CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-nonchéAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.-resistenti-[OSCURATO:PERSONA]-DOLINA.-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 251/2021 depositatail 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 758/2015, il Tribunale di Trieste accertava l'acquisto perusucapione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della proprietà di tre frazioni dellaNumero registro generale 3728/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 20930/2026p.c. 1151 del c.c. di [OSCURATO:PERSONA] della Chiusa (Comune di San DorligoData pubblicazione 20/06/2026della Valle), rispettivamente di mq. 42, di mq. 21 e di mq. 7, inserite nell'e-lenco «Bene pubblico strade». Si tratta pertanto di porzioni di una stradademaniale comunale. Il giudizio era stato instaurato nei confronti della Pro-vincia di Trieste, del MEF e dell'Agenzia del Demanio, senza convenire ilComune.[OSCURATO:PERSONA] in Kralj, proprietaria di un fabbricato il cui unicoaccesso era dato dalla strada di cui le particelle usucapite costituivano iltratto terminale, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c.,deducendo la propria legittimazione quale frontista, la nullità della sentenzaper pretermissione del Comune e l'inesistenza della porzione di mq. 21 in-dicata come parte del mappale tavolare 78. Si costituivano il Corbatti, condomanda riconvenzionale di usucapione, e il Comune, che aderiva alle con-clusioni dell'opponente; gli altri convenuti restavano contumaci.Il Tribunale, con sentenza n. 512/2019, rigettava l'opposizione, esclu-dendo la natura demaniale dell'area sul rilievo che essa fosse utilizzata daoltre vent'anni come corte chiusa dalla famiglia Corbatti.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, citando il Comune anche quale successoredella soppressa Provincia. Si costituiva il Corbatti, eccependo il difetto dilegittimazione attiva, il giudicato e l'inammissibilità dell'appello, e propo-nendo appello incidentale in punto di pena pecuniaria ex art. 408 c.p.c. espese di lite. Il Comune si costituiva tardivamente, aderendo all'appellosenza proporre appello incidentale; il MEF e l'Agenzia del Demanio resta-vano contumaci. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe,accoglieva l'appello e rigettava la domanda di usucapione. Riconosciuta allaCervani la qualità di frontista titolare di un uso speciale della strada, di-chiarava assorbita l'eccezione di giudicato. Nel merito, applicava la presun-zione di demanialità ex art. 22 co. 3 all. F l. n. 2248/1865 ed escludeva lasdemanializzazione tacita, rilevando che l'inerzia degli enti era venutameno nel 2013 con l'ordine di demolizione del cancello abusivamente ap-posto dal Corbatti. Compensava le spese di entrambi i gradi.2 di 4Numero registro generale 3728/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 20930/2026Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illu-Data pubblicazione 20/06/2026strati da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi della Cervani. L'Agenzia del Demanio e il MEF hanno depositato attodi costituzione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] della Valle non svolge attivitàdifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 2909 c.c. edell'art. 404 c.p.c. sotto tre profili: (a) la Corte di appello avrebbe omessodi pronunciarsi sull'eccezione di giudicato, dichiarandola assorbita; (b) ilComune, subentrato alla soppressa Provincia, sarebbe vincolato dal giudi-cato di usucapione ai sensi dell'art. 2909 c.c., sicché l'opposizione dellaCervani — adesiva alla posizione dell'ente — sarebbe destinata a cadere;(c) la posizione del frontista, subordinata a quella dell'ente proprietario,legittimerebbe un mero intervento ad adiuvandum, inidoneo a fondare l'op-posizione di terzo.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 823 co. 2 e 1145 co.2 e 3 c.c. e dell'art. 404 c.p.c., deducendo che: (a) il frontista è titolare diun interesse legittimo nei confronti della P.A. e non di un diritto soggettivoopponibile ai terzi; (b) la Cervani non ha agito con azione possessoria exart. 1145 c.c., ma con opposizione di terzo volta a far accertare la dema-nialità, azione priva di base normativa e ricadente nel divieto dell'art. 81c.p.c.2. – Deve evidenziarsi come entrambi i motivi di censura interroghinoquesta Corte riguardo all’ammissibilità dell’opposizione di terzo ex art. 404,comma primo, c.p.c., proposta dal titolare di un uso speciale di una stradapubblica (proprietario frontista) avverso la sentenza che abbia dichiaratol’usucapione in favore di un terzo e sul rapporto tra tutela petitoria e pos-sessoria ex art. 1145, comma secondo, c.c. – ossia questioni di rilievo no-mofilattico su cui non constano precedenti specifici e di cui è opportuna latrattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rimette la trattazione del ricorso all’udienza pubblica.3 di 4Numero registro generale 3728/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 20930/2026Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, a se-Data pubblicazione 20/06/2026guito di riconvocazione, il 18/06/2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO4 di 4