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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23284/2023

Testo disponibile della fonte

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“pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tremiti, n. 10; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T49 A345G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H08 A345J), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale di quest’ultimo; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 157/2017 (pubblicata l’8 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20861/2027 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] lettele memorie dei difensori di entrambe le parti costituite. [OSCURATO:PERSONA]

1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità il primo di nudo proprietario e gli altri due quali usufruttuari di un fabbricato sito in L’Aquila, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che questi ultimi stavano edificando sul confinante fondo di loro proprietà un fabbricato, che risultava essere stato posizionato in difformità con le disposizioni di legge e i regolamenti urbanistici ed edilizi in materia, sia rispetto al confine di proprietà, sia rispetto all’edificio; tanto premesso, chiedevano la condanna dei citati convenuti ad arretrare – nel rispetto delle distanze legali – il loro fabbricato, con le due scale e i tre balconi, oltre ai terrapieni e alla costruzione in muratura di tufo.

Nella costituzione dei convenuti, i quali venivano autorizzati a chiamare in causa il Comune di L’Aquila (sul sostenuto presupposto che il fabbricato era stato realizzato in conformità alle autorizzazioni rilasciate da detto Ente e nell’osservanza del vigente PRG), l’adito Tribunale, decidendo sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dal citato Comune costituitosi in giudizio, l’accoglieva con sentenza depositata il 22 giugno 2016, ravvisando l’appartenenza della cognizione della causa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Decidendo sul gravame interposto dagli originari attori, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 157/2017, riformava la sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, per l’effetto, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila ai sensi dell’art. 353 c.p.c., condannando gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte abruzzese rilevava che, nel caso di specie, non venivano in rilievo né la lesione di interessi legittimi né pretese riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la domanda di manleva nei confronti del Comune di L’Aquila aveva ad oggetto solo i (potenziali) danni ricollegabili al legittimo affidamento riposto dai convenuti in primo grado nel provvedimento concessorio ad essi rilasciato dall’ente pubblico territoriale, senza che, oltretutto, lo stesso fosse stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo o fosse stato fatto oggetto di provvedimento in sede di autotutela.

3. Avverso la sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione il Comune di L’Aquila, affidato ad un unico motivo.

Hanno resistito con un congiunto controricorso i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Le difese di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il proposto motivo, il Comune ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 104/2010, sostenendo l’appartenenza della dedotta controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, potendosi ritenere sussistente quella del giudice ordinario nel solo caso in cui le cause risarcitorie siano intraprese successivamente e conseguentemente all’annullamento del titolo edilizio disposto in via di autotutela dall’ente concedente o per effetto di pronuncia giudiziaria.

2. Rileva, in primo luogo, il collegio che –pur involgendo il formulato motivo una questione di giurisdizione, di regola appartenente alla cognizione delle Sezioni unite – lo stesso può essere deciso da questa Sezione semplice, poiché su questioni simili ed analoghe si sono già pronunciate le stesse Sezioni unite, e tanto ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c.

Ciò premesso, la censura va ritenuta infondata e, quindi, rigettata.

Infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, avendosi riguardo al “petitum sostanziale” dedotto in controversia (nel rapporto intercorrente tra gli originari convenuti e il Comune di L’Aquila), non può mettersi in dubbio la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata basata sul legittimo affidamento dell’esercizio dell’attività provvedimentale del Comune di L’Aquila realizzatasi con il rilascio del titolo edilizio in loro favore.

Invero, proprio la giurisprudenza delle Sezioni unite (v., ad es., Cass.

SU n. 17586/2015 e, da ultimo, Cass.

SU n. 3496/2023) ha, in proposito, reiteratamente affermato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. (alla quale è riconducibile anche la domanda formulata a titolo di manleva) per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo che possa essere anche in ipotesi illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi della deduzione di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo eventualmente illegittimo), ma della prospettazione di una lesione della sua integrità patrimoniale exart.2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole, e ciò indipendentemente dall’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa di tale provvedimento.

La responsabilità da lesione dell’affidamento del privato entrato in relazione con la P.A. è qualificabile come responsabilità da contatto sociale caratterizzato dallo “status” della stessa P.A. quale soggetto tenuto all’osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti, dovendosi intendere il contatto o rapporto fra il privato e la P.A. (che nasce prima ed a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della P.A.) come il fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazioni, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337c.c.

In altri termini (come precisato anche dalle SU n. 2175/2023), la controversia qui in questione non ha oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo e non inerisce a situazioni soggettive che, ancorché aventi consistenza di diritti, siano state incise dalla spendita di poteri pubblici, ma riguarda il complessivo “modus agendi” della P.A., che si assume contrario a regole comportamentali di buona fede e correttezza e nel cui ambito – si noti – il provvedimento, ove anche illegittimo ed eve ntualmente caducabile (in autotutela o “ope judicis”), rileva soltanto come mero fatto storico che non incide sulla configurazione del “petitum sostanziale”.

La medesima situazione si è venuta a configurare nel caso di specie, laddove gli originari convenuti, poi appellanti, l’hanno posto a fondamento della domanda giustificativa della chiamata in manleva del Comune di L’Aquila per essere dallo stesso risarciti per gli eventuali danni verificabili in conseguenza della violazione del legittimo affidamento che i medesimi appellanti avevano riposto nel provvedimento del citato Comune ed, in conseguenza del quale, avevano realizzato l’attività edificatoria, ritenuta dagli attori originari violativa delle distanze legali.

3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Nulla a provvedere sulle spese relativamente all’altro rapporto processuale instauratosi tra il Comune ricorrente e le altre parti rimaste intimate.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
“pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tremiti, n. 10; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T49 A345G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H08 A345J), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale di quest’ultimo; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 157/2017 (pubblicata l’8 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20861/2027 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] lettele memorie dei difensori di entrambe le parti costituite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità il primo di nudo proprietario e gli altri due quali usufruttuari di un fabbricato sito in L’Aquila, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che questi ultimi stavano edificando sul confinante fondo di loro proprietà un fabbricato, che risultava essere stato posizionato in difformità con le disposizioni di legge e i regolamenti urbanistici ed edilizi in materia, sia rispetto al confine di proprietà, sia rispetto all’edificio; tanto premesso, chiedevano la condanna dei citati convenuti ad arretrare – nel rispetto delle distanze legali – il loro fabbricato, con le due scale e i tre balconi, oltre ai terrapieni e alla costruzione in muratura di tufo. Nella costituzione dei convenuti, i quali venivano autorizzati a chiamare in causa il Comune di L’Aquila (sul sostenuto presupposto che il fabbricato era stato realizzato in conformità alle autorizzazioni rilasciate da detto Ente e nell’osservanza del vigente PRG), l’adito Tribunale, decidendo sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dal citato Comune costituitosi in giudizio, l’accoglieva con sentenza depositata il 22 giugno 2016, ravvisando l’appartenenza della cognizione della causa alla giurisdizione del giudice amministrativo. 2. Decidendo sul gravame interposto dagli originari attori, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 157/2017, riformava la sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, per l’effetto, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila ai sensi dell’art. 353 c.p.c., condannando gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte abruzzese rilevava che, nel caso di specie, non venivano in rilievo né la lesione di interessi legittimi né pretese riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la domanda di manleva nei confronti del Comune di L’Aquila aveva ad oggetto solo i (potenziali) danni ricollegabili al legittimo affidamento riposto dai convenuti in primo grado nel provvedimento concessorio ad essi rilasciato dall’ente pubblico territoriale, senza che, oltretutto, lo stesso fosse stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo o fosse stato fatto oggetto di provvedimento in sede di autotutela. 3. Avverso la sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione il Comune di L’Aquila, affidato ad un unico motivo. Hanno resistito con un congiunto controricorso i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Le difese di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il proposto motivo, il Comune ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 104/2010, sostenendo l’appartenenza della dedotta controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, potendosi ritenere sussistente quella del giudice ordinario nel solo caso in cui le cause risarcitorie siano intraprese successivamente e conseguentemente all’annullamento del titolo edilizio disposto in via di autotutela dall’ente concedente o per effetto di pronuncia giudiziaria. 2. Rileva, in primo luogo, il collegio che –pur involgendo il formulato motivo una questione di giurisdizione, di regola appartenente alla cognizione delle Sezioni unite – lo stesso può essere deciso da questa Sezione semplice, poiché su questioni simili ed analoghe si sono già pronunciate le stesse Sezioni unite, e tanto ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c. Ciò premesso, la censura va ritenuta infondata e, quindi, rigettata. Infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, avendosi riguardo al “petitum sostanziale” dedotto in controversia (nel rapporto intercorrente tra gli originari convenuti e il Comune di L’Aquila), non può mettersi in dubbio la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata basata sul legittimo affidamento dell’esercizio dell’attività provvedimentale del Comune di L’Aquila realizzatasi con il rilascio del titolo edilizio in loro favore. Invero, proprio la giurisprudenza delle Sezioni unite (v., ad es., Cass. SU n. 17586/2015 e, da ultimo, Cass. SU n. 3496/2023) ha, in proposito, reiteratamente affermato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. (alla quale è riconducibile anche la domanda formulata a titolo di manleva) per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo che possa essere anche in ipotesi illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi della deduzione di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo eventualmente illegittimo), ma della prospettazione di una lesione della sua integrità patrimoniale exart.2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole, e ciò indipendentemente dall’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa di tale provvedimento. La responsabilità da lesione dell’affidamento del privato entrato in relazione con la P.A. è qualificabile come responsabilità da contatto sociale caratterizzato dallo “status” della stessa P.A. quale soggetto tenuto all’osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti, dovendosi intendere il contatto o rapporto fra il privato e la P.A. (che nasce prima ed a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della P.A.) come il fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazioni, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337c.c. In altri termini (come precisato anche dalle SU n. 2175/2023), la controversia qui in questione non ha oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo e non inerisce a situazioni soggettive che, ancorché aventi consistenza di diritti, siano state incise dalla spendita di poteri pubblici, ma riguarda il complessivo “modus agendi” della P.A., che si assume contrario a regole comportamentali di buona fede e correttezza e nel cui ambito – si noti – il provvedimento, ove anche illegittimo ed eve ntualmente caducabile (in autotutela o “ope judicis”), rileva soltanto come mero fatto storico che non incide sulla configurazione del “petitum sostanziale”. La medesima situazione si è venuta a configurare nel caso di specie, laddove gli originari convenuti, poi appellanti, l’hanno posto a fondamento della domanda giustificativa della chiamata in manleva del Comune di L’Aquila per essere dallo stesso risarciti per gli eventuali danni verificabili in conseguenza della violazione del legittimo affidamento che i medesimi appellanti avevano riposto nel provvedimento del citato Comune ed, in conseguenza del quale, avevano realizzato l’attività edificatoria, ritenuta dagli attori originari violativa delle distanze legali. 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Nulla a provvedere sulle spese relativamente all’altro rapporto processuale instauratosi tra il Comune ricorrente e le altre parti rimaste intimate. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassaz
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