CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 05520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10187/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1148/2014 depositata il 15/10/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver costituito la [OSCURATO:SOCIETA]. e averne realizzato l’aumento di capitale tramite il conferimento di un ramo d’azienda, ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’intera quota di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L’Agenzia delle Entrate, riqualificata l’operazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. come cessione di ramo di azienda, ha proceduto alla riliquidazione delle imposte dovute, applicando l’imposta di registro con aliquota maggiore ed una sanzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di liquidazione e rettifica de quo. 4. Il ricorso è stato accolto dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello. 5.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 6.Si è costituita con controricorso la contribuente. 7. All’adunanza camerale del 20 gennaio 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis, disp. att. cod.proc.civ., in virtù di decreto del Presidente del collegio, la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi l