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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 20285/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 33290del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di Frignano, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Frignano (CE) al [OSCURATO:PERSONA]- rio Emanuele II n. 78, cod fisc. 81002050615, rappresentato e di- feso congiuntamente e disgiuntamente, dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] rico del Foro di Napoli (tess. n. 19246) con studio in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (cod. fisc.

FDRNDR64P23H7031) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] maso Castiello del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (tess. n. 1772), con studio in Aversa (CE) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 56 (cod. fisc.

CS1TMS68L24 F799A), giusta delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2019 e con essi elett.te dom.to in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (cap 00139) presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, e per la rinuncia agli atti giusta delibera di G.C. n. 83 del 05.11.2024.

Per comunicazioni, oltre al domicilio come sopra indicato: [OSCURATO:TELEFONO], pec: andrea.federico@le- galmai.it, [OSCURATO:EMAIL].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presiden- te della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], patrocinante in Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Poli n. 29 presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA], che di- chiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di [OSCURATO:TELEFONO] e/o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata massimoconsoli @ pec.regione.campania.it.

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro ) , con sede in Caserta al [OSCURATO:PERSONA], Fabb.to A/4 P.IVA 001000070614, in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA].

Pa- squale [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te p.t. del Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (tess.

N. 490), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] giusta Ordinanza Presidenziale n. 15/ 2019 del 29.11.2019 e procura speciale posta in calce al controri- corso e con lo stesso elett.te dom.to in Aversa (Ce), alla via Giotto n.70. il difensore dichiara di voler ricevere avviso del deposito dei provvedimenti per i quali è prevista tale forma di comunicazione al seguente recapito fax/[OSCURATO:TELEFONO] e/o all'indirizzo di PEC: vic- [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4343 deposi- tata il 27 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando il seguente unico motivo: col primo ed unico motivo – intitolato “Illegittimità in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di contratti, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 191 D.lgs. 267/2000); omissione, insufficienza illogicità ma- nifesta della sentenza da cui deriva la nullità della pronuncia ogget- to del presente ricorso (art. 3601 n. 4 c.p.c.)” –il Comune lamenta che la Corte abbia ritenuto non necessario un contratto tra Ente territoriale e società incaricata dalla Regione della riscossione dei canoni del servizio di depurazione.

In realtà tale contratto sarebbe richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 e 191 del d.lgs. n° 267/2000.

La mancanza di un atto scritto determinerebbe l'insussistenza di qualunque credito di Eniacqua e, a tutto concedere, la responsabili- tà personale del funzionario che avrebbe agito in mancanza di con- tratto scritto.

Con atto congiunto del 12 dicembre 2024 le parti costituite indicate in intestazione hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia.

Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come richiesto da tutte le predette parti congiuntamente.

Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.

P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 33290del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di Frignano, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Frignano (CE) al [OSCURATO:PERSONA]- rio Emanuele II n. 78, cod fisc. 81002050615, rappresentato e di- feso congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] rico del Foro di Napoli (tess. n. 19246) con studio in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (cod. fisc. FDRNDR64P23H7031) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] maso Castiello del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (tess. n. 1772), con studio in Aversa (CE) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 56 (cod. fisc. CS1TMS68L24 F799A), giusta delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2019 e con essi elett.te dom.to in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (cap 00139) presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, e per la rinuncia agli atti giusta delibera di G.C. n. 83 del 05.11.2024. Per comunicazioni, oltre al domicilio come sopra indicato: [OSCURATO:TELEFONO], pec: andrea.federico@le- galmai.it, [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presiden- te della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], patrocinante in Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Poli n. 29 presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA], che di- chiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di [OSCURATO:TELEFONO] e/o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata massimoconsoli @ pec.regione.campania.it. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro ) , con sede in Caserta al [OSCURATO:PERSONA], Fabb.to A/4 P.IVA 001000070614, in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. Pa- squale [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te p.t. del Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (tess. N. 490), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] giusta Ordinanza Presidenziale n. 15/ 2019 del 29.11.2019 e procura speciale posta in calce al controri- corso e con lo stesso elett.te dom.to in Aversa (Ce), alla via Giotto n.70. il difensore dichiara di voler ricevere avviso del deposito dei provvedimenti per i quali è prevista tale forma di comunicazione al seguente recapito fax/[OSCURATO:TELEFONO] e/o all'indirizzo di PEC: vic- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4343 deposi- tata il 27 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando il seguente unico motivo: col primo ed unico motivo – intitolato “Illegittimità in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di contratti, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 191 D.lgs. 267/2000); omissione, insufficienza illogicità ma- nifesta della sentenza da cui deriva la nullità della pronuncia ogget- to del presente ricorso (art. 3601 n. 4 c.p.c.)” –il Comune lamenta che la Corte abbia ritenuto non necessario un contratto tra Ente territoriale e società incaricata dalla Regione della riscossione dei canoni del servizio di depurazione. In realtà tale contratto sarebbe richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 e 191 del d.lgs. n° 267/2000. La mancanza di un atto scritto determinerebbe l'insussistenza di qualunque credito di Eniacqua e, a tutto concedere, la responsabili- tà personale del funzionario che avrebbe agito in mancanza di con- tratto scritto. Con atto congiunto del 12 dicembre 2024 le parti costituite indicate in intestazione hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come richiesto da tutte le predette parti congiuntamente. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 1
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