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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 20934/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; che, nel caso in esame, risulta, dal medesimo ricorso proposto (pag. 4) che la Tamborrini ha terminato di espiare la pena inflittale il 10 marzo 2024, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; che, nel caso in esame, risulta, dal medesimo ricorso proposto (pag. 4) che la Tamborrini ha terminato di espiare la pena inflittale il 10 marzo 2024, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20934/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris