CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodelle Marche n. 189/2023, pubblicata il 22/2/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 189/2023, pubblicata il 22/2/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in accoglimentodell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso dellaCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'atto di accertamento n. N0100345/2013,con cui l’ufficio aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare sita nelNumero registro generale 19177/2023Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 9974/2026Data pubblicazione 17/04/2026Comune di Sassoferrato (AN), portandola dal valore di euro 2.489,50proposto dalla contribuente a quello di euro 3.830,00. Alla base delladecisione la ritenuta correttezza dell’accertamento compiuto dall’ufficio.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi ed illustrato con successiva memoria,mentre l’Agenzia delle Entrate resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 121/2000, dell’art. 3 legge n. 241/1990 edell’art. 7 d.P.R. n. 604/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., deducendo che l’avviso di accertamento fosse carente dimotivazione, per non aver l’ufficio indicato gli elementi di fatto alla basedella maggior rendita attribuita all’immobile.1.1. La censura è inammissibile.1.2. La ricorrente si limita a riproporre un vizio dell’atto senza peròindicare quale sarebbe stata la decisione al riguardo adottata dalla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado, né tanto meno censurarla in modospecifico, come imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.1.3. Peraltro, dalla sentenza impugnata emerge come la Corteregionale abbia fondato l’accoglimento dell’appello dell’amministrazionefinanziaria sulla ritenuta correttezza dell’accertamento, con espressoassorbimento delle altre questioni, compresa, quindi, quella sul vizio dimotivazione.1.4. Spettava, dunque, alla ricorrente censurare tale statuizione,contestando l’erroneità del ritenuto assorbimento, al fine di provocare unaccertamento sul punto.1.5. Non avendolo fatto, la doglianza è inammissibile.2. Col secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8 e 30Numero registro generale 19177/2023Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 9974/2026Data pubblicazione 17/04/2026d.P.R. n. 1142/49, del regolamento CEE n. 268/75 e dell’art. 32regolamento UE n. 1305/2013, per aver la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado basato la determinazione della rendita su parametriinappropriati, facendo riferimento - ai fini della stima - ad immobili situatiin città come Fabriano (AN), Jesi (AN) e Castelfidardo (AN), distanti daSassoferrato (AN) e caratterizzate da contesti territoriali più floridi,peraltro senza considerare che Sassoferrato (AN) si trova in una zonaclassificata come svantaggiata.2.1. La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di rimettereinammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza dellaviolazione di legge e del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine allacongruità della rendita catastale accertata dall’amministrazione finanziaria.2.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., n. 232/2026, che richiama i precedenti: Cass., n.10927/2024, n. 32505/2023; n. 24148/2013).2.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza eNumero registro generale 19177/2023Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 9974/2026Data pubblicazione 17/04/2026scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., n. 32505/2023, cit.).2.4. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; n. 8289/2024; n. 16016/2021; Sez. Un., n. 20867/2020).2.5. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., n.42/2009; n. 20802/2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo dilegittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre (tra le piùrecenti: Cass., n. 2573/2025, che cita Cass., n. 21187/2019).2.6. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass., n. 11176/2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.2.7. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,Numero registro generale 19177/2023Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 9974/2026Data pubblicazione 17/04/2026cod. proc. civ., non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., n. 20553/2021).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.4. Nulla sulle spese giudiziali, essendo l’Agenzia rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]