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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 42309/2024

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seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione letti gli atti, l'istanza e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale RG n.11114/2020, premette: a) di aver proposto in data 7 novembre 2023 ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 23 ottobre 2023 con il quale il giudice del Tribunale di Genova aveva respinto il reclamo proposto avverso il rigetto dell'opposizione all'archiviazione presentata al GIP del medesimo Tribunale; b) di aver appreso solo in data 21 giugno 2024, tramite il proprio assistito, della definizione del ricorso con sentenza, emessa il 19 gennaio 2024 dalla Seconda Sezione di questa Corte, senza che il suo assistito avesse ricevuto notifiche presso il precedente difensore, ove aveva mantenuto il domicilio, del decreto di fissazione dell'udienza, del parere della Procura Generale e della decisione; ravvisata, pertanto, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio chiede di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. o comunque, l'annullamento della sentenza indicata; ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza i motivi proposti, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nel procedimento con il quale questa Corte ha definito, senza formalità di procedura, il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Genova rigettava il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del medesimo Tribunale perché proposto dal difensore della persona offesa privo di procura speciale; ritenuto che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, sicché alcun avviso o notificazione era dovuta; ritenuta, conseguentemente, improponibile la richiesta di restituzione nel termine, non ricorrendone i presupposti; ritenuto, pertanto, che l'istanza va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in cinquecento euro; P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il Lanza al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione letti gli atti, l'istanza e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale RG n.11114/2020, premette: a) di aver proposto in data 7 novembre 2023 ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 23 ottobre 2023 con il quale il giudice del Tribunale di Genova aveva respinto il reclamo proposto avverso il rigetto dell'opposizione all'archiviazione presentata al GIP del medesimo Tribunale; b) di aver appreso solo in data 21 giugno 2024, tramite il proprio assistito, della definizione del ricorso con sentenza, emessa il 19 gennaio 2024 dalla Seconda Sezione di questa Corte, senza che il suo assistito avesse ricevuto notifiche presso il precedente difensore, ove aveva mantenuto il domicilio, del decreto di fissazione dell'udienza, del parere della Procura Generale e della decisione; ravvisata, pertanto, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio chiede di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. o comunque, l'annullamento della sentenza indicata; ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza i motivi proposti, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nel procedimento con il quale questa Corte ha definito, senza formalità di procedura, il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Genova rigettava il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del medesimo Tribunale perché proposto dal difensore della persona offesa privo di procura speciale; ritenuto che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, sicché alcun avviso o notificazione era dovuta; ritenuta, conseguentemente, improponibile la richiesta di restituzione nel termine, non ricorrendone i presupposti; ritenuto, pertanto, che l'istanza va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in cinquecento euro; P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il Lanza al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 42309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris