CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 16610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 5003/2022* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – C C 15/02/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –* i riservatialle vittimedel d overegiurisdizioneha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 5003 2022 proposto da* * * rappresentato e difeso in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione dall avvocato* * domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso ex legedall Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi ufficiin [OSCURATO:PERSONA] * 12– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 27 del 2022 della CORTE D [OSCURATO:PERSONA] depositata il 21 gennaio 2022 R G N 784/2021Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15febbraio 2024 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/20241 – Il signor * * * ricorre sulla base di unmotivo illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n 27del 2022 della Corte d appello di Lecce depositata il 21 gennaio 2022La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor * e haconfermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che avevarigettato la domanda volta a ottenere i benefici previsti per le vittimedel dovere negando che nel caso di specie si potesse configurare losvolgimento di un servizio di ordine pubblicoA fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato chela patologia contratta dall appellante epatopatia * correlataagente di polizia penitenziaria addetto alla casa circondariale di Leccenon è riconducibile all attività di vigilanza a infrastrutture civili emilitari tipizzata dall art 1 comma 563 lettera c della legge 23dicembre 2005 n 266 e specificamente allegata a supporto delledomande* in rilievo nel caso di specie un attività di vigilanza neiconfronti di detenuti feriti o ricoverati in infermeria Né possono esserevagliate le ulteriori ipotesi di cui all art 1 comma 563 della legge n266 del 2005 in quanto estranee alla causa petendi dedotta2 – Il Ministero dell [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso3 – La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 – Con l unico complesso motivo il ricorrente denuncia ai sensidell art 360 primo comma n 3 cod proc civ violazione dell art 1comma 563 della legge n 266 del 2005 2* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024* errato la Corte territoriale nel circoscrivere alla solavigilanza all esterno il contesto di rischio espressamente tipizzato dallalegge e nel valorizzare un dato quello della dislocazione dell attività divigilanza del tutto accidentale ed estrinseco * irrazionaledisconoscere la tutela nell ipotesi d infermità contratta nellosvolgimento dei compiti d infermeria carceraria2 – Il motivo non è fondato3 – * premettere che il ricorrente ha reclamato i beneficiconnessi allo status di vittima del dovere alla stregua della peculiareipotesi delineata dall art 1 comma 563 lettera c della legge n 266del 2005Il legislatore annovera tra le vittime del dovere «i soggetti di cuiall articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n 466 e in genere gli altridipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un invaliditàpermanente in attività di servizio o nell espletamento delle funzioni diistituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventiverificatisi … nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» lettera* si configuri una siffatta attività non è necessarioriscontrare la sussistenza «d un rischio specifico diverso da quello insitonelle ordinarie funzioni istituzionali bastando anche soltanto chel evento dannoso si sia verificato – fra gli altri casi – “nella vigilanza adinfrastrutture civili e militari”» Cass S U 4 maggio 2017 n 107924 – La Corte d appello di Lecce ha ricondotto le lesioniall espletamento dell ordinaria attività che connota i compiti d istituto pagina 4 della sentenza impugnata* che la parte ricorrente anche nella memoria illustrativacontesta ritenendo priva di pregio la distinzione tra vigilanza esternae vigilanza interna e inquadrando in termini ampi la nozione divigilanza 3* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/20245 – La decisione impugnata è conforme a diritto alla stregua delleseguenti precisazioni6 – Il legislatore ha individuato come contesto tipico di rischio perla pericolosità insita nell attività svolta la vigilanza a infrastrutture civilie militariIl legislatore attribuisce rilievo alla vigilanza che ha ad oggetto unadeterminata infrastruttura e che immediatamente si rivolge a taleinfrastruttura in quanto foriera di rischi apprezzabiliÈ proprio la pericolosità immanente alla peculiare attivitàmenzionata dalla legge a dar conto della più incisiva tutela chel ordinamento appresta senza richiedere quel quid pluris caratteristicodella diversa fattispecie regolata dall art 1 comma 564 della legge n266 del 2005* in tali coordinate la vigilanza assume un contenutopregnante e non s identifica in qualsivoglia compito di custodia e disorveglianza generica del tutto scevro della speciale pericolositàvalorizzata dalla legge Cass sez lav 20 ottobre 2021 n 292047 – * decisione delle sezioni unite di questa Corte sentenza n10792 del 2017 cit invocata a supporto del ricorso veniva in rilievoun sinistro accaduto «durante lo svolgimento dell ordinaria attività divigilanza» all infrastruttura carceraria il già citato punto 2 2 delleRagioni della decisioneIn particolare un agente della * penitenziaria in serviziopresso la * circondariale di Pisa «era deceduto come vittima deldovere a seguito d un colpo di arma da fuoco accidentalmente esplosoil 12 7 81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istituto» punto 1 dei Fatti di causa8 – Tale ratio decidendi legata pur sempre a un attività di vigilanzain senso stretto e a un servizio di guardia dell infrastruttura non sicompiti di sorveglianza nei confronti dei detenuti infermi in 4* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024adempimento dei compiti istituzionali che gravano sugli appartenentialla * penitenziaria9 – * diversa accezione della vigilanza che in contrasto con lalettera e con lo spirito della legge la disancori da ogni riferimentoall infrastruttura civile e militare priverebbe tale nozione dellanecessaria capacità selettiva correlata alla massima d esperienza chevuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutturevulnerabili agli attacchiPer questa via si assimilerebbero fattispecie che anche dal puntodi vista empirico si rivelano eterogeneeInvero il servizio di guardia dell infrastruttura con i rischi che glisono connaturati non può essere comparato all attività svolta acontatto con i detenuti che non ha quale referente immediato ericonoscibile l infrastruttura in quanto tale secondo la dizioneconsapevolmente adoperata dalla legge e posta in risalto anche nelcontroricorso pagina 4A voler assecondare l interpretazione propugnata nel ricorso tuttele attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria in quantosi collocano in un infrastruttura conforme al paradigma normativosarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesacon tale latitudine10 – Il ricorso in conclusione dev essere respinto11 – Il ricorrente dev essere condannato a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio art 385 primo commacod proc civ liquidate nella misura indicata in dispositivo12 – Il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove sia dovuto Cass S U 20 febbraio 2020 n 4315 5* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/202413 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto datiinerenti alla saluteCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 5003/2022* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – C C 15/02/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –* i riservatialle vittimedel d overegiurisdizioneha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 5003 2022 proposto da* * * rappresentato e difeso in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione dall avvocato* * domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso ex legedall Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi ufficiin [OSCURATO:PERSONA] * 12– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 27 del 2022 della CORTE D [OSCURATO:PERSONA] depositata il 21 gennaio 2022 R G N 784/2021Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15febbraio 2024 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/20241 – Il signor * * * ricorre sulla base di unmotivo illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n 27del 2022 della Corte d appello di Lecce depositata il 21 gennaio 2022La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor * e haconfermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che avevarigettato la domanda volta a ottenere i benefici previsti per le vittimedel dovere negando che nel caso di specie si potesse configurare losvolgimento di un servizio di ordine pubblicoA fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato chela patologia contratta dall appellante epatopatia * correlataagente di polizia penitenziaria addetto alla casa circondariale di Leccenon è riconducibile all attività di vigilanza a infrastrutture civili emilitari tipizzata dall art 1 comma 563 lettera c della legge 23dicembre 2005 n 266 e specificamente allegata a supporto delledomande* in rilievo nel caso di specie un attività di vigilanza neiconfronti di detenuti feriti o ricoverati in infermeria Né possono esserevagliate le ulteriori ipotesi di cui all art 1 comma 563 della legge n266 del 2005 in quanto estranee alla causa petendi dedotta2 – Il Ministero dell [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso3 – La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 – Con l unico complesso motivo il ricorrente denuncia ai sensidell art 360 primo comma n 3 cod proc civ violazione dell art 1comma 563 della legge n 266 del 2005 2* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024* errato la Corte territoriale nel circoscrivere alla solavigilanza all esterno il contesto di rischio espressamente tipizzato dallalegge e nel valorizzare un dato quello della dislocazione dell attività divigilanza del tutto accidentale ed estrinseco * irrazionaledisconoscere la tutela nell ipotesi d infermità contratta nellosvolgimento dei compiti d infermeria carceraria2 – Il motivo non è fondato3 – * premettere che il ricorrente ha reclamato i beneficiconnessi allo status di vittima del dovere alla stregua della peculiareipotesi delineata dall art 1 comma 563 lettera c della legge n 266del 2005Il legislatore annovera tra le vittime del dovere «i soggetti di cuiall articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n 466 e in genere gli altridipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un invaliditàpermanente in attività di servizio o nell espletamento delle funzioni diistituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventiverificatisi … nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» lettera* si configuri una siffatta attività non è necessarioriscontrare la sussistenza «d un rischio specifico diverso da quello insitonelle ordinarie funzioni istituzionali bastando anche soltanto chel evento dannoso si sia verificato – fra gli altri casi – “nella vigilanza adinfrastrutture civili e militari”» Cass S U 4 maggio 2017 n 107924 – La Corte d appello di Lecce ha ricondotto le lesioniall espletamento dell ordinaria attività che connota i compiti d istituto pagina 4 della sentenza impugnata* che la parte ricorrente anche nella memoria illustrativacontesta ritenendo priva di pregio la distinzione tra vigilanza esternae vigilanza interna e inquadrando in termini ampi la nozione divigilanza 3* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/20245 – La decisione impugnata è conforme a diritto alla stregua delleseguenti precisazioni6 – Il legislatore ha individuato come contesto tipico di rischio perla pericolosità insita nell attività svolta la vigilanza a infrastrutture civilie militariIl legislatore attribuisce rilievo alla vigilanza che ha ad oggetto unadeterminata infrastruttura e che immediatamente si rivolge a taleinfrastruttura in quanto foriera di rischi apprezzabiliÈ proprio la pericolosità immanente alla peculiare attivitàmenzionata dalla legge a dar conto della più incisiva tutela chel ordinamento appresta senza richiedere quel quid pluris caratteristicodella diversa fattispecie regolata dall art 1 comma 564 della legge n266 del 2005* in tali coordinate la vigilanza assume un contenutopregnante e non s identifica in qualsivoglia compito di custodia e disorveglianza generica del tutto scevro della speciale pericolositàvalorizzata dalla legge Cass sez lav 20 ottobre 2021 n 292047 – * decisione delle sezioni unite di questa Corte sentenza n10792 del 2017 cit invocata a supporto del ricorso veniva in rilievoun sinistro accaduto «durante lo svolgimento dell ordinaria attività divigilanza» all infrastruttura carceraria il già citato punto 2 2 delleRagioni della decisioneIn particolare un agente della * penitenziaria in serviziopresso la * circondariale di Pisa «era deceduto come vittima deldovere a seguito d un colpo di arma da fuoco accidentalmente esplosoil 12 7 81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istituto» punto 1 dei Fatti di causa8 – Tale ratio decidendi legata pur sempre a un attività di vigilanzain senso stretto e a un servizio di guardia dell infrastruttura non sicompiti di sorveglianza nei confronti dei detenuti infermi in 4* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/2024adempimento dei compiti istituzionali che gravano sugli appartenentialla * penitenziaria9 – * diversa accezione della vigilanza che in contrasto con lalettera e con lo spirito della legge la disancori da ogni riferimentoall infrastruttura civile e militare priverebbe tale nozione dellanecessaria capacità selettiva correlata alla massima d esperienza chevuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutturevulnerabili agli attacchiPer questa via si assimilerebbero fattispecie che anche dal puntodi vista empirico si rivelano eterogeneeInvero il servizio di guardia dell infrastruttura con i rischi che glisono connaturati non può essere comparato all attività svolta acontatto con i detenuti che non ha quale referente immediato ericonoscibile l infrastruttura in quanto tale secondo la dizioneconsapevolmente adoperata dalla legge e posta in risalto anche nelcontroricorso pagina 4A voler assecondare l interpretazione propugnata nel ricorso tuttele attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria in quantosi collocano in un infrastruttura conforme al paradigma normativosarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesacon tale latitudine10 – Il ricorso in conclusione dev essere respinto11 – Il ricorrente dev essere condannato a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio art 385 primo commacod proc civ liquidate nella misura indicata in dispositivo12 – Il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove sia dovuto Cass S U 20 febbraio 2020 n 4315 5* disposto d ufficio Numero registro generale 5003/2022Numero sezionale 743/2024Numero di raccolta generale 16610/2024Data pubblicazione 14/06/202413 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto datiinerenti alla salute P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro3 000 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debitoDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 15 febbraio 2024Il Presidente* * 6P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro3 000 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debitoDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 15 febbraio 2024Il Presidente* * 6