CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2386/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., entrambe sedenti in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n.2037/2020, depositata il 29 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] Milano che aveva accolto i ricorsi (poi riuniti) delle contribuenti avverso gli avvisi di recupero di credito fruito ai sensi dell’art.1, comma 271, l. 296/2006 negli anni 2010 e 2011, emessi rispettivamente dall’ufficio grandi contribuenti e dalla direzione provinciale. 2. Con istanza depositata il 9 ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione». 2. Le contribuenti hanno documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, e peraltro la difesa erariale ha provveduto al deposito di nota 5 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate che dà atto della riferibilità del pagamento all’assolvimento di quanto dovuto in relazione alla domanda di definizione relativa alla presente controversia. Il prodotto estratto di ruolo comprova poi l’insussistenza del debito fiscale, per cui può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il processo per cessata la materia de