CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 10879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10653/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorep.t., domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dallaquale è difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 10273/2022 depositata in data 6/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava una cartella di pagamento relativa a Ires dichiarata e non versata degli anni 2012e 2013 e a Irap dichiarata e non versata per l’anno 2014, per somme iscritte a ruolo derivanti dal mancato adempimento della rateazione concessa a seguito di comunicazione di irregolarità. Il ricorso della società era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia , accogliendo l’appello della società, ne accoglieva il ricorso originario, compensando le spese; in particolare evidenziava che la carenza di liquidità del contribuente non gli aveva permesso di onorare quanto stabilito nel piano di rateazione di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997,n. 462 e che era applicabile l'art . 15 - ter del d.P.R . n. 602 del 1973, in forza della dell’art. 3 della legge n.212 del 2000. 3. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a un mezzo di impugnazione. La parte contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’indirizzo del difensore di appello, in data 17 maggio 2023, è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter d . P.R. n. 602 del 1973 , in quanto, in primo luogo , non essendo mai stata contestata la legittimità delle iscrizioni a ruolo a titolo di imposta, dichiarata e non versata, la sentenza avrebbe dovuto accogliere l’appello limitatamente all’applicazione delle sanzioni nella quantificazione operata nella cartella; in secondo luogo, nel merito perché l’art. 15-ter citato è inapplicabile per legge alle annualità in contestazione a fini Ires degli anni 2012 e 2013, mentre per l’Irap 2014 aveva calcolato la sanzione nella misura del 30 per cento della imposta residua. 2. La novità e rilevanza della questione in diritto determina la necessità della trattazione delle stessa in udienza pubblica. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione