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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15438/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIApato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'ad, 599 bis cod. proc. pen.„ accogliendo la proposta formulata dalle parti.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta che il giudice ha mancato di giustificare ia sanzione irrogata e la mancata esclusione della ritenuta recidiva.

Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc, peti determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferisraiio ai motivi ai quali !a parte abbia espressamente rinunciato ed a que.iiii inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. peri., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi re.lativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione re,:lativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appelic, quanto potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc, pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preciusivi sull'intero svoigimento processuale, ivi compreso i giudizio di legittimità, analogaiTierite a guanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"].

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibiiità de ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dei art. 610, cornma 5-bis, cod. proc. perì. che prevede espressamente tale unico modello procedimentaie per la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, oertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei h .::orrente ai pagamento delle spese p5-ocessuah e de;!a somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.

P. Q. M. DieNara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIApato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'ad, 599 bis cod. proc. pen.„ accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta che il giudice ha mancato di giustificare ia sanzione irrogata e la mancata esclusione della ritenuta recidiva. Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc, peti determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferisraiio ai motivi ai quali !a parte abbia espressamente rinunciato ed a que.iiii inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. peri., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi re.lativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione re,:lativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appelic, quanto potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc, pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preciusivi sull'intero svoigimento processuale, ivi compreso i giudizio di legittimità, analogaiTierite a guanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"]. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibiiità de ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dei art. 610, cornma 5-bis, cod. proc. perì. che prevede espressamente tale unico modello procedimentaie per la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, oertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei h .::orrente ai pagamento delle spese p5-ocessuah e de;!a somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità. P. Q. M. DieNara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
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