CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1996
Cassazione n. 17948/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1996 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo di ricorso, che concerne vizio della motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché la Corte ha adeguatamente illustrato le ragioni dell'esercizio del suo potere discrezionale evidenziando la condotta dell'imputato nel corso del procedimento cautelare, che ha determinato l'aggravamento della misura, e il suo tentativo di impossessarsi di una pistola d'ordinanza non incongruamente ritenendole rilevanti anche per escludere una prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo stanzo Pierlui ano Ls77\ [OSCURATO:PERSONA] 5 A9 2022 [OSCURATO:PERSONA]