CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 20493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15258/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrent e incidental e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4138/2020,depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] e della ASL di Avellino, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio incardinato con precedente ricorso dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA]– Napoli , chiedendo al Tribunale di Avellino di disapplicare: a) il decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n.9276 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui erano stati trasferiti all’A.O. ‘G. Moscati’ di Avellino alcuni terreni facenti parte del patrimonio del Comune di Monteforte; b) l’atto deliberativo n. 26 del 12.04.1996 dell’ASL-AV nominato con D.P.G.R.C. n.13430/95 e n. 119/96 Commissario liquidatore delle cessate UU.SS.LL. n.3 di Atripalda e n.4 di Avellino; c) la deliberazione del D.G. dell’A.O. [OSCURATO:PERSONA] n. 550 del 15/5/98 e della sua nota del 21.11.1995;dichiarare il diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuto come legittimo proprietario dei beni e terreni in questione, come tali rientranti nel patrimonio del Comune senza vincolo di destinazione, il tutto con vittoria di spese. A sostegno della sua pretesa, esponeva il Comune che nel 1982, allorquando era stato deciso il trasferimento dei beni dal disciolto [OSCURATO:PERSONA] S. Giacomo, veniva redatto apposito verbale in cui era stato inventariato il patrimonio mobiliare ed immobiliare che dall’ente ospedaliero transitava al Comune in proprietà, senza alcun vincolo di destinazione, distinto da patrimonio trasferito alla USL; di avere appreso, in data 01.07.1998, che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con il decreto n. 9276 del 04.06.1996, nel costituire il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, sulla base del provvedimento n.26/95 del [OSCURATO:PERSONA] ex UU.SS.LL. n n. 3 e 4, aveva trasferito alla stessa anche alcuni beni da anni sussunti nel patrimonio del Comune di Monteforte; aggiungeva che, pertanto, la delibera con cui tali terreni erano stati trasferiti al patrimonio dell’A.O. [OSCURATO:PERSONA] stata emessa in violazione degli artt. 65 e 66 della legge n. 833/78, della L.R. n. 57/80, dell’art. 5 del d.lgs. 502/92, nonché della legge regionale n. 32/94, in violazione dei principi in materia di costituzione di patrimoni pubblici. Deduceva ancora il Comune che, per i terreni oggetto di causa, non era mai intervenuto alcun provvedimento di ricognizione e di trasferimento dei beni dall’[OSCURATO:PERSONA] al Comune ed alla USL, non avendo mai avuto quest’ultima alcun titolo per l’apposita trascrizione dei beni, e che essa era sempre stata sprovvista del titolo per l’esercizio della proprietà posto che tutte le facoltà erano state sempre esercitate da esso Comune. Aggiungeva, infine, che i beni in esame, quand’anche ricondotti nella categoria dei beni da reddito con vincolo di destinazione, erano beni patrimoniali usucapibili ai sensi dell’art. 1159 cod.civ. 1.1. Si costituivano in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], la ASL di Avellino nonché l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino, quest’ultima spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al versamento delle somme acquisite dall’ente a decorrere dal 1/1/95 quali redditi provenienti dal cespite con interessi legali e rivalutazione monetaria. 1.2. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che dalla lett. b ) dell’art. 66 l egge n. 833/1978, unitamente all’assenza di specifica norma che preveda l’attribuzione di tutti i beni degli enti sciolti, si evince che il trasferimento non comprenderebbe tutti i beni degli enti ospedalieri, anche a prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, e quindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla stessa legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA]. Per l’effetto,dichiarava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo originario dei beni di cui al DPGR n. 9276 del 04.06.1996. 2. La sentenza veniva impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che – con la sentenza in epigrafe -accoglieva il gravame sostenendo che: - dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 264/74 (convertito in legge n. 364/1974), in vista della progettata istituzione del [OSCURATO:PERSONA] con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri, era stato imposto il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con espressa previsione che gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli (art. 7, DL n. 264/1974); - con la legge n. 833/1978 , istitutiva del [OSCURATO:PERSONA],è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della USL, previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti; con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. artt.39 e 40 Legge n. 833/1978). - dal quadro normativo appena riassunto discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non solo hanno un vincolo di destinazione impresso dalla legge del 1974, ma non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (cfr. Cass.30720/18). 3. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione dal Comune di MonteforteIrpino. Il ricorso,affidato a tre motivi, è illustrato da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino depositando controricorso conricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 7 del D.L. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’ art. 66 della L. n. 833/1979 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. Omesso esame di un documento decisivo costituito dal verbale del 17.07.1982. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, tutti i beni degli enti ospedalieri oggi disciolti, a prescindere dalla loro funzionalità rispetto al pubblico servizio sanitario, sono sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile per espressa previsione di legge. In tesi, tale interpretazione delle disposizioni di legge sarebbe errata, in quanto non tiene conto dell’art. 66, comma 2, lett. b) (recte: comma 3) legge n. 833 del 1978, che prevede l’affidamento alle ASL, e che recita: «È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria», così stabilendo sul piano gestionale un rapporto diretto tra le USL e i beni e le attrezzature aventi specifiche destinazioni. Inoltre, il giudice di appello omette la valutazione del verbale del 17.07.1982, con il quale il Comune ha acquisito i beni in questione senza alcun vincolo di destinazione, tant’è che uno è stato trasferito al MEF ed è diventato caserma; altri sono adibiti al taglio boschivo. 2. Con il secondo motivo si deduce error in iudicando et error in procedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui di cui all’art. 7 del D.L. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 502/92 e all’art. 26 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 32/94 istitutive delle ASL. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di seconde cure ritiene sostanzialmente nell’unica argomentazione che lo scioglimento dell’Ente ospedaliero sia di per sé sufficiente a costituire il patrimonio in capo al soggetto. Osserva il ricorrente che la costituzione del patrimonio vincolato non avviene solo ex lege, ma occorre apposito provvedimento (qual è il DPGR di cui si chiede la disapplicazione). 3. Con il terzo motivo si deduce e rror in iudicando . Violazione e falsa della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che i beni in questione hanno un vincolo di destinazione impresso dalla legge e, quindi, non sono usucapibili. Sostiene il ricorrente che anche se si trattasse di beni da reddito con vincolo di destinazione essi sarebbero comunque usucapibili. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino chiede al giudice del rinvio disporsi CTU al fine di determinare l’ammontare del debito del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’indebita occupazione degli immobili di cui è causa. 5. In relazione alle censure proposte dal ricorrente, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte, visto l’art. 375, comma2, cod. proc. civ., dispon