/2022,rigettava l’impugnazione, ribadendo le argomentazioni poste afondamento della sentenza di primo grado.3.

Avverso tale sentenza la società ed il socio hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Numero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.”, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cuiall’art. 1, commi 231 – 252, l. 297/2022 (come già indicato anche nelricorso), che l’Amministrazione non ha rigettato la relativa domanda e cheha regolarmente pagato le rate scadute fino al mese di febbraio 2026.

Hapertanto affermato «di non aver interesse alla decisione del ricorso perquanto lo riguarda», confermando però, in qualità di legale rappresentantedella società, l’interesse alla decisione in ordine alla posizione diquest’ultima.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c..

La società ha lamentato che, nell’esame delmotivo di appello relativo alla violazione del contraddittorio, la corteregionale avrebbe omesso di considerare che era stata contestata soltantol’inesistenza delle fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (come risulta dal verbale del25/9/2019), ma erano poi stati disconosciuti tutti i costi, anche quellirisultanti da fatture emesse da altri soggetti.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo, n. 3)e n. 4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1d.lgs. 546/1992.La società si è doluta delle valutazioni compiute dal giudice d’appello inordine alla ritenuta oggettiva inesistenza delle operazioni fondata suelementi del tutto insufficienti.

Ha osservato, in particolare, che:l’accertamento scaturiva dalla segnalazione della Direzione provinciale diAvellino circa l’incongruenza – risultante dall’applicativo “spesometro” -tra gli acquisti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver compiuto dallaNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026Conceria [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e i dati dichiarati da quest’ultima, non eratuttavia allegato il questionario inviato a quest’ultima, né la relativarisposta con la quale sarebbe stato negato ogni rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA].;con riguardo alle altre fornitrici, solo per la [OSCURATO:SOCIETA]. erastato prodotto un questionario, peraltro con risposta priva disottoscrizione, mentre per le altre due risultava solo l’invio di unquestionario alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza la relativa risposta.Il giudice d’appello aveva inoltre ritenuto che non fossero stati esibitititoli di pagamento idonei, ma questi risultavano compiuti con le modalitàindicate nei partitari nonché negli estratti conto.Pertanto, l’omessa considerazione di tali circostanze integrava il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.; erano stati altresì violati gli artt.115 e 116 c.p.c., in quanto non erano state adeguatamente valutate leprove prodotte dalla contribuente.1.3 Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di cui all’art.360, comma 1°, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo, n. 3) e n.4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1 d.lgs.546/1992.La società ha contestato l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che la natura fittizia dei costi per una quota superiore allametà del totale legittimerebbe la rideterminazione dei valori sulla base delprincipio di redditività.1.4 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo, n.3) e n. 4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e36 n. 4) d.lgs. 546/1992.Ha lamentato il fatto che la corte regionale avrebbe escluso ladetrazione ai fini dell’IVA di qualsiasi importo, pur avendol’Amministrazione determinato in via induttiva i costi sostenuti.

Tuttavia,in tal modo la pronuncia era del tutto contraddittoria, in quanto, se deiNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026costi si ritenevano sostenuti, la corrispondente IVA avrebbe dovuto esserericonosciuta come detraibile.1.5 Con il quinto motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 19,comma 3°, e 36 n. 4) d.lgs. 546/1992.È stato contestato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondogrado escludendo l’ammissibilità delle doglianze proposte dall’Anchisini inordine all’accertamento compiuto nei confronti della società.2.1 Preliminarmente va rilevato che il socio [OSCURATO:PERSONA] hadepositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,commi 231 e ss., l. 297/2022 contenente, tuttavia, l’indicazione dellecartelle di pagamento alla quale la stessa si riferisce, senza altresìprodurre alcun documento dal quale possa desumersi che il creditooggetto del presente giudizio sia contenuto in una di tali cartelle.

Inoltre,nella dichiarazione risulta barrata la casella relativa alla dichiarazione «chenon vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferiscequesta dichiarazione».

Infine, non ha allegato la prova dei pagamenti.L’Amministrazione non ha dedotto alcunché al riguardo.Non può quindi dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi degli artt.1, comma 236, l. 197/2022 e 12 bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025.2.2 Va dichiarata invece l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c., in considerazione della dichiarazione di rinuncia ex art. 390 c.p.c.sottoscritta dalla parte.Occorre provvedere in ordine alle spese con riguardo al rapporto tral’Anchisini e l’Agenzia delle Entrate, dal momento che non vi è stataadesione della controparte alla rinuncia (art. 391, comma 4°, c.p.c.).

Lestesse possono essere compensate in considerazione delle ragioni chehanno determinato la rinuncia, legate alla definizione agevolata.3.

Sempre in via preliminare, occorre rilevare, altresì, la violazione dellitisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci.

Dagli atti risultaNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026infatti che, nell’anno al quale si riferisce l’avviso di accertamento,l’Anchisini era titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, sicchévi era almeno un altro socio che doveva necessariamente prendere parteal processo.Benché si tratti di una società a responsabilità limitata, il litisconsorzionecessario sussiste in quanto la stessa ha optato per il regime ditrasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. 917/1986.

Come osservato daquesta Corte, tale opzione, che «determina l'imputazione diretta, aciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmentealla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettivapercezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essereesercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinatirequisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R.n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica delladichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzionecessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque diaccertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anched'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 27278/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 24472/2015).Va dunque dichiarata la nullità della sentenza d’appello e dell’interoprocesso, non risultando sussistenti, in base agli atti, le condizioni perricomporre l’unicità della controversia in questa sede (sull’argomento sivedano, ex multis, Cass. n. 7763/2018; Cass. n. 29843/2017; Cass. n.6876/2016; Cass. n. 9732/2015; Cass. n. 11944/2025, secondo la qualenon va dichiarata la nullità della sentenza e dell’intero processo, ma vadisposta la riunione delle separate impugnazioni «quando la complessivafattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parteprocessuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificatoNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, siacaratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" deiricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmenteunitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettificadelle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi adentrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioniadottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell'unicità dellacausa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo(derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed ilconseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio dienergie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivodel principio del contraddittorio»).Va altresì disposto il rinvio, ai sensi dell’art. 383, comma 3°, c.p.c. allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in composizionediversa da quella che ha pronunciato la sentenza di primo grado, perchéprovveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, epronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo tra l’Agenzia delle Entrate edEnzo Anchisini e compensa integralmente tra loro le spese del presentegiudizio di legittimità.Con riguardo alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciando sul ricorso,dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, inNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio,previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi, nonché sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
57E);entrambi rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8224030587).-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione staccata di Brescia n. 4632/2022 depositata il23/11/2022.Numero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la FAPS.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T9H03B503237, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori IVA ed imposte sui redditiper l’anno 2014; l’avviso nasceva a seguito dell’accertamento dell’impiego,da parte della società, di fatture per operazioni oggettivamente inesistentipari complessivamente ad oltre la metà dei costi dichiarati; pertanto eranostati rideterminati i costi e, conseguentemente, i redditi ai sensi dell’art.39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, individuando i ricavi risultanti dairapporti bancari e risalendo ai costi mediante l’applicazione dellapercentuale di redditività media del settore (9,60%) individuata in basealle dichiarazioni di altre imprese.Anche il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso n. T9H01B503245 alui notificato, avendo la società optato per l’imputazione del reddito pertrasparenza a ciascuno dei soci, ai sensi dell’art. 116 d.P.R. 917/1986.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava, osservando che era stato rispettatoil diritto al contraddittorio e che la pretesa nel merito era adeguatamenteprovata. Riteneva inammissibili le doglianze del socio che eranosostanzialmente identiche a quelle della società ed erano pertanto rivolteavverso un atto differente da quello emesso nei suoi confronti.2. I contribuenti proponevano appello, ma la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 4632/2022,rigettava l’impugnazione, ribadendo le argomentazioni poste afondamento della sentenza di primo grado.3. Avverso tale sentenza la società ed il socio hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Numero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.”, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cuiall’art. 1, commi 231 – 252, l. 297/2022 (come già indicato anche nelricorso), che l’Amministrazione non ha rigettato la relativa domanda e cheha regolarmente pagato le rate scadute fino al mese di febbraio 2026. Hapertanto affermato «di non aver interesse alla decisione del ricorso perquanto lo riguarda», confermando però, in qualità di legale rappresentantedella società, l’interesse alla decisione in ordine alla posizione diquest’ultima.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. La società ha lamentato che, nell’esame delmotivo di appello relativo alla violazione del contraddittorio, la corteregionale avrebbe omesso di considerare che era stata contestata soltantol’inesistenza delle fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (come risulta dal verbale del25/9/2019), ma erano poi stati disconosciuti tutti i costi, anche quellirisultanti da fatture emesse da altri soggetti.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo, n. 3)e n. 4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1d.lgs. 546/1992.La società si è doluta delle valutazioni compiute dal giudice d’appello inordine alla ritenuta oggettiva inesistenza delle operazioni fondata suelementi del tutto insufficienti. Ha osservato, in particolare, che:l’accertamento scaturiva dalla segnalazione della Direzione provinciale diAvellino circa l’incongruenza – risultante dall’applicativo “spesometro” -tra gli acquisti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver compiuto dallaNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026Conceria [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e i dati dichiarati da quest’ultima, non eratuttavia allegato il questionario inviato a quest’ultima, né la relativarisposta con la quale sarebbe stato negato ogni rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA].;con riguardo alle altre fornitrici, solo per la [OSCURATO:SOCIETA]. erastato prodotto un questionario, peraltro con risposta priva disottoscrizione, mentre per le altre due risultava solo l’invio di unquestionario alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza la relativa risposta.Il giudice d’appello aveva inoltre ritenuto che non fossero stati esibitititoli di pagamento idonei, ma questi risultavano compiuti con le modalitàindicate nei partitari nonché negli estratti conto.Pertanto, l’omessa considerazione di tali circostanze integrava il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.; erano stati altresì violati gli artt.115 e 116 c.p.c., in quanto non erano state adeguatamente valutate leprove prodotte dalla contribuente.1.3 Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di cui all’art.360, comma 1°, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo, n. 3) e n.4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1 d.lgs.546/1992.La società ha contestato l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che la natura fittizia dei costi per una quota superiore allametà del totale legittimerebbe la rideterminazione dei valori sulla base delprincipio di redditività.1.4 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo, n.3) e n. 4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e36 n. 4) d.lgs. 546/1992.Ha lamentato il fatto che la corte regionale avrebbe escluso ladetrazione ai fini dell’IVA di qualsiasi importo, pur avendol’Amministrazione determinato in via induttiva i costi sostenuti. Tuttavia,in tal modo la pronuncia era del tutto contraddittoria, in quanto, se deiNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026costi si ritenevano sostenuti, la corrispondente IVA avrebbe dovuto esserericonosciuta come detraibile.1.5 Con il quinto motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 19,comma 3°, e 36 n. 4) d.lgs. 546/1992.È stato contestato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondogrado escludendo l’ammissibilità delle doglianze proposte dall’Anchisini inordine all’accertamento compiuto nei confronti della società.2.1 Preliminarmente va rilevato che il socio [OSCURATO:PERSONA] hadepositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,commi 231 e ss., l. 297/2022 contenente, tuttavia, l’indicazione dellecartelle di pagamento alla quale la stessa si riferisce, senza altresìprodurre alcun documento dal quale possa desumersi che il creditooggetto del presente giudizio sia contenuto in una di tali cartelle. Inoltre,nella dichiarazione risulta barrata la casella relativa alla dichiarazione «chenon vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferiscequesta dichiarazione». Infine, non ha allegato la prova dei pagamenti.L’Amministrazione non ha dedotto alcunché al riguardo.Non può quindi dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi degli artt.1, comma 236, l. 197/2022 e 12 bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025.2.2 Va dichiarata invece l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c., in considerazione della dichiarazione di rinuncia ex art. 390 c.p.c.sottoscritta dalla parte.Occorre provvedere in ordine alle spese con riguardo al rapporto tral’Anchisini e l’Agenzia delle Entrate, dal momento che non vi è stataadesione della controparte alla rinuncia (art. 391, comma 4°, c.p.c.). Lestesse possono essere compensate in considerazione delle ragioni chehanno determinato la rinuncia, legate alla definizione agevolata.3. Sempre in via preliminare, occorre rilevare, altresì, la violazione dellitisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci. Dagli atti risultaNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026infatti che, nell’anno al quale si riferisce l’avviso di accertamento,l’Anchisini era titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, sicchévi era almeno un altro socio che doveva necessariamente prendere parteal processo.Benché si tratti di una società a responsabilità limitata, il litisconsorzionecessario sussiste in quanto la stessa ha optato per il regime ditrasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. 917/1986. Come osservato daquesta Corte, tale opzione, che «determina l'imputazione diretta, aciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmentealla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettivapercezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essereesercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinatirequisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R.n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica delladichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzionecessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque diaccertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anched'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 27278/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 24472/2015).Va dunque dichiarata la nullità della sentenza d’appello e dell’interoprocesso, non risultando sussistenti, in base agli atti, le condizioni perricomporre l’unicità della controversia in questa sede (sull’argomento sivedano, ex multis, Cass. n. 7763/2018; Cass. n. 29843/2017; Cass. n.6876/2016; Cass. n. 9732/2015; Cass. n. 11944/2025, secondo la qualenon va dichiarata la nullità della sentenza e dell’intero processo, ma vadisposta la riunione delle separate impugnazioni «quando la complessivafattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parteprocessuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificatoNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, siacaratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" deiricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmenteunitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettificadelle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi adentrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioniadottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità dellacausa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo(derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed ilconseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio dienergie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivodel principio del contraddittorio»).Va altresì disposto il rinvio, ai sensi dell’art. 383, comma 3°, c.p.c. allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in composizionediversa da quella che ha pronunciato la sentenza di primo grado, perchéprovveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, epronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo tra l’Agenzia delle Entrate edEnzo Anchisini e compensa integralmente tra loro le spese del presentegiudizio di legittimità.Con riguardo alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciando sul ricorso,dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, inNumero registro generale 12262/2023Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 12950/2026Data pubblicazione 06/05/2026diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio,previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi, nonché sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 12950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris