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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09436/2026

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[OSCURATO:PERSONA], CelentanoLauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati da quest’ultimo, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Molin- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 353/2021,depositata il 18 febbraio 2021.Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto rigettarsiil ricorso.Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante comune ex art. 2393bis cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttimembri della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], propone ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia,depositata il 18 febbraio 2021, che, in riforma della sentenza del localeTribunale, ha respinto la loro domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni per illecito gestorio derivante dalla stipula di unapolizza assicurativa (in seguito, «polizza Generali») per il rischio dellaimpossibilità del pilota di proseguire la propria attività professionale perinvalidità o malattia in assenza di qualsivoglia autorizzazionepreventiva o ratifica successiva da parte dell’assemblea degli associati,eccedendo i poteri di ordinaria amministrazione conferiti dalla legge ein presenza di altra copertura assicurativa (in seguito, «polizzaAllianz») già esistente per il medesimo rischio;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accoltola domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] a risarcire allaCorporazione dei Piloti dell’[OSCURATO:PERSONA] il danno, quantificato ineuro 113.440,00, oltre rivalutazione ed interessi;- ha, quindi, accolto il gravame interposto, osservando, in particolare,che la contestata scelta gestoria dell’appellante, quale capo pilota dellacorporazione, non era stata effettuata in contrasto con le direttivericevute dall’assemblea degli associati, né era deliberatamentecontraria all’interesse della corporazione medesima, per cui non sipresentava palesemente arbitraria;- ha, inoltre, aggiunto che la «polizza Allianz» all’epoca in godimentodei piloti non copriva, a differenza dalla «polizza Generali», anche ilNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026rischio della malattia, ragione per cui la stipula di tale ultimaassicurazione risultava giustificata, e che, diversamente da quantoritenuto dal Tribunale, la stipula della «polizza Generali» non potevaconsiderarsi estranea all’oggetto sociale, atteso che, a fronte di una«modesta» spesa complessiva annuale, tutelava sia gli associati dalrischio connesso alla impossibilità di proseguire la propria attivitàprofessionale in caso di malattia o infortunio, sia la corporazione dairischi di perdita del fattore produttivo e di coinvolgimento in complessicontenziosi legali relativi all’accertamento delle responsabilità nellacausazione dell’evento lesivo;- ha, infine, osservato che, in ogni caso, non era stata offerta prova deldanno lamentato;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];- la [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa;- Il PG ha chiesto di rigettarsi il ricorso;- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2932 cod. civ. e 114 Reg. nav. marittima, peraver la sentenza impugnato ritenuto che la stipula di una polizzaassicurativa in favore dei singoli piloti rientrasse nelle attribuzioni delcapo pilota della corporazione;- sostiene che le attribuzioni del capo pilota sono assai più limitate diquelle riconosciute agli amministratori delle società di diritto comune,come desumibile dal tenore letterale del quarto comma dell’art. 114Reg. nav. marittima, il quale prevede che il capo pilota «cural’amministrazione della corporazione» e non già «amministra» taleente;- aggiunge che l’oggetto sociale della corporazione non puòNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026identificarsi, come ha affermato la Corte di appello, in un genericowelfare aziendale, peraltro non ipotizzabile difettando la natura dilavoro dipendente tra corporazione e singoli piloti, né nella tutela dellacollettività organizzata dei marittimi, in quanto la «polizza Generali»tutelava solo il singolo marittimo;- conclude che l’oggetto sociale, consistente nell’assicurare il serviziodi pilotaggio (come indicato dagli artt. 86 e 87 cod. nav.), va valutatodunque con particolare puntualità, escludendo la legalità di tutte quelleiniziative che non siano strettamente strumentali alla specifica attivitàgestionale della corporazione, ed escludendo che siano di interessedella corporazione delle provvidenze occasionali e assolutamenteindividuali, atteso che l’interesse sociale non coincide con la somma dipotenziali interessi individuali;- il motivo è infondato;- le corporazioni dei piloti sono previste dall’art. 86 cod. nav. che neprevede l’istituzione nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transitodelle navi dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio;- la medesima disposizione normativa annette alla corporazionepersonalità giuridica e ne attribuisce la direzione e la rappresentanzaal capo pilota;- per l’esattezza, tali corporazioni si inquadrano nell’organizzazioneindiretta dell’amministrazione della navigazione, hanno personalitàgiuridica pubblica, in quanto l’ente attua un fine di pubblico interessequal è quello della sicurezza della navigazione, e gestiscono un servizionon a titolo di concessione, ma iure proprio (cfr. Cass., sez.

Un., 16dicembre 1986, n. 7533);- le corporazioni hanno un proprio patrimonio costituito dalladisponibilità delle navi, le quali appartengono in comproprietà ai pilotieffettivi (artt. 110 e 119 reg. nav. mar.) e sono conferite in usoall’ente, oltre che dai proventi del servizio di pilotaggio, dai contributidello Stato e da beni di varia natura;Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il rapporto tra il pilota e la corporazione di appartenenza ha naturaassociativa, esulando, pertanto, dall’ambito del lavoro subordinato inquanto le prestazioni del pilota sono effettuate autonomamente infavore del comandante della nave da pilotare, i piloti si avvalgono dimezzi in comproprietà degli associati, il loro compenso è condizionatoal saldo attivo detratte le spese di gestione (con correlatapartecipazione al rischio d'impresa) e la loro attività lavorativa non èconnotata dal vincolo di subordinazione con la corporazione (vedi,altresì, Cass. 7 luglio 2014, n. 15451);- la rappresentanza di diritto sostanziale dell’ente e la legittimazioneprocessuale attiva e passiva è riservata al capo pilota, nominato dalcapo del compartimento marittimo mediante scelta tra i membri di unaterna designata dall'assemblea dei piloti ai sensi dell’art. 113 reg. nav.mar. e le cui attribuzioni sono individuate e definite dal successivo art.114;- tale ultima norma prevede che il capo pilota regola il servizio dipilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autoritàmarittima, partecipa, in caso di necessità, al servizio e qualora unaprestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto apilotare personalmente la nave e mantiene l'ordine e la disciplina tra ipiloti;- il quarto comma dell’art. 114 prevede, inoltre, che «Unitamente a duepiloti designati ogni anno dall'assemblea dei piloti, il capo pilota cural'amministrazione della corporazione.

I piloti designati sonosolidalmente responsabili col capo pilota»;- dal riferito quadro normativo può evincersi che al capo pilota di unacorporazione sono riconosciuti poteri gestori dell’ente non dissimili daquelli riconosciuti agli amministratori di società o altre personegiuridiche private o pubbliche;- in particolare, si osserva che l’espressione «curare l’amministrazione»rivela il conferimento di un generale potere di ordinariaNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026amministrazione dell’ente (cfr., sul punto, la richiamata CaDsasta. ,p ubSbleiczaz.io ne 14/04/2026Un., n. 7533 del 1986, la quale riconosce, e circoscrive, il potererappresentativo del capo pilota agli atti di ordinaria amministrazione),non ravvisandosi la differenza semantica prospettata dal ricorrente conquella di «amministra» utilizzata nel codice civile con riferimento aipoteri degli amministratori delle società, e che la sostanziale differenzatra le corporazioni in esame e le società di diritto privato risiede nelfatto che in queste ultime l’organizzazione dell’ente – ivi incluse lecostitutivo e allo statuto, mentre nelle prime tali la disciplina di taliaspetti è rimessa al decreto istitutivo, oltre che al regolamento;- può, inoltre, evidenziarsi che nelle corporazioni dei piloti l’assembleadegli associati ha poteri limitati, sostanzialmente circoscritti alledecisioni in tema di atti di disposizione di beni in comproprietà (art.110 Reg. nav. marittima), alla designazione della terna di candidati allanomina di Capo pilota (art. 111 Reg. nav. marittima) e alla nomina deipiloti coadiutori (art. 113 Reg. nav. marittima), essendo rimessi piùincisivi poteri di controllo dell’operato del capo pilota all’Autoritàmarittima;- ne consegue che, come correttamente affermato dalla Corte diappello, la scelta di concludere una polizza assicurativa non richiedevauna previa autorizzazione dell’assemblea e, quale atto di ordinariaamministrazione, non esulava, in astratto, dalle attribuzioni del capopilota della corporazione;- con riferimento alla dedotta estraneità della polizza stipulatadall’oggetto sociale della corporazione e, in particolare, alla irrilevanzadegli elementi, valorizzati dalla Corte di appello, della tutela del welfareaziendale, sostenuta dal ricorrente in ragione dall’assenza di unrapporto di lavoro dipendente tra corporazione e singoli piloti, e dellacollettività organizzata dei marittimi, asseritamente non ipotizzabile inquanto la polizza tutelava solo il singolo marittimo, si rileva che laNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026doglianza non si confronta con la ulteriore argomentazione della Cortedi appello la quale ha posto in evidenza che la polizza in oggettoavrebbe tutelato la corporazione (anche) dal «rischio di essere convoltain complessi contenziosi legali destinati ad individuare il responsabiledel danno» in relazione a eventi invalidanti che potevano colpire imembri della corporazione nell’esercizio delle loro incombenze;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2932 cod. civ. e 114 Reg. nav. marittima, peraver la Corte di appello ritenuto giustificata la condotta gestoria delcapo pilota agganciandola ad un criterio quantitativo non previsto datali norme, rappresentato dalla modestia dell’importo della spesacomplessiva sostenuta per la stipula della polizza in questione;- il motivo è inammissibile;- il passaggio motivazionale censurato costituisce, in realtà,un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam,in quanto tale improduttiva di influenza sul dispositivo e, dunque, dieffetti giuridici, per cui vi è carenza di interesse alla relativaimpugnazione (cfr. Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 10 aprile2018, n. 8755);- con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per mancanza di motivazione, nella parte in cui omettecompletamente di spiegare perché la stipula della polizza fossegiustificata anche per quella parte riguardante la già esistentecopertura degli infortuni;- il motivo è infondato;- occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- orbene, la Corte di appello ha argomentato sul punto osservando chela (nuova) polizza «Generali» estendeva la sua copertura anche dalrischio della malattia invalidante, estraneo all’oggetto della polizza«Allianz», e ciò giustificava la sua stipula;- una siffatta motivazione consente di individuare l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale, il quale nonrichiede anche l’analitica confutazione delle tesi non accolte laddovel’argomento utilizzato nella sentenza esplicita in modo inequivoco, siapure in via indiretta, le ragioni della infondatezza di tali tesi;- con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di unfatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’oggetto dellapolizza assicurativa contestata che non avrebbe consentito diaffermare che la polizza «Generali» tutelava il fattore produttivo e laresponsabilità civile della Corporazione;- il motivo è inammissibile;- infatti, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio la doglianza mira, in realtà, a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il quale haesaminato la polizza «Generali» e accertato che la stessa tutelava ilfattore produttivo e la responsabilità civile della corporazione;- tale accertamento è riservato al giudice di merito e, dunque, non puòessere sindacato in questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre2019, n. 34476);Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte incui ha affermato che non era stata fornita la prova del danno, benchégli attori avessero dimostrato sia l’an, sia il quantum dei fatti checostituivano il fondamento della propria pretesa risarcitoria;- con l’ultimo motivo deduce la nullità della sentenza di appello perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,nella parte in cui ha trascurato che la pretesa degli attori contenevauna domanda subordinata di pagamento anche in quella diversa minoremisura che fosse stata ritenuta di giustizia, domanda che poteva essereaccolta in relazione alla indiscussa sovrapposizione della polizza incontestazione con quella già in essere per il rischio infortunio;- i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili;- le doglianze investono la ulteriore ratio decidendi rappresentatadall’insussistenza di un danno per la corporazione riconducibiliall’operato del capo pilota;- orbene, essendosi in presenza di due autonome e distinte rationesdecidendi, la resistenza della ratio costituita dalla insussitenza di unillecito gestorio ascrivibile al capo pilota osta all’esame delle questioniprospettate con i motivi in esame stante la definitività dell’autonomamotivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente,l’impossibilità di tali questioni, anche laddove ritenute fondate, acondurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], CelentanoLauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati da quest’ultimo, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Molin- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 353/2021,depositata il 18 febbraio 2021.Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto rigettarsiil ricorso.Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante comune ex art. 2393bis cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttimembri della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], propone ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia,depositata il 18 febbraio 2021, che, in riforma della sentenza del localeTribunale, ha respinto la loro domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni per illecito gestorio derivante dalla stipula di unapolizza assicurativa (in seguito, «polizza Generali») per il rischio dellaimpossibilità del pilota di proseguire la propria attività professionale perinvalidità o malattia in assenza di qualsivoglia autorizzazionepreventiva o ratifica successiva da parte dell’assemblea degli associati,eccedendo i poteri di ordinaria amministrazione conferiti dalla legge ein presenza di altra copertura assicurativa (in seguito, «polizzaAllianz») già esistente per il medesimo rischio;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accoltola domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] a risarcire allaCorporazione dei Piloti dell’[OSCURATO:PERSONA] il danno, quantificato ineuro 113.440,00, oltre rivalutazione ed interessi;- ha, quindi, accolto il gravame interposto, osservando, in particolare,che la contestata scelta gestoria dell’appellante, quale capo pilota dellacorporazione, non era stata effettuata in contrasto con le direttivericevute dall’assemblea degli associati, né era deliberatamentecontraria all’interesse della corporazione medesima, per cui non sipresentava palesemente arbitraria;- ha, inoltre, aggiunto che la «polizza Allianz» all’epoca in godimentodei piloti non copriva, a differenza dalla «polizza Generali», anche ilNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026rischio della malattia, ragione per cui la stipula di tale ultimaassicurazione risultava giustificata, e che, diversamente da quantoritenuto dal Tribunale, la stipula della «polizza Generali» non potevaconsiderarsi estranea all’oggetto sociale, atteso che, a fronte di una«modesta» spesa complessiva annuale, tutelava sia gli associati dalrischio connesso alla impossibilità di proseguire la propria attivitàprofessionale in caso di malattia o infortunio, sia la corporazione dairischi di perdita del fattore produttivo e di coinvolgimento in complessicontenziosi legali relativi all’accertamento delle responsabilità nellacausazione dell’evento lesivo;- ha, infine, osservato che, in ogni caso, non era stata offerta prova deldanno lamentato;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];- la [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa;- Il PG ha chiesto di rigettarsi il ricorso;- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2932 cod. civ. e 114 Reg. nav. marittima, peraver la sentenza impugnato ritenuto che la stipula di una polizzaassicurativa in favore dei singoli piloti rientrasse nelle attribuzioni delcapo pilota della corporazione;- sostiene che le attribuzioni del capo pilota sono assai più limitate diquelle riconosciute agli amministratori delle società di diritto comune,come desumibile dal tenore letterale del quarto comma dell’art. 114Reg. nav. marittima, il quale prevede che il capo pilota «cural’amministrazione della corporazione» e non già «amministra» taleente;- aggiunge che l’oggetto sociale della corporazione non puòNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026identificarsi, come ha affermato la Corte di appello, in un genericowelfare aziendale, peraltro non ipotizzabile difettando la natura dilavoro dipendente tra corporazione e singoli piloti, né nella tutela dellacollettività organizzata dei marittimi, in quanto la «polizza Generali»tutelava solo il singolo marittimo;- conclude che l’oggetto sociale, consistente nell’assicurare il serviziodi pilotaggio (come indicato dagli artt. 86 e 87 cod. nav.), va valutatodunque con particolare puntualità, escludendo la legalità di tutte quelleiniziative che non siano strettamente strumentali alla specifica attivitàgestionale della corporazione, ed escludendo che siano di interessedella corporazione delle provvidenze occasionali e assolutamenteindividuali, atteso che l’interesse sociale non coincide con la somma dipotenziali interessi individuali;- il motivo è infondato;- le corporazioni dei piloti sono previste dall’art. 86 cod. nav. che neprevede l’istituzione nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transitodelle navi dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio;- la medesima disposizione normativa annette alla corporazionepersonalità giuridica e ne attribuisce la direzione e la rappresentanzaal capo pilota;- per l’esattezza, tali corporazioni si inquadrano nell’organizzazioneindiretta dell’amministrazione della navigazione, hanno personalitàgiuridica pubblica, in quanto l’ente attua un fine di pubblico interessequal è quello della sicurezza della navigazione, e gestiscono un servizionon a titolo di concessione, ma iure proprio (cfr. Cass., sez. Un., 16dicembre 1986, n. 7533);- le corporazioni hanno un proprio patrimonio costituito dalladisponibilità delle navi, le quali appartengono in comproprietà ai pilotieffettivi (artt. 110 e 119 reg. nav. mar.) e sono conferite in usoall’ente, oltre che dai proventi del servizio di pilotaggio, dai contributidello Stato e da beni di varia natura;Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il rapporto tra il pilota e la corporazione di appartenenza ha naturaassociativa, esulando, pertanto, dall’ambito del lavoro subordinato inquanto le prestazioni del pilota sono effettuate autonomamente infavore del comandante della nave da pilotare, i piloti si avvalgono dimezzi in comproprietà degli associati, il loro compenso è condizionatoal saldo attivo detratte le spese di gestione (con correlatapartecipazione al rischio d'impresa) e la loro attività lavorativa non èconnotata dal vincolo di subordinazione con la corporazione (vedi,altresì, Cass. 7 luglio 2014, n. 15451);- la rappresentanza di diritto sostanziale dell’ente e la legittimazioneprocessuale attiva e passiva è riservata al capo pilota, nominato dalcapo del compartimento marittimo mediante scelta tra i membri di unaterna designata dall'assemblea dei piloti ai sensi dell’art. 113 reg. nav.mar. e le cui attribuzioni sono individuate e definite dal successivo art.114;- tale ultima norma prevede che il capo pilota regola il servizio dipilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autoritàmarittima, partecipa, in caso di necessità, al servizio e qualora unaprestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto apilotare personalmente la nave e mantiene l'ordine e la disciplina tra ipiloti;- il quarto comma dell’art. 114 prevede, inoltre, che «Unitamente a duepiloti designati ogni anno dall'assemblea dei piloti, il capo pilota cural'amministrazione della corporazione. I piloti designati sonosolidalmente responsabili col capo pilota»;- dal riferito quadro normativo può evincersi che al capo pilota di unacorporazione sono riconosciuti poteri gestori dell’ente non dissimili daquelli riconosciuti agli amministratori di società o altre personegiuridiche private o pubbliche;- in particolare, si osserva che l’espressione «curare l’amministrazione»rivela il conferimento di un generale potere di ordinariaNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026amministrazione dell’ente (cfr., sul punto, la richiamata CaDsasta. ,p ubSbleiczaz.io ne 14/04/2026Un., n. 7533 del 1986, la quale riconosce, e circoscrive, il potererappresentativo del capo pilota agli atti di ordinaria amministrazione),non ravvisandosi la differenza semantica prospettata dal ricorrente conquella di «amministra» utilizzata nel codice civile con riferimento aipoteri degli amministratori delle società, e che la sostanziale differenzatra le corporazioni in esame e le società di diritto privato risiede nelfatto che in queste ultime l’organizzazione dell’ente – ivi incluse lecostitutivo e allo statuto, mentre nelle prime tali la disciplina di taliaspetti è rimessa al decreto istitutivo, oltre che al regolamento;- può, inoltre, evidenziarsi che nelle corporazioni dei piloti l’assembleadegli associati ha poteri limitati, sostanzialmente circoscritti alledecisioni in tema di atti di disposizione di beni in comproprietà (art.110 Reg. nav. marittima), alla designazione della terna di candidati allanomina di Capo pilota (art. 111 Reg. nav. marittima) e alla nomina deipiloti coadiutori (art. 113 Reg. nav. marittima), essendo rimessi piùincisivi poteri di controllo dell’operato del capo pilota all’Autoritàmarittima;- ne consegue che, come correttamente affermato dalla Corte diappello, la scelta di concludere una polizza assicurativa non richiedevauna previa autorizzazione dell’assemblea e, quale atto di ordinariaamministrazione, non esulava, in astratto, dalle attribuzioni del capopilota della corporazione;- con riferimento alla dedotta estraneità della polizza stipulatadall’oggetto sociale della corporazione e, in particolare, alla irrilevanzadegli elementi, valorizzati dalla Corte di appello, della tutela del welfareaziendale, sostenuta dal ricorrente in ragione dall’assenza di unrapporto di lavoro dipendente tra corporazione e singoli piloti, e dellacollettività organizzata dei marittimi, asseritamente non ipotizzabile inquanto la polizza tutelava solo il singolo marittimo, si rileva che laNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026doglianza non si confronta con la ulteriore argomentazione della Cortedi appello la quale ha posto in evidenza che la polizza in oggettoavrebbe tutelato la corporazione (anche) dal «rischio di essere convoltain complessi contenziosi legali destinati ad individuare il responsabiledel danno» in relazione a eventi invalidanti che potevano colpire imembri della corporazione nell’esercizio delle loro incombenze;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2932 cod. civ. e 114 Reg. nav. marittima, peraver la Corte di appello ritenuto giustificata la condotta gestoria delcapo pilota agganciandola ad un criterio quantitativo non previsto datali norme, rappresentato dalla modestia dell’importo della spesacomplessiva sostenuta per la stipula della polizza in questione;- il motivo è inammissibile;- il passaggio motivazionale censurato costituisce, in realtà,un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam,in quanto tale improduttiva di influenza sul dispositivo e, dunque, dieffetti giuridici, per cui vi è carenza di interesse alla relativaimpugnazione (cfr. Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 10 aprile2018, n. 8755);- con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per mancanza di motivazione, nella parte in cui omettecompletamente di spiegare perché la stipula della polizza fossegiustificata anche per quella parte riguardante la già esistentecopertura degli infortuni;- il motivo è infondato;- occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- orbene, la Corte di appello ha argomentato sul punto osservando chela (nuova) polizza «Generali» estendeva la sua copertura anche dalrischio della malattia invalidante, estraneo all’oggetto della polizza«Allianz», e ciò giustificava la sua stipula;- una siffatta motivazione consente di individuare l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale, il quale nonrichiede anche l’analitica confutazione delle tesi non accolte laddovel’argomento utilizzato nella sentenza esplicita in modo inequivoco, siapure in via indiretta, le ragioni della infondatezza di tali tesi;- con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di unfatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’oggetto dellapolizza assicurativa contestata che non avrebbe consentito diaffermare che la polizza «Generali» tutelava il fattore produttivo e laresponsabilità civile della Corporazione;- il motivo è inammissibile;- infatti, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio la doglianza mira, in realtà, a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il quale haesaminato la polizza «Generali» e accertato che la stessa tutelava ilfattore produttivo e la responsabilità civile della corporazione;- tale accertamento è riservato al giudice di merito e, dunque, non puòessere sindacato in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre2019, n. 34476);Numero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte incui ha affermato che non era stata fornita la prova del danno, benchégli attori avessero dimostrato sia l’an, sia il quantum dei fatti checostituivano il fondamento della propria pretesa risarcitoria;- con l’ultimo motivo deduce la nullità della sentenza di appello perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,nella parte in cui ha trascurato che la pretesa degli attori contenevauna domanda subordinata di pagamento anche in quella diversa minoremisura che fosse stata ritenuta di giustizia, domanda che poteva essereaccolta in relazione alla indiscussa sovrapposizione della polizza incontestazione con quella già in essere per il rischio infortunio;- i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili;- le doglianze investono la ulteriore ratio decidendi rappresentatadall’insussistenza di un danno per la corporazione riconducibiliall’operato del capo pilota;- orbene, essendosi in presenza di due autonome e distinte rationesdecidendi, la resistenza della ratio costituita dalla insussitenza di unillecito gestorio ascrivibile al capo pilota osta all’esame delle questioniprospettate con i motivi in esame stante la definitività dell’autonomamotivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente,l’impossibilità di tali questioni, anche laddove ritenute fondate, acondurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 11202/2021Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 9436/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris