CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 08179/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 707/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]', rappres e ntato e dif e so dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fal o ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliato in ROMA, via Ombrone n. 12/C, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE di CONVERSANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], ( PEC: Oggetto:Responsabilità civile –Domanda risarcitoria -Danni daallagamento – Spese di lite-Solidarietà passiva. CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]) come da procura speciale allegataal controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via Flaminian. 388 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – nonché contro Curatela del fallimento FIMCO S.P.A., in persona dei Curatoripro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ili (PEC [OSCURATO:EMAIL]) e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e contro Curatela del fallimento Orme S.r.l. in liquidazione(già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 2084/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI , pubblicata il 9/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 /0 1/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dei due distinti atti di appelloproposti da Fimco s.p.a. ( ex Gesfin s .p. a . , e ancora prima, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e dal Comune di Conversano ed in riforma della sentenza n. 412/2014 del Tribunale di Rutigliano , ha rigettato la domanda proposta dalla societàCalò Calò S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] e li ha condannati in solido tra loro, a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio. CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] quanto ancora qui di rilievo, la Corte barese stralciavadal giudizio, i danni da infiltrazioni d’acqua che erano stati oggetto di altri due giudizi azionati dal ricorrente R.G. nn. 977/2015 nonché 1440/2014, che erano stati risarciti , rispettivamente, con le sentenze n.925/2018 (danni da infiltrazioni derivanti dalla rottura dell’autoclave nel locale di proprietà Pascale) en. 34/2019 (fenomeni infiltrativi derivanti dai lavori di demolizione e ristrutturazione del fabbricato ex proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] a .r.l., in occasione delle abbondanti piogge cadute il 20 maggio 2002), escludeva la sussistenza del “danno estetico” e quello quantifica to in Euro euro 2.624,23, con rigetto integrale della domanda. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.)nei confro nti della Fimco s.p.a. ( ex Gesfin S.p.A. , già società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) - assumendo che a seguito dei lavori di demolizione e ristrutturazione del fabbricato di proprietà della società convenuta, in occasione delle abbondanti piogge cadute il 20 maggio 2002, il deposito del negozio si era allegato e successivamente, nel settembre dello stesso anno , si era allagato anche il negozio posto al piano terreno-, e aveva condannato , in solido tra loro, il Comune di Conversano,la Fimco S.p.A. (ex Gesfin S.p.A.) nonché la ditta Montone, a risarcire il danno complessivamente quantificato in Euro 332.945,23, oltre accessori. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi a vverso la decisione della Corte d’appello di Bari. Hanno resistito con distinti atti di controricorso il Comune di Conversano e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ex Gesfin S.p.A.) . Seppur intimate, la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ) non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memori a . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i l ricorren t e denuncia “ i n relazione all'art. 360, comma l, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; in particolare, impugna la parte di sentenza in cui la Corte d’appello ha negato il risarcimento della somma di € 1 0.000,00 (riconosciutoinvece dal Tribunale) valorizzando la sola fotografia n. 4) allegata all’elaborato del CTU e ritenendo di conseguenza che la medesimaavesse ad oggetto le rotture murarie ed il fregio ricadenti nella proprietà della Ge sfi n ; viceversa, dalla lettura de ll 'atto di citazione edall’esame delle altre fotografie allegate alla CTU , emerge che la causa del danno, così come prospettata, concerneva le demolizioni in proprietà Gesfin le cui conseguenzesi erano verificate sulla proprietà (nella specie, consistite in crepe e fessurazioni murarie nella parte della facciata di proprietà Calò einterruzione del fregio e dell'andamento murario del prees istente cinema, con danneggiamento estetico a causa della interruzione della cortina storica di appartenenza). 2.Con il secondo motivo “ In relazione all'art. 360, comma l, n. 4 cpc: violazione art. 112 c.p.c. Error in procedendo per errata qualificazione della domanda attorea” censura , in particolare , l'errore commesso dalla Corte d'appello nella interpretazione della domanda di risarcimento per il fregio danneggiato sulla facciata dell'immobile originariamente di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove ne ll'atto di citazione risulta va contestata la demolizione da parte della stessa società dell’antico arco e, quindi, dei fregi della cortina di appartenenza rientranti nella proprietàCalò, nonché richiesto il risarcimento per il danno estetico causato al Calò dalla interruzione della cortina di appartenenza e da crepe e fessurazioni sulla sua proprietà. CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo“In relazione all'art. 360, comma I, n. 4 cpc: nullità della sentenza per assenza di motivazione sul rigetto della domanda volta al risarcimento dei danni alla porta di ingresso del negozio; violazione, relativamente a tale profilo, dell'art. 132, comma II, n. 4) c.p.c. ” , il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda relativa al danno arrecato dagli allagamenti verificatisi al piano terra, alla porta d'ingresso ed ai montanti della stessa n el locale di proprietà Calò posto al piano terreno. 4. Con il quarto motivo , rubricato “ Sulla regolamentazione delle spese processuali. In relazione all'art. 360, comma l, n. 3 cpc: violazione art. 97, comma I e II, cpc”, il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali,in solido, con Curatela fall imento Orme s.r.l. (ex [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), pur essendovi una diversità di interesse, peraltro determinandole in base al valore complessivo della controversia, sebbene mancasse una ipotesi di solidarietà attiva, trattandosi di cause scindibili (in quanto relative a diritti autonomi del sig. Calò e della societ à [OSCURATO:PERSONA] s .r.l . ) ; pertanto , la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 97, comma I, c.p.c., secondo cui ''Se le p a rti soccombenti sono più , il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa'",e condannare il Calò al pagamento delle spese liquidate in relazione al valore della domanda ovvero nella misura di € 5.240,00,o al valore della condanna di primo grado (oggetto di appello) pari a € 12.624,23, laddove sono state liquidate in relazione all’intero valore della controversia, pari a poco meno € 333.000,00. 5. I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione, — attenendo entrambi alla questione del risarcimento negato dalla Corte d’appello per il danno estetico, liquidato in prime cure CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nell’importo di € 10.000,00 , conseguito al la demolizione del fregio sulla facciata del fabbricato, alle fessurazioni e crepe murarie — , vanno disattesi perché inammissibilisotto un duplice profilo. 5.1.In primo luogo, è ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nell’ottobre del 2019– il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (e non più, della insufficienza), per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Nella fattispecie, il fatto di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame consiste nel non aver la Corte di merito ritenuto che fosse necessarioeliminare ciò che restava del fregio sulla proprietà Calò per garantire una qualità estetica di continuità della facciata, come chiarito dal CTU nella relazione, il quale aveva quantificato monetariamente il danno in esame al fine dieliminare il fregio monco nella proprietà Calò (e non di quello esistente in proprietà Gesfin) e per il ripristino dei muri fessurati e danneggiati, danno riconosciuto e liquidato nell’importo stimato dal Tribunale in prime cure. CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, nel legittimo esercizio del potere di interpretare e qualificare la domandain modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, 28/12/2023 n. 36272), non ha omesso di esaminare il fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa; viceversa, ha osservato che il richiesto risarcimento di Euro 10.000,00 non fosse fondato, essendosi ilCTU «limitato ad indicare i costi dei lavori per eliminare il danno estetico, senz’altro aggiungere ( cfr. pag. 20 ) ; ma nella riproduzione fotografica n. 4 ha evidenziato , con un tratteggio , che la parte rimossa del decoro ricade ne lla proprietà ex Gesfin s.p.a. e non in quella Calò»(pag. 9 della sentenza impugnata). La parte ricorrente - deducendo che il danno estetico in questione fosse relativo al la parte di pro p rietà della facciata del fabbricato Calò e, non a quella di pro pr ietà Gesfin - prospetta una lettura alternativa degli atti di causa (citazione) e degli elementi istruttori, limitandosi a riportare stralci della Consulenza tecnica d’ufficio, senza neppure riportare brani dell’atto di citazione che diano fondamento alle proprie censure. 5.2. In secondo luogo, non sussiste la paventata violazione dell’art. 112c.p.c. per l’errata qualificazione della domanda da parte della Corte d’appello,atteso che, come veduto nel punto precedente, la Corte territoriale,in virtù del potere di riconsiderar e e riqualificar e la domanda, (peraltro, neppure, come già detto, riportata testualmente per la parte qui rilevante), ha statuito al riguardosulla base di un giudizio di fatto in merito al capo della sentenza in questione,coinvolto dal motivo di gravame. In definitiva,la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. viene posta, in sostanza, inammissibilmente attraverso lamancata valutazione di circostanze fattuali; è sufficiente in proposito osservare, infatti, come il vizio di CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e nel caso in cui venga dedotto con riferimento al giudizio di appello si configura allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado. 6.Il terzo motivo di ricorso è infondato . A dispetto di quanto prospettatodal ricorrente, non sussiste la nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto con motivazione espressache, quanto al danno quantificato dal Tribunale in euro 2.624,23, corrispondente a quello al portone di ingresso e alla scaffalatura metallica (come conferma lo stesso ricorrente a pag. 18 del ricorso), non vi fosse prova dei danni conseguiti agli allagamenti de quibus,e che essi erano dovuti, come ritenuto dallaCTU, piuttosto alla « esposizione continua degli arredi agli agenti atmosferici in quanto le porte di accesso alla “galleria vetrina” sono munite di inferriate, sprovviste di infissi» (pag. 11 della sentenza impugnata). 7.Il quarto motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato che in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20916 de l 17/10/2016). Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo(Cass. Sez. 1, 19/01/2022 n. 1650) . Il ricorrent e , infatti , in appello ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure, non indicando in quale misura le posizioni e le argomentazioni difensive di ciascuno degli appellatisarebbero state divergenti. Ed invero, vi è sostanziale identità della domanda proposta dagli originari attori, né altro che possa far presumere una differente posizione processuale, ovvero che possa dare luogo ad una diversa ripartizione delle spese di soccombenza. 8. In conclusione, il ricorso èrigettato e la parte ricorrente , in ossequio al principio di soccombenza, va condannat a a rivalere ciascuna delle contropart i delle spese sopportate nel giudizio di cassazione,così come liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13 (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] i l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il CC19.01.2024 Ric. n. 707/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]