CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo si risolve in un asserito difetto di motivazione legato alla causale dell'evasione contestata ( le ragioni di salute esplicitate nell'impugnazione) che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere stato considerato e deprivato di rilievo dalla Corte del merito con argomentazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e che il secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche, oltre a palesare i medesimi profili di infondatezza ( perché valorizza nuovamente il suddetto stato di salute rimasto estraneo alle verificate ragioni giustificative dell'azione illecita riscontrata), non si confronta in alcun modo con il complessivo portato della motivazione resa sul punto, all'evidenza sufficiente e non illogica ( laddove in particolare viene dato rilievo alla condotta di vita precedente al fatto, immediatamente raccordata alle ragioni causali della restrizione violata e alle specifiche circostanze della condotta giudicata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 20