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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01831/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dall'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata "limitatamente al riconoscimento della contestata recidiva e del relativo aumento di pena, nella misura di C 5.000 di multa, che si chiede venga eliminato, confermando nel resto l'impugnata sentenza" [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] di pace di Rimini ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, digs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, con il riconoscimento della contestata recidiva,

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con primo denuncia erronea applicazione dell'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen.

Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha ritenuto sussistente non la recidiva reiterata ed infraquinquennale di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen., ma quella, semplice ed infraquinquennale, di cui all'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen. sicché ha ingiustificatamente aumentato la pena nella misura massima pari alla metà.

In ogni caso la recidiva è stata applicata illegittimamente posto che la sentenza di condanna per il reato diverso da quello sub iudice è divenuta irrevocabile in data successiva (il 2 ottobre 2018) alla consumazione di quest'ultimo, risalente al maggio 2017 (anche se accertata in data 11 giugno 2018).

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sempre in relazione all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] che non sia stata fornita una giustificazione del più severo trattamento sanzionatorio inflittogli, fondata sulla maggiore riprovevolezza del reato accertato. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato ed assorbente il primo motivo che deduce la genetica insussistenza della recidiva contestata al ricorrente.

Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'unica condanna che costituisce il presupposto della recidiva ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2018, quindi in epoca ben successiva alla commissione dell'attuale reato (dal 24 maggio 2017 fino al 30 agosto 2018).

All'imputato, pertanto, non poteva essere contestata alcuna forma di recidiva.

In tanto può ritenersi configurabile la recidiva, in quanto il nuovo reato sia stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili.

Al di là del dato normativo testuale (l'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen. fa riferimento alla "condanna precedente" e non alla data di commissione del reato, così come la qualità di recidivo semplice ex art. 99, primo comma, cod. pen. è connessa alla necessaria qualità di condannato del soggetto cui tale qualità è riferita), solo il definitivo accertamento di una pregressa responsabilità penale può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito nella recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattamento sanzionatorio.

Profilo cui si coniuga, come ribadito da recente decisione di questa Corte, l'ineludibile esigenza che l'autore del "nuovo" reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudicati (commissione di altri reati "precedenti" per anteriore passaggio in giudicato delle relative condanne) e, quindi, anche il proprio status di recidivo (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01).

2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con la conseguente eliminazione anche della porzione di pena ad essa correlata, pari ad euro 5.000,00.

La pena inflitta, pertanto, va rideterminata, tenuto conto del calcolo già operato dal giudice di merito, in euro 10.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude ed alla pena, che ridetermina in euro 10.000 di multa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dall'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata "limitatamente al riconoscimento della contestata recidiva e del relativo aumento di pena, nella misura di C 5.000 di multa, che si chiede venga eliminato, confermando nel resto l'impugnata sentenza" [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] di pace di Rimini ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, digs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, con il riconoscimento della contestata recidiva, 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con primo denuncia erronea applicazione dell'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha ritenuto sussistente non la recidiva reiterata ed infraquinquennale di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen., ma quella, semplice ed infraquinquennale, di cui all'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen. sicché ha ingiustificatamente aumentato la pena nella misura massima pari alla metà. In ogni caso la recidiva è stata applicata illegittimamente posto che la sentenza di condanna per il reato diverso da quello sub iudice è divenuta irrevocabile in data successiva (il 2 ottobre 2018) alla consumazione di quest'ultimo, risalente al maggio 2017 (anche se accertata in data 11 giugno 2018). 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sempre in relazione all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] che non sia stata fornita una giustificazione del più severo trattamento sanzionatorio inflittogli, fondata sulla maggiore riprovevolezza del reato accertato. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato ed assorbente il primo motivo che deduce la genetica insussistenza della recidiva contestata al ricorrente. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'unica condanna che costituisce il presupposto della recidiva ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2018, quindi in epoca ben successiva alla commissione dell'attuale reato (dal 24 maggio 2017 fino al 30 agosto 2018). All'imputato, pertanto, non poteva essere contestata alcuna forma di recidiva. In tanto può ritenersi configurabile la recidiva, in quanto il nuovo reato sia stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili. Al di là del dato normativo testuale (l'art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen. fa riferimento alla "condanna precedente" e non alla data di commissione del reato, così come la qualità di recidivo semplice ex art. 99, primo comma, cod. pen. è connessa alla necessaria qualità di condannato del soggetto cui tale qualità è riferita), solo il definitivo accertamento di una pregressa responsabilità penale può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito nella recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattamento sanzionatorio. Profilo cui si coniuga, come ribadito da recente decisione di questa Corte, l'ineludibile esigenza che l'autore del "nuovo" reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudicati (commissione di altri reati "precedenti" per anteriore passaggio in giudicato delle relative condanne) e, quindi, anche il proprio status di recidivo (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01). 2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con la conseguente eliminazione anche della porzione di pena ad essa correlata, pari ad euro 5.000,00. La pena inflitta, pertanto, va rideterminata, tenuto conto del calcolo già operato dal giudice di merito, in euro 10.000,00 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude ed alla pena, che ridetermina in euro 10.000 di multa
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