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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05944/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di sei mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta illeceità di detenzione della droga, nel terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., e, nel quarto, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che i primi due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed inoltre manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi ritenuti sintomatici della detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio, con esclusione ad un uso personale, quali: a) la contestuale detenzione di due tipi di sostanza stupefacente (sia cocaina che hashish); b) la suddivisione della stessa in dosi singole (n. 9 stecchette per ciascuna sostanza); c) il rinvenimento della somma di 84 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio; d) la condotta dell'imputato, il quale, avendo con se la droga, sostava in un noto luogo di spaccio, anche sedendosi su una poltroncina abbandonata, e veniva raggiunto da due ragazze con le quali aveva un brevissimo contatto; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., evidenziando che le specifiche modalità del fatto concreto consentono di escludere la mera occasionalità della cessione, anche per la disponibilità di due distinte tipologie di sostanze stupefacenti; Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente motivato la determinazione della pena, avendo evidenziato la contestuale detenzione di due sostanze stupefacenti di tipo diverso, una delle quali avente natura di droga pesante, ed essendosi discostata di poco dal minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di sei mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta illeceità di detenzione della droga, nel terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., e, nel quarto, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che i primi due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed inoltre manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi ritenuti sintomatici della detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio, con esclusione ad un uso personale, quali: a) la contestuale detenzione di due tipi di sostanza stupefacente (sia cocaina che hashish); b) la suddivisione della stessa in dosi singole (n. 9 stecchette per ciascuna sostanza); c) il rinvenimento della somma di 84 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio; d) la condotta dell'imputato, il quale, avendo con se la droga, sostava in un noto luogo di spaccio, anche sedendosi su una poltroncina abbandonata, e veniva raggiunto da due ragazze con le quali aveva un brevissimo contatto; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., evidenziando che le specifiche modalità del fatto concreto consentono di escludere la mera occasionalità della cessione, anche per la disponibilità di due distinte tipologie di sostanze stupefacenti; Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente motivato la determinazione della pena, avendo evidenziato la contestuale detenzione di due sostanze stupefacenti di tipo diverso, una delle quali avente natura di droga pesante, ed essendosi discostata di poco dal minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 di
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