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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33653/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20307/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].

DIST. di TARANTO n. 250/2023 depositata il 16/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, deducendo che aveva ricevuto incarico dalla società S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per una pratica di finanziamento e che, dopo aver ottenuto un acconto, non veniva più pagato delle sue spettanze, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Taranto l’emissione di decreto ingiuntivo, al quale la società ingiunta si opponeva.

2. Con sentenza n. 313/2020 il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.

4. Con sentenza n. 250 del 16 giugno 2023 la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.

La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia: ‹‹[OSCURATO:PERSONA] è incorsa nell’errore di diritto nel qualificare “inesistente” il contratto di mandato professionale, stipulato da usurpatore del nome del legale rappresentante della società, apponendo la firma apocrifa, violando, quindi, l’art. 360 I comma, n. 3 e 5 c.p.c.››.

Lamenta che “Pur non divergendo la costruzione dei fatti, diversi riflessi hanno gli accadimenti se si parte dal concetto che la firma apposta sul mandato professionale è apocrifa, in quanto stipulato a nome del vero rappresentante legale, ma vergata da persona diversa.

Il fatto in sé non è contestato, ma erra la Corte Territoriale quando ritiene che il contratto/mandato è inesistente, invece di considerarlo esistente, ma improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell’apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio (Cfr. Cass. 22/02/2023, 5479; Cass., n. 22893/2016; Cass., n. 27008/2020; Cass., n. 27335/2005; Cass., n. 20805/2011)”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. A fronte delle motivate argomentazioni svolte dalla corte di merito (v. le pp. da 4 a 6 dell’impugnata sentenza), che ha ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di cui si chiedeva il compenso, il ricorrente – anche avanzando argomentazioni che non specifica essere già state formulate nei precedenti gradi di giudizio e con cui pare evocare un diverso fondamento giuridico del proprio asserito credito – sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, perviene sostanzialmente a sollecitare a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità.

Il motivo è dedotto, dunque, in violazione del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ‹‹ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito›› (v.

Cass., Sez.

Un., n. 34476/2019; Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore della società controricorrente, che dichiara di essere antistatario.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20307/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. di TARANTO n. 250/2023 depositata il 16/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, deducendo che aveva ricevuto incarico dalla società S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per una pratica di finanziamento e che, dopo aver ottenuto un acconto, non veniva più pagato delle sue spettanze, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Taranto l’emissione di decreto ingiuntivo, al quale la società ingiunta si opponeva. 2. Con sentenza n. 313/2020 il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello. 4. Con sentenza n. 250 del 16 giugno 2023 la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia: ‹‹[OSCURATO:PERSONA] è incorsa nell’errore di diritto nel qualificare “inesistente” il contratto di mandato professionale, stipulato da usurpatore del nome del legale rappresentante della società, apponendo la firma apocrifa, violando, quindi, l’art. 360 I comma, n. 3 e 5 c.p.c.››. Lamenta che “Pur non divergendo la costruzione dei fatti, diversi riflessi hanno gli accadimenti se si parte dal concetto che la firma apposta sul mandato professionale è apocrifa, in quanto stipulato a nome del vero rappresentante legale, ma vergata da persona diversa. Il fatto in sé non è contestato, ma erra la Corte Territoriale quando ritiene che il contratto/mandato è inesistente, invece di considerarlo esistente, ma improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell’apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio (Cfr. Cass. 22/02/2023, 5479; Cass., n. 22893/2016; Cass., n. 27008/2020; Cass., n. 27335/2005; Cass., n. 20805/2011)”. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. A fronte delle motivate argomentazioni svolte dalla corte di merito (v. le pp. da 4 a 6 dell’impugnata sentenza), che ha ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di cui si chiedeva il compenso, il ricorrente – anche avanzando argomentazioni che non specifica essere già state formulate nei precedenti gradi di giudizio e con cui pare evocare un diverso fondamento giuridico del proprio asserito credito – sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, perviene sostanzialmente a sollecitare a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità. Il motivo è dedotto, dunque, in violazione del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ‹‹ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito›› (v. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore della società controricorrente, che dichiara di essere antistatario. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera
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