CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40028/22 Issaoui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31