CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7089-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]lA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 116, presso lo studio legale Internazionale Blasio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 12432/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07089 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 5650 del 2018 del Tribunale di Roma esponendo che: -avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea TAP [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti a séguito della cancellazione di un volo differito di quattro giorni; - il Giudice di Pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal giudice superiore il quale riteneva provata l'oggettiva impossibilità, come tale esimente, di eseguire la prestazione di servizio aereo, per un incendio occorso nella destinazione di arrivo, che aveva inibito a tutte le compagnie di volare nel giorno indicato; resiste con controricorso TAP s.a.; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull'appello incidentale con cui i deducenti avevano chiesto l'ulteriore danno, per le spese di vitto, alloggio e trasporto, conseguente alla mancata assistenza della compagnia aerea tra la cancellazione del volo e la riprotezione sul volo successivo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 del regolamento CE n. 261 del 2004, quale interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, che imponeva l'assistenza informata in parola anche nel caso di sussistenza della ritenuta esimente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 7089 del 2021 Cons. rel. Paol eca Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; come pure eccepito dalla resistente, i ricorrenti non dimostrano, nell'impugnazione qui in scrutinio, di aver proposto l'appello incidentale non per ottenere la maggiore liquidazione nel presupposto della responsabilità quale affermata in prime cure, bensì nel presupposto, subordinato, della ritenuta sussistenza dell'esimente su cui è invece sceso il giudicato; del resto, nel primo caso ci sarebbe stato assorbimento e non omissione di pronuncia o pronuncia erronea in diritto; i deducenti non riportano il tenore dell'appello incidentale evocato e non indicano nel ricorso, neppure in calce, di aver prodotto l'atto né dove sarebbe reperibile, negli atti presso questa Corte, per le necessarie verifiche; sono infatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, e succ. conf.); da quanto sopra deriva, altresì, che non sono utilizzabili fonti esterne al ricorso altrimenti aspecifico (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754); ed è stato precisato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità quando sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale RG n 7089 del 2021 Paq orreca precisazione dev'essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente si riferisca a un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all'atto di gravame in questione, ma deve innanzi tutto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne ragionatamente il contenuto quale affermato (cfr. Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf. Cass., 13/01/2021, n. 342); peraltro, l'onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non risulta assolto non solo rispetto all'appello incidentale, ma anche quanto alla domanda originaria perché in relazione al secondo motivo non si conosce compiutamente se al principio sia stata chiesta solo la tutela risarcitoria sulla base della responsabilità o anche la mera tutela indennitaria; in memoria i ricorrenti sottolineano in contrario l'esigenza di sintesi doverosamente propria del gravame, ma altro è la sintesi, altro è, quando necessario e nella misura necessaria, la puntuale osservanza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge processuale; né possono sopperire all'evidenziate lacune le integrazioni svolte nello stesso atto, meramente illustrativo, depositato in vista dell'adunanza; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese della parte controricorrente, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 p. ..13rrATOP\LCAN(T: Z , . T APg 102 i.;) oggi, ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]