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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 04132/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate (1.

Corte appello Lecce del 07/12/2020, irrevocabile il 13/09/2022;

2. Corte appello Lecce del 05/07/2013, irrevocabile il 23/09/2014) ; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che i reati giudicati con la sentenza sub

1. (artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e reati satellite, commessi negli anni 2014, 2015), fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub 2., di cui agli artt. 629 cod. pen., 2 e 4

I. 895 del 1967 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi nel 2010; il G.E. ha in particolare evidenziato da un lato come non vi fosse alcun collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze, e , dall'altro, come lo iato temporale di ben quattro anni tra k diverse condotte portasse ad escludere l'unitarietà dell'ideazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate (1. Corte appello Lecce del 07/12/2020, irrevocabile il 13/09/2022; 2. Corte appello Lecce del 05/07/2013, irrevocabile il 23/09/2014) ; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che i reati giudicati con la sentenza sub 1. (artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e reati satellite, commessi negli anni 2014, 2015), fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub 2., di cui agli artt. 629 cod. pen., 2 e 4 I. 895 del 1967 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi nel 2010; il G.E. ha in particolare evidenziato da un lato come non vi fosse alcun collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze, e , dall'altro, come lo iato temporale di ben quattro anni tra k diverse condotte portasse ad escludere l'unitarietà dell'ideazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore - [OSCURATO:PERSONA]