CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 5 aprile 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 11 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche mediante dispositivo di controllo elettronico. L'ordinanza genetica è stata emessa il 27 gennaio 2021 per i reati ex art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui ai capi 4 e 22). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo tre motivi. 2.1. I primi due motivi concernono la gravità indiziaria; si deducono l'omessa motivazione e la sua illogicità, anche per travisamento della prova, e la violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non avrebbe valutato alcune parti delle conversazioni che, invece, avrebbero consentito di affermare l'insussistenza dei gravi indizi. Il Tribunale del riesame avrebbe dato rilevanza all'incontro tra il ricorrente ed il latitante [OSCURATO:PERSONA], classe '93, che risulterebbe non essere avvenuto secondo la risposta fornita dal ricorrente nella conversazione - di avere un altro impegno - e dal servizio di pedinamento. Il vizio della motivazione concernerebbe anche il rilievo attribuito al sequestro della sostanza stupefacente avvenuto nell'aprile del 2018, ritenuto riscontro dell'accordo del gennaio precedente e dell'organico inserimento nel sodalizio criminoso. Dalla conversazione emergerebbe, invece, che l'incontro tra zio e nipote sarebbe stato il primo nel campo delle sostanze stupefacenti. Inoltre, se si sostiene che il latitante [OSCURATO:PERSONA] incontrò il ricorrente per stabilire prezzo e modalità di pagamento ciò implicherebbe che non ci sarebbe stato a monte un accordo: altrimenti, l'incontro non avrebbe avuto senso logico. Nessun elemento certo esisterebbe in atti per desumere che il ricorrente abbia avuto l'incontro con il latitante e che sarebbe stato il primo colloquio per concordare le modalità di cessione della marijuana; i precedenti traffici del ricorrente non potrebbero ascriversi alle attività associative. 2.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Mancherebbe la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.Sulla rilevanza del tempo trascorso dai fatti il Tribunale del riesame avrebbe omesso dì misurarsi col dato, introdotto dalla difesa, relativo all'interruzione dei traffici immediatamente dopo il sequestro di 100 grammi di marijuana. La difesa avrebbe anche indicato chiari elementi sintomatici della rescissione di ogni rppporto con Rosarno e del cambiamento di vita, come la commissione di ,t1t4.4ec.11;0~, un furtogdi lavoretti, ›-tta coabitazione con un amico che provocava la revoca del reddito di cittadinanza. Sarebbe, poi, prassi consolidata l'applicazione della misura degli arresti domiciliari all'indagato del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 allorché si tratti di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2.3. Il ricorrente ha poi depositato le conclusioni scritte anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto più profili. 1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione contestando la logicità della motivazione, laddove il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. sussiste solo nei casi di manifesta illogicità della motivazione. 1.2. Del tutto generico è il motivo nella parte in cui deduce il travisamento della prova, non essendo specificamente indicate le prove travisate e procedendo il ricorrente ad una mera lettura alternativa di parte delle fonti di prova. 1.3. Con il primo ed il secondo motivo, poi, si deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, rispetto a norme processuali. 1.4. Del tutto inconferente è il riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che concerne le dichiarazioni di coimputati o coindagati o di imputati o indagati in procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen.: la motivazione dell'ordinanza impugnata non si fonda su tali prove dichiarative. 1.5. Il primo motivo, inoltre, opera un confronto del tutto parziale con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con gli elementi di prova a carico ivi indicati. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica l'adeguatezza della valutazione degli elementi indiziari compiuta dal Tribunale del riesame proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova.2. Il terzo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il ricorso non si confronta in alcun modo con l'ordinanza impugnata che ha correttamente ritenuto applicabile l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della misura da applicare, né con la motivazione sul tempo di commissione dei reati e l'analisi degli elementi forniti dalla difesa (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). 2.1. Il ricorso, poi, è manifestamente infondato nella parte in cui invoca l'applicazione del cd. tempo silente. Va ribadito il principio per cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. «tempo silente» trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 dei 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimen