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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20231/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO l:N FATTO

1. Con ordinanza del 15 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della cusl:odia in carcere per il delitto al medesimo ascritto al capo 2, il reato punito dall'art. 416 bis cod. pen., per essersi il prevenuto posto a disposizione della articolazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA] operante in [OSCURATO:PERSONA], alle dirette dipendenze del suo stesso genitore, anch'egli partecipe del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], accompagnandolo ad incontri di interesse del clan, egli stesso organizzando e partecipando ad incontri, come meglio specificato in rubrica.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale aveva osservato quanto segue.

Le indagini esperite, soprattutto a mezzo della intercettazione delle conversazioni, telefoniche e tra presenti, avevano consentito di individuare alcuni dei soggetti intranei alla cosca di [OSCURATO:PERSONA].

Fra costoro era emersa la figura dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], con il precipuo compito di accompagnare il padre, [OSCURATO:PERSONA], un altro dei partecipi di rilievo della consorteria, nei suoi spostamenti, e, anche, organizzando e partecipando ad incontri e mantenendo i dovuti collegamenti fra il padre ed altri esponenti del sodalizio.

A tal proposito si citavano le conversazioni nel corso delle quali padre e figlio parlavano dello stato di salute di un personaggio di vertice della cosca ristretto al "41 bis", dell'odio nutrito verso alcuni personaggi della cosca che, da "infami", avevano collaborato con la giustizia, delle vicende riguardanti alcuni compartecipi al sodalizio in quel momento detenuti.

Si era poi appreso dei debiti contratti dal prevenuto nei confronti di alcuni esponenti della consorteria, presso i quali era dovuto intervenire il fratello del medesimo anch'egli intraneo alla cosca.

L'indagato aveva poi informato il padre degli sviluppi del pagamento di un credito spettante a tale Allegro, anch'egli appartenente al sodalizio, pagamento al quale erano interessati anche gli uomini del clan.

Vicenda che era stata l'oggetto anche di un incontro che il padre aveva avuto con altro personaggio della consorteria, [OSCURATO:PERSONA].

Ancorché non fosse stata riconosciuta la natura estorsiva del credito vantato dall'Allegro, si era trattato di questione di rilievo per alcuni dei partecipi al sodalizio mafioso.L'indagato, poi, aveva fatto da tramite fra un creditore che aveva chiesto il loro intervento per il recupero di una somma di denaro ed il padre.

In altre conversazioni, l'indagato, il padre ed il fratello aveva discorso di furti di cui l'Alamia, per conto del sodalizio, avrebbe dovuto occuparsi.

Alla luce di tutto quanto lumeggiato, il Tribunale aveva ritenuto che sussistessero quei gravi di colpevolezza che indicevano a ritenere la partecipazione dell'indagato al sodalizio malavitoso, posto che la sua "messa a disposizione" si era tradotta in specifiche condotte quali il controllo del territorio e la conoscenza delle dinamiche interne.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 125, comma 3, 192 e 273 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza.

Si ricordava, innanzitutto, che le indagini esperite nei confronti del prevenuto, e del padre, non avevano consentito, in un primo tempo, di raccogliere elementi utili (pur essendo stata intercettate conversazioni ed effettuati servizi di o.c.p.) per l'accusa tanto da determinare l'archiviazione del procedimento con decreto del 13 ottobre 2017.

Pur se, in seguito, le indagini erano state riaperte.

Nell'ambito delle nuove acquisizioni, però, non si era tenuto conto del fatto che l'unico collaboratore di giustizia escusso, [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità era stata positivamente vagliata in altri procedimenti) nulla aveva riferito sul preteso contributo dell'indagato al sodalizio.

Quanto alle conversazioni intercettate, del tutto generica era l'affermazione che l'indagato avesse accompagnato il padre ad incontri significativi per le attività del clan.

Né poteva attribuirsi rilievo indiziario alle conversazioni relative a soggetti detenuti o soggetti che avrebbero reso dichiarazioni collaborative.

Quanto alla presunta estorsione realizzata da certo Allegro, non si era individuata alcuna condotta concorsuale del prevenuto e comunque per tale reato era stata anche rigettata la richiesta di misura (ed era questione di cui al più si era interessato il fratello del prevenuto).

3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.c7v

1. Deve innanzitutto ricordarsi che, fin dalla pronuncia delle Sezioni unite Audino (n. 11 del 22/03/2000) si è osservato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie Si è però anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e più di recente Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

2. Principi di diritto che, stante l'odierna imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso tramite "messa a disposizione" dell'indagato, devono essere tradotti nella verifica di quanto anche da ultimo precisato dalle Sezioni unite, con la pronuncia Modaffari (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), ovvero che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (richiamando, a tal proposito i precedenti arresti, del medesimo collegio n. 16 del 1994, Rv. 199386 e n. 30 del 1995, Rv. 202904).

In questo senso, allora, risulta evidente come la pronuncia del Tribunale del riesame abbia, allo stato e nell'ambito del presente procedimento di cautela personale, enucleato una serie di indizi che, unitariamente valutati, costituiscono quel complessivo quadro richiesto, per l'emissione della misura, dall'art. 273 cod. proc. pen..Il Tribunale, infatti, aveva dapprima illustrato il ruolo ricoperto nel sodalizio mafioso dal padre dell'indagato (riscontrato anche dalle conversazioni al medesimo direttamente attribuibili) ed aveva poi enucleato una serie di circostanze dalle quale doveva dedursi l'intraneità alla consorteria anche dell'odierno indagato.

Egli, infatti, con il padre aveva più volte affrontato questioni - sullo stato di salute di sodali detenuti, sulla condanna di coloro che, collaborando con la giustizia, avevano creato difficoltà al clan, sulle più varie circostanze attinenti ad altri sodali detenuti, sul recupero del credito dell'Allegro, di evidente interesse del clan — la cui trattazione doveva considerarsi riservato patrimonio di coloro che del sodalizio stesso facevano parte, non certo comunicabile anche a persona ad esso estranea.

E, come in alcune di tali vicende, l'odierno indagato non si fosse limitato a prenderne conoscenza ma vi avesse anche avuto un ruolo.

Nessuna smentita, allo stato, di tali complessive emergenze, poteva provenire dal fatto che l'unico collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti non avesse fatto menzione dell'indagato come uno dei partecipi alla cosca, non essendo state, le stesse, portate a conoscenza di questa Corte, al fine di valutare se la conoscenza, da parte del medesimo, dei partecipi alla attività del sodalizio avesse una tale latitudine da dover, inevitabilmente, comprendere anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA], l'attuale indagato, [OSCURATO:PERSONA].

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO l:N FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della cusl:odia in carcere per il delitto al medesimo ascritto al capo 2, il reato punito dall'art. 416 bis cod. pen., per essersi il prevenuto posto a disposizione della articolazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA] operante in [OSCURATO:PERSONA], alle dirette dipendenze del suo stesso genitore, anch'egli partecipe del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], accompagnandolo ad incontri di interesse del clan, egli stesso organizzando e partecipando ad incontri, come meglio specificato in rubrica. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale aveva osservato quanto segue. Le indagini esperite, soprattutto a mezzo della intercettazione delle conversazioni, telefoniche e tra presenti, avevano consentito di individuare alcuni dei soggetti intranei alla cosca di [OSCURATO:PERSONA]. Fra costoro era emersa la figura dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], con il precipuo compito di accompagnare il padre, [OSCURATO:PERSONA], un altro dei partecipi di rilievo della consorteria, nei suoi spostamenti, e, anche, organizzando e partecipando ad incontri e mantenendo i dovuti collegamenti fra il padre ed altri esponenti del sodalizio. A tal proposito si citavano le conversazioni nel corso delle quali padre e figlio parlavano dello stato di salute di un personaggio di vertice della cosca ristretto al "41 bis", dell'odio nutrito verso alcuni personaggi della cosca che, da "infami", avevano collaborato con la giustizia, delle vicende riguardanti alcuni compartecipi al sodalizio in quel momento detenuti. Si era poi appreso dei debiti contratti dal prevenuto nei confronti di alcuni esponenti della consorteria, presso i quali era dovuto intervenire il fratello del medesimo anch'egli intraneo alla cosca. L'indagato aveva poi informato il padre degli sviluppi del pagamento di un credito spettante a tale Allegro, anch'egli appartenente al sodalizio, pagamento al quale erano interessati anche gli uomini del clan. Vicenda che era stata l'oggetto anche di un incontro che il padre aveva avuto con altro personaggio della consorteria, [OSCURATO:PERSONA]. Ancorché non fosse stata riconosciuta la natura estorsiva del credito vantato dall'Allegro, si era trattato di questione di rilievo per alcuni dei partecipi al sodalizio mafioso.L'indagato, poi, aveva fatto da tramite fra un creditore che aveva chiesto il loro intervento per il recupero di una somma di denaro ed il padre. In altre conversazioni, l'indagato, il padre ed il fratello aveva discorso di furti di cui l'Alamia, per conto del sodalizio, avrebbe dovuto occuparsi. Alla luce di tutto quanto lumeggiato, il Tribunale aveva ritenuto che sussistessero quei gravi di colpevolezza che indicevano a ritenere la partecipazione dell'indagato al sodalizio malavitoso, posto che la sua "messa a disposizione" si era tradotta in specifiche condotte quali il controllo del territorio e la conoscenza delle dinamiche interne. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 125, comma 3, 192 e 273 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza. Si ricordava, innanzitutto, che le indagini esperite nei confronti del prevenuto, e del padre, non avevano consentito, in un primo tempo, di raccogliere elementi utili (pur essendo stata intercettate conversazioni ed effettuati servizi di o.c.p.) per l'accusa tanto da determinare l'archiviazione del procedimento con decreto del 13 ottobre 2017. Pur se, in seguito, le indagini erano state riaperte. Nell'ambito delle nuove acquisizioni, però, non si era tenuto conto del fatto che l'unico collaboratore di giustizia escusso, [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità era stata positivamente vagliata in altri procedimenti) nulla aveva riferito sul preteso contributo dell'indagato al sodalizio. Quanto alle conversazioni intercettate, del tutto generica era l'affermazione che l'indagato avesse accompagnato il padre ad incontri significativi per le attività del clan. Né poteva attribuirsi rilievo indiziario alle conversazioni relative a soggetti detenuti o soggetti che avrebbero reso dichiarazioni collaborative. Quanto alla presunta estorsione realizzata da certo Allegro, non si era individuata alcuna condotta concorsuale del prevenuto e comunque per tale reato era stata anche rigettata la richiesta di misura (ed era questione di cui al più si era interessato il fratello del prevenuto). 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.c7v 1. Deve innanzitutto ricordarsi che, fin dalla pronuncia delle Sezioni unite Audino (n. 11 del 22/03/2000) si è osservato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie Si è però anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e più di recente Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2. Principi di diritto che, stante l'odierna imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso tramite "messa a disposizione" dell'indagato, devono essere tradotti nella verifica di quanto anche da ultimo precisato dalle Sezioni unite, con la pronuncia Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), ovvero che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (richiamando, a tal proposito i precedenti arresti, del medesimo collegio n. 16 del 1994, Rv. 199386 e n. 30 del 1995, Rv. 202904). In questo senso, allora, risulta evidente come la pronuncia del Tribunale del riesame abbia, allo stato e nell'ambito del presente procedimento di cautela personale, enucleato una serie di indizi che, unitariamente valutati, costituiscono quel complessivo quadro richiesto, per l'emissione della misura, dall'art. 273 cod. proc. pen..Il Tribunale, infatti, aveva dapprima illustrato il ruolo ricoperto nel sodalizio mafioso dal padre dell'indagato (riscontrato anche dalle conversazioni al medesimo direttamente attribuibili) ed aveva poi enucleato una serie di circostanze dalle quale doveva dedursi l'intraneità alla consorteria anche dell'odierno indagato. Egli, infatti, con il padre aveva più volte affrontato questioni - sullo stato di salute di sodali detenuti, sulla condanna di coloro che, collaborando con la giustizia, avevano creato difficoltà al clan, sulle più varie circostanze attinenti ad altri sodali detenuti, sul recupero del credito dell'Allegro, di evidente interesse del clan — la cui trattazione doveva considerarsi riservato patrimonio di coloro che del sodalizio stesso facevano parte, non certo comunicabile anche a persona ad esso estranea. E, come in alcune di tali vicende, l'odierno indagato non si fosse limitato a prenderne conoscenza ma vi avesse anche avuto un ruolo. Nessuna smentita, allo stato, di tali complessive emergenze, poteva provenire dal fatto che l'unico collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti non avesse fatto menzione dell'indagato come uno dei partecipi alla cosca, non essendo state, le stesse, portate a conoscenza di questa Corte, al fine di valutare se la conoscenza, da parte del medesimo, dei partecipi alla attività del sodalizio avesse una tale latitudine da dover, inevitabilmente, comprendere anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA], l'attuale indagato, [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. a
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