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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12841/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione a diversi reati oggetto di sei sentenze irrevocabili, integranti plurirne violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi a Napoli negli anni dal 1999 al 2000, ad eccezione dei fatti contestati nella sentenza sub 6, realizzati nel 2003.

Avverso l'ordinanza indicata, ha proposto ricorso per cassazione il predetto, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento della continuazione in virtù della distanza temporale (in quanto tra la data di commissione dei fatti di cui alle sentenze sub 1, 2, 3, 4 e 5, erano trascorsi solo pochi mesi) e dell'intervenuto periodo di carcerazione medio tempore, avendo il giudice omesso di valutare gli ulteriori indici addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza introduttiva del'incdente di esecuzione (identità del /ocus commissi delicti e dei soggetti interessati dalle violazioni contestate).

Si lamenta, altresì, vizio di travisamento del fatto con riferimento all'asserita prospettazione, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., del fine di reperire denaro per il proprio sostentamento quale elemento giustificativo della sussistenza di un'unitaria deliberazione iniziale, circostanza mai dedotta dal ricorrente.

2. La Corte ritiene che i motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, perché fondati su doglianze di mero fatto e, comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, che ha chiarito con una motivazione logica, immune da violazioni di legge e, dunque, incensurabile in questa sede, come gli elementi emersi non confortino la conclusione della sussistenza di un'unica ideazione criminosa, considerato il divario temporale e l'interruzione determinata dal protrarsi dello stato detentivo.

Con motivazione ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha spiegato che non vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelleodalità delle ir condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, E3onasera, Rv. 246838).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione a diversi reati oggetto di sei sentenze irrevocabili, integranti plurirne violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi a Napoli negli anni dal 1999 al 2000, ad eccezione dei fatti contestati nella sentenza sub 6, realizzati nel 2003. Avverso l'ordinanza indicata, ha proposto ricorso per cassazione il predetto, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento della continuazione in virtù della distanza temporale (in quanto tra la data di commissione dei fatti di cui alle sentenze sub 1, 2, 3, 4 e 5, erano trascorsi solo pochi mesi) e dell'intervenuto periodo di carcerazione medio tempore, avendo il giudice omesso di valutare gli ulteriori indici addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza introduttiva del'incdente di esecuzione (identità del /ocus commissi delicti e dei soggetti interessati dalle violazioni contestate). Si lamenta, altresì, vizio di travisamento del fatto con riferimento all'asserita prospettazione, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., del fine di reperire denaro per il proprio sostentamento quale elemento giustificativo della sussistenza di un'unitaria deliberazione iniziale, circostanza mai dedotta dal ricorrente. 2. La Corte ritiene che i motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, perché fondati su doglianze di mero fatto e, comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, che ha chiarito con una motivazione logica, immune da violazioni di legge e, dunque, incensurabile in questa sede, come gli elementi emersi non confortino la conclusione della sussistenza di un'unica ideazione criminosa, considerato il divario temporale e l'interruzione determinata dal protrarsi dello stato detentivo. Con motivazione ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha spiegato che non vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelleodalità delle ir condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, E3onasera, Rv. 246838). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris