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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22011/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di una GRU con braccio telescopico dal valore di C 50.000,00, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo cinque motivi di ricorso: - con il primo, il ricorrente deduce la violazione, in relazione agli artt. 544, 546, 581 e 357 c.p.p.; segnatamente, l'imputato lamenta vizi motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto storico; - con il secondo, si duole dei vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p.; - con il terzo, contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; - con il quarto, lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto, l'imputato eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (le censure peraltro appaiono attenere a diverso fatto storico, consumato nel 2011, e quindi 7 anni prima della condotta oggetto del presente giudizio, avvenuta nel 2018).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte di Appello ha, infatti, escluso la tenuità del fatto con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato e alle modalità attuative del fatto.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, considerando poi che le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici del merito e che la recidiva non risulta né contestata né riconosciuta.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione alla consumazione del delitto, nel 2018 ed al termine di prescrizione che, anche senza tener conto della recidiva e di possibili sospensioni del medesimo, decorrerà solo nel 2031.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Palla—,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di una GRU con braccio telescopico dal valore di C 50.000,00, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo cinque motivi di ricorso: - con il primo, il ricorrente deduce la violazione, in relazione agli artt. 544, 546, 581 e 357 c.p.p.; segnatamente, l'imputato lamenta vizi motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto storico; - con il secondo, si duole dei vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p.; - con il terzo, contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; - con il quarto, lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto, l'imputato eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (le censure peraltro appaiono attenere a diverso fatto storico, consumato nel 2011, e quindi 7 anni prima della condotta oggetto del presente giudizio, avvenuta nel 2018). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte di Appello ha, infatti, escluso la tenuità del fatto con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato e alle modalità attuative del fatto. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, considerando poi che le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici del merito e che la recidiva non risulta né contestata né riconosciuta. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione alla consumazione del delitto, nel 2018 ed al termine di prescrizione che, anche senza tener conto della recidiva e di possibili sospensioni del medesimo, decorrerà solo nel 2031.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Palla—,
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