Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35119/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'ad. 75, comma 2, D. Lgs. 159/2011.

2. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con motivi contestuali, con dichiarazione personale.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep, 2018, Aiello, Rv. 272010).

Peraltro, è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'ad, 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'ad. 75, comma 2, D. Lgs. 159/2011. 2. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con motivi contestuali, con dichiarazione personale. 3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep, 2018, Aiello, Rv. 272010). Peraltro, è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'ad, 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris