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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17625/2026

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Paolo e NiccolòPecchioli-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro temporeAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro temporerappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.944/2022 depositata il 18/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6040/2023Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17625/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Paolo e NiccolòPecchioli-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro temporeAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro temporerappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.944/2022 depositata il 18/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6040/2023Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17625/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 17625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris