CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38456/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31770 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D55 D756C) avvocato costituito personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e altresì rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68515 F839N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gelsomino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A27 G0393) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M08 Z133D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1575/2019, pubblicata in data 4 settembre 2019 (e notificata in data 10 ottobre 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento notificatogli, sulla base di titolo esecu- tivo di formazione giudiziale, da [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 31770/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Avellino. Ricorre la Corbo, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Assume carattere pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del presente ricorso per cassazione, proposto avverso sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Avellino. L'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (quanto meno con riguardo ai motivi oggetto di accoglimento in sede di merito e, quindi, del presente ricorso, avanzato dalla parte opposta soccom- bente esclusivamente in relazione a tali motivi) va senz'altro qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c.: essa ha infatti ad oggetto la contestazione del cre- dito oggetto dell'intimazione e, segnatamente, l'effettivo im- porto di tale credito in relazione alle spese precettate, che so- no state ritenute dal tribunale (in parte) non dovute, sulla ba- se della tariffa professionale applicabile (giurisprudenza co- stante; cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 12/03/2013, Rv. 625371 - 01: «in tema di esecuzione forza- ta, la contestazione dell'intimato concernente le spese indicate in precetto, asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore, investe il diritto sostanziale Ric. n. 31770/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 15 luglio 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 4 del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, po- nendo in discussione quel diritto per come compiutamente ri- portato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/10/1984, Rv. 437159 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 26/02/1998, Rv. 513085 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002, Rv. 558687 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011, Rv. 619151 - 01). L'opposizione non risulta, d'altra parte, espressamente qualifi- cata dal giudice di merito, il che non consente neanche di pro- spettare l'eventuale applicabilità del principio cd. dell'apparenza in tema di mezzi di impugnazione. La decisione di primo grado, dunque, deve ritenersi impugna- bile esclusivamente con l'appello, mentre è inammissibile il ri- corso straordinario per cassazione (il che rende superflua an- che l'illustrazione delle singole censure alla base dello stesso). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dette spese vanno distratte in favore del difensore del controricor- rente (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, cc. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese Ric. n. 31770/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] au\A 107-..5 OSI-TATO 114 C AVI'::,9....[OSCURATO:PERSONA]