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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22387/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, nelle coi-Mi-mi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.

Considerato che le de.duzioni sviluppate dalia difesa nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché i'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza ;della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inFerenza„ espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non ounibiiità dl cui all'art 131-bis cod. oen. è stata validamente esclusa in sentenza alla iuce rilevato d;s..vacre occiedivo della condotta accertata, elemento apprez-z_ato con ai-gornentare immune da inconcruenze logiche e coerente con ;e -isultanze istruttiorie r tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di enro tremila in favore della Cassa de a ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, nelle coi-Mi-mi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Considerato che le de.duzioni sviluppate dalia difesa nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché i'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza ;della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inFerenza„ espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non ounibiiità dl cui all'art 131-bis cod. oen. è stata validamente esclusa in sentenza alla iuce rilevato d;s..vacre occiedivo della condotta accertata, elemento apprez-z_ato con ai-gornentare immune da inconcruenze logiche e coerente con ;e -isultanze istruttiorie r tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di enro tremila in favore della Cassa de a ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris